Niente più assegno divorzile anche se la nuova relazione non è caratterizzata da una convivenza stabile

Il caso 
La Corte d’Appello di Catania, con decreto del 5.10.2018, riformava il provvedimento del Tribunale di Catania con il quale la ricorrente aveva ottenuto la revisione degli accordi economici del divorzio, come richiesto nel suo ricorso.
Avverso tale provvedimento proponeva reclamo l’ex marito deducendo l’esistenza della stabile relazione di convivenza more uxorio tra l’ex moglie ed il nuovo compagno.
La Corte, ritenendo provato quanto dedotto dal reclamante, statuiva il venir meno dell’obbligo di corrispondere l’assegno in favore della ex moglie.
Quest’ultima ricorreva in Cassazione, lamentando la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 comma 1.n. 3 c.p.c in relazione agli art. 2 e 29 Cost. e in relazione all’art. 5 comma 10 L. n. 898/70 per avere la Corte erroneamente ritenuto che la relazione fosse “more uxorio e non libera relazione sentimentale”, non considerando neppure che “le condizioni di divorzio erano state concordemente stabilite dalle parti e quindi, che, ove la relazione fosse stata, già all’epoca in atto, essa ben poteva essere stata pure considerata dagli ex coniugi,  nello stabilire, in quella sede, l’importo dell’assegno”.
La decisione
Con ordinanza n. 28915/20, depositata il 17.12.2020, la Corte di Cassazione, dopo una puntuale, chiara ed esauriente interessante disamina dei concetti di violazione di legge e falsa applicazione delle norme di diritto, ha rigettato il ricorso richiamando i principi oramai da tempo consolidati in materia.
Ribadiscono gli ermellini che “l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso" (Cass. Civ. n. 6855 2015; Cass.civ.n. 2466/2016; Cass.Civ. n. 406/2019 Cass.civ. n. 5974/2019). 
Ciò determina, quindi, secondo il ragionamento della Corte di Cassazione,

che la famiglia di fatto (tutelata ai sensi dell’art. 2 della Costituzione)  “è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio della cessazione del rapporto e quindi esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo dell’onere”. In quest’ottica, non rileva neppure il successivo venire meno della cessazione “della convivenza di fatto intrapresa dall’ex coniuge beneficiario”.

Ai fini, quindi, della valutazione della persistenza delle condizioni per l’attribuzione dell’assegno divorziale, occorrerà distinguere tra “semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto che si caratterizza per connotati di stabilità, che conferisce certezza al rapporto di fatto tale da renderlo giuridicamente rilevante (Cass. N. 17453/2018). 
In questa prospettiva, quindi, la Corte rileva espressamente che l’ex coniuge che chiede l’accertamento della sopravvenuta insussistenza del diritto, dovrà dimostrare “l’instaurazione di una stabile convivenza, integrando questa, una presunzione idonea e gravando invece sul beneficiario dell’assegno dell’onere di provare che la convivenza in esame non integra una nuova famiglia di fatto (Cass. 22397/2019)".
Nel caso in esame, la Corte ha evidenziato che il ricorrente aveva assolto ampiamente all’onere probatorio posto a suo carico, fornendo elementi nuovi, univoci e concordanti dai quali era emerso chiaramente che la ricorrente da anni aveva una relazione stabile di lunga durata con il nuovo compagno.
Contestualmente, la Corte ha affermato che tutto quanto argomentato dalla ex moglie, volto a sostenere che la convivenza con il nuovo compagno fosse occasionale, adducendo anche la prova di un contratto di locazione a lei intestato, era “del tutto insufficiente a scalfire la prova dell’esistenza della convivenza more uxorio della donna con il compagno”. 
In quest’ottica, dunque, il concetto di coabitazione quotidiana non può e non deve essere sovrapposto, o confuso, con la convivenza more uxorio.
Quest’ultima, nell’accezione di libera formazione di un nuovo, costante e continuativo progetto di vita e condivisione di intenti, è elemento determinante ai fini della revoca dell’assegno divorzile.

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