La reintegra della quota di legittima lesa deve avvenire in natura

24 SETTEMBRE 2020 | Legittimari | Successioni e donazioni

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16515, depositata il 31.7.2020, affronta il tema della forma (in natura o in denaro) attraverso cui il legittimario leso ha diritto di vedersi reintegrata la propria quota di legittima.
IL CASO. Tizia conveniva in giudizio la sorella Caia e i due figli di lei, chiedendo di: (i) dichiarare nullo e disporre l’annullamento del testamento pubblico del padre, in quanto estorto con dolo e captazione; (ii) dichiarare di conseguenza aperta la successione legittima in favore dei figli; (iii) accertare che due atti di compravendita, intercorsi tra il defunto ed uno dei nipoti, simulavano donazioni.
In via subordinata, l’attrice chiedeva altresì che il Tribunale disponesse la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni in favore dei convenuti, in quanto lesive della propria quota di legittima.
Il Tribunale rigettava la domanda principale di nullità o di annullamento del testamento ed accoglieva la domanda subordinata, disponendo la riduzione delle disposizioni testamentarie nei confronti della convenuta Caia e di un figlio della stessa, e condannandoli al pagamento - in favore dell’attrice - di una somma pari ad Euro 33.455,30.
Sia Caia che i figli proponevano appello (questi ultimi in via incidentale, lamentando, tra gli altri motivi, la violazione dell’art. 50 bis c.p.c. per esser stata decisa la causa dal Giudice monocratico, anziché dal collegio, trattandosi di una controversia successoria).
La Corte d’appello, decidendo sulle reciproche impugnazioni, accoglieva il solo appello incidentale, dichiarando la nullità della sentenza di primo grado per l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione del Tribunale.
Nel merito, rigettava la domanda principale di impugnativa del testamento ed accoglieva la domanda subordinata di riduzione, in quanto era stato accertato – in ragione di CTU svolta in secondo grado - che le disposizioni testamentarie a favore della convenuta e di uno dei suoi figli erano lesive della quota di riserva dell’attrice. Per l’effetto, condannava i convenuti al pagamento della somma di Euro 64.040,66.
I soccombenti proponevano ricorso per cassazione, denunciando plurimi motivi.
LA SENTENZA. Per quanto interessa in questa sede, con il sesto motivo di ricorso veniva denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 554, 556, 558 e 560 c.c., nonché l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma I, n.ri 3 e 5.
Secondo il ricorrente, la reintegrazione era stata attuata mediante la condanna dei beneficiari delle disposizioni lesive al pagamento di una somma di denaro, mentre, in presenza di beni ereditari sufficienti, la reintegra avrebbe dovuto avvenire in natura, mediante l’assegnazione di un bene di valore equivalente o superiore alla lesione subita.
La Corte ha accolto il motivo, statuendo che

la reintegrazione in linea di principio va fatta in natura, mediante attribuzione, in tutto o in parte, secondo che la riduzione sia pronunciata per intero o per una quota, di bene oggetto delle disposizioni ridotte.

Gli Ermellini hanno aggiunto che generalmente tale principio viene proposto a tutela del diritto del legittimario, che non è - in linea di principio - suscettibile di essere convertito in un diritto di credito (Cass. n. 24755/2015; n. 5320/2016; n. 6709/2010). Ciò non toglie – secondo la Suprema Corte - che l’osservanza della regola possa essere pretesa anche dal soggetto che subisce la riduzione, che non può essere costretto, contro la sua volontà, a liquidare in denaro la lesione che il legittimario ha diritto di recuperare in natura.

Secondo la Cassazione, la Corte d’appello non si è attenuta a tale principio in quanto, una volta determinata la misura delle riduzioni, avrebbe dovuto verificare, in via prioritaria, se sussistevano le condizioni per la reintegrazione della legittima in natura, determinando la quantità di beni del relictum occorrenti a questo fine.

L’interesse che desta la pronunzia in commento è l’aver riferito il diritto alla reintegra in natura della quota del legittimario leso non solo alla sfera giuridica del legittimario leso, ma anche a quella dell’erede che subisce la riduzione, con il conseguente obbligo di reintegrare la quota del legittimario leso.

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