Il figlio ultrasessantenne disoccupato ha ancora diritto a rimanere nella casa dei genitori?

Con l’ordinanza n. 3163/2021, la Cassazione civile ha chiarito che il genitore non ha l’obbligo di mantenere il figlio ultrasessantenne, anche se disoccupato, né ha il dovere di prestargli gli alimenti in ragione della sua inattività lavorativa protrattasi per oltre vent’anni, e così pure ha diritto a riavere in restituzione l’abitazione datagli in comodato.
La Corte d’appello di Bologna aveva respinto il ricorso presentato dal figlio avverso la sentenza di primo grado, con la quale era stato condannato a rilasciare l’immobile, di proprietà materna, concessogli in comodato.
La Corte territoriale aveva altresì ritenuto cessato qualsiasi obbligo della madre al mantenimento del figlio e infondata la richiesta degli alimenti, essendo rimasto senza prova lo stato di bisogno asserito dal figlio a fondamento di una eventuale obbligazione alimentare a carico del genitore.
Il figlio aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, esponendo in primo luogo che la Corte aveva errato nell’affermare l’insussistenza del suo stato di bisogno, nonostante fosse evidente l’impossibilità di provvedere ai propri bisogni primari, inoltre, aveva errato nel non avergli riconosciuto il diritto ad abitare nella casa materna, diritto riconosciutogli quale spontaneo adempimento della madre all’obbligo di mantenimento o comunque all’obbligo alimentare in ragione della sua nota non autosufficienza economica.

La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze del figlio; in particolare, con riguardo alla fattispecie in esame (un figlio sessantaduenne senza lavoro da circa venti anni) ha ritenuto “l’insussistenza sia di un obbligo della madre di mantenere il figlio ex art.30 Cost. e art.147 c.c.”………. “sia la carenza da  parte della madre della consapevolezza di adempiere spontaneamente ad una dovuta obbligazione alimentare, dovendosi peraltro ricordare che l’eventuale perdita dell’occupazione o il negativo andamento della stessa non comporta la reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento" (Cass.6509/2017; Cass.26259/2005 e Cass. 7555/2020).

In conclusione con il venir meno del dovere di mantenimento da parte dei genitori cessa anche il diritto del figlio all’uso della casa concessagli in comodato. 

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