Il separando ha diritto di accedere alla “documentazione fiscale” del coniuge

IL CASO. Tizia, in vista della propria separazione dal marito Caio, aveva presentato all’Agenzia delle Entrate un’istanza ai sensi della legge n. 241/1990, chiedendo l’accesso alla “documentazione fiscale degli anni 2017, 2016 e 2015” del coniuge e motivandola con la “necessità di tutelare i propri interessi – con specifico riguardo al diritto al mantenimento – nei confronti del sig. [Caio]”.
Quest’ultimo aveva presentato formale opposizione all’accesso, eccependo in particolare una “carenza di attualità e concretezza dell’interesse della sig.ra [Tizia]”, in quanto “non [era] pendente alcun giudizio di separazione, né altro, tra i coniugi. A fronte di ciò l’eventuale accesso sarebbe [stato] esercitato in violazione del suo diritto alla riservatezza”.
L’Agenzia delle Entrate aveva rigettato la richiesta di accesso, ritenendo che l’istanza fosse “generica ed esplorativa non avendo l’istante fornito una precisazione dell’interesse sotteso all’istanza presentata né consentito una corretta identificazione della documentazione richiesta”.
Avverso il provvedimento di diniego, Tizia aveva adito la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, affinché riesaminasse il caso, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 241/1990.
L’Agenzia delle Entrate si era costituita nel procedimento, con una memoria nella quale aveva ribadito le argomentazioni già dedotte a sostegno del diniego opposto, altresì rilevando come solo col ricorso Tizia avesse integrato i motivi giustificativi dell’istanza.

LA DECISIONE. Con decisione adottata in data 17.05.2018, la Commissione ha accolto il ricorso di Tizia, in base a molteplici “considerazioni”.
Anzitutto, ha ritenuto che “non può dirsi fondata l’eccezione di genericità della documentazione richiesta sollevata dalla amministrazione adita: la documentazione appariva compiutamente individuata già in fase di istanza d’accesso e, successivamente, l’avvocato della ricorrente si è premurata di fornire un’ulteriore precisazione della richiesta avanzata”.
Inoltre, la Commissione ha rilevato che “quanto alla sussistenza di una situazione legittimante all’accesso, l’istante appare titolare di un interesse differenziato all’accesso richiesto con riferimento alla deduzione di una finalità difensiva, ex art. 24 comma 7 della legge 241/’90, della documentazione de qua, necessaria per curare o difendere gli interessi della istante in giudizio”, che, peraltro, risultava “già pendente presso il Tribunale di Venezia”.
La Commissione ha, poi, colto l’occasione per affermare che

il diritto alla riservatezza reclamato dal terzo controinteressato Caio non consentiva, “nel bilanciamento dei contrapposti interessi, la degradazione del diritto di accesso”, in quanto “i dati reddituali non rientrano nel novero dei dati sensibili ex dlgs 196/2003 art. 4 comma 1”.


Per tali motivi, la Commissione ha, pertanto, accolto il ricorso di Tizia, invitando così l’amministrazione adita a “riesaminare l’istanza di accesso” nel senso di “consentire accesso integrale alla documentazione richiesta”.

 

 

 

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