Ma la sentenza è ancora un “atto pubblico”?

24 DICEMBRE 2021 | Accesso agli atti | Riservatezza

avv. Gaudenzia Brunello

dott.ssa Anna Fassa

La domanda un po’ provocatoria del titolo nasce dalla vicenda di seguito sintetizzata

LA VICENDA

Un TM dichiara, nel giugno 2021, lo stato di abbandono di una bimba, già collocata in una famiglia con un provvedimento di “affidamento a rischio giuridico” (cioè con un provvedimento -lo si precisa per i non addetti ai lavori - di “collocamento” di un minore in una famiglia, assunto in vista di un’adozione ma prima che si sia concluso il procedimento volto ad accertare la sussistenza del fondamentale presupposto dell’adozione e cioè lo stato di abbandono).

Nel settembre 2021 la decisione viene riformata dalla Corte d’appello che, a seguito dell’impugnazione dei genitori e della tutrice della piccola, dichiara il “non luogo a provvedere sull’adozione” ma dispone che la bambina resti collocata presso la famiglia affidataria.

Gli affidatari, loro malgrado estranei al procedimento, vengono informati del contenuto della sentenza dai Servizi sociali che però, non disponendo della copia dell’atto, “raccontano” loro il provvedimento cercando di trasferire le notizie che hanno ricevuto, non è ben chiaro da chi e come.

Illustra loro la sentenza anche la tutrice che invece ne possiede copia per essere stata parte del giudizio. Gli affidatari giungono alla conclusione che potrebbero chiedere l’adozione mite e si rivolgono a un avvocato per avere maggiori informazioni, valutare ed eventualmente procedere.

L’avvocato ritiene, ovviamente, di dover partire dalla sentenza che ha negato la sussistenza dello stato di abbandono

  • Ne chiede copia allora copia alla tutrice, avvocato, che preferisce cautelarsi chiedendo prima istruzioni alla Corte e poi risponde:

«Sono riuscita a contattare la Corte d’Appello la quale mi ha confermato che una Sua richiesta di copia della sentenza a nome degli affidatari non sarebbe accolta. Di conseguenza non ritengo opportuno che sia io ad inviarne copia»

  • L’avvocato degli affidatari scrive allora alla Cancelleria della Corte che rifiuta di inviare l’atto precisando:

«Le sentenze sono a disposizione delle parti in causa e non di terzi non intervenuti nella causa stessa: e tanto mi è stato confermato anche dalla Presidente della Sezione Minori – dott.ssa ….  da me personalmente interpellata sul punto. Pertanto, anche nell’interesse superiore del minore, questa Corte non può rilasciare a terzi non parte del procedimento la sentenza richiesta»

  • A questo punto l’avvocato degli affidatari rivolge una richiesta articolata alla Presidente della Sezione Minori, la quale risponde:

«Ritengo che per il rilascio di copia di sentenze o provvedimenti a soggetti che non sono parti del giudizio necessiti apposita istanza motivata e l'autorizzazione del giudice»

Nella fattispecie l’istanza era motivata ma la Presidente non ha aveva ragione per provvedere perché l’avvocato l’aveva informata, dopo qualche giorno dalla richiesta, di aver reperito la decisione in un sito consultabile on line previo abbonamento.

La domanda è dunque: serve davvero un’istanza motivata? E perché l’esigenza di motivazione e l’interesse dei minori invocato dalla Cancelleria non riguarda le società che raccolgono le sentenze e le “offrono” a chi sottoscrive un abbonamento?

 

Cerchiamo di far chiarezza:

RICEVERE COPIA DELLE SENTENZE È UN DIRITTO

L’art. 743 cpc prevede infatti che:

«Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica, ancorché l'istante o i suoi autori non siano stati parte nell'atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo (…).»

Ciò significa che, in assenza di divieti legislativi, incombe sul pubblico depositario, autorizzato al rilascio di copie, un vero e proprio obbligo di rilasciare la copia a chiunque ne faccia richiesta, senza possibilità di compiere alcuna valutazione sull'interesse di chi fa la richiesta o sui motivi della stessa, sotto pena dei danni e delle spese.

Per converso, in capo al richiedente sussiste un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere il rilascio della copia, anche se si tratta di soggetto rimasto estraneo alla formazione dell'atto di cui chiede il rilascio di copia.

Del resto l’art. 744 cpc precisa che:

«I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge, a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziari da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese».

Detta disposizione viene interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso di attribuire a ogni cittadino il diritto soggettivo alla piena conoscenza (e quindi al rilascio di copia) degli atti giudiziari detenuti dai cancellieri e dai depositari di pubblici registri (Cass S.U. n. 1629/10), e ciò indipendentemente dal fatto di essere parte del processo.

Per contro il rifiuto del rilascio ben potrebbe rientrare nella previsione dell’art 328 cp che persegue l’omissione di atti d’ufficio.

Certo l’art. 744 cpc deve essere raccordata con l’art. 76 disp. att. cpc, il quale legittima esclusivamente le parti e i loro difensori muniti di procura ad esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e a farsene rilasciare copia dal cancelliere: dalla lettura coordinata dell’art 744 cpc e dell’ art. 76 disp.att. cpc si trae quindi il principio secondo cui i terzi, diversi dalle parti o loro difensori, abbiano comunque il diritto di ottenere copia degli atti giudiziari, sebbene detto diritto sia limitato a quegli atti destinati ad avere efficacia fuori del processo, come le sentenze, i decreti di condanna ed i provvedimenti cautelari.

IL DIRITTO ALLA PRIVACY

La seconda domanda è dunque:

Come possono coesistere il diritto di ogni cittadino di avere copia degli atti pubblici e la tutela della privacy delle parti in giudizio?

Molti uffici giudiziari ritengono, come la Presidente della Sezione Minori sopracitata, che il contemperamento stia nel riconoscere il diritto a ottenere copia di una sentenza solo se c’è un interesse meritevole di tutela.

Le linee guida pubblicate reperibili nei siti internet di numerosi tribunali italiani precisano di solito che le copie delle sentenze vengono rilasciate oltre che alle parti e ai loro difensori solo achiunque abbia un interesse tutelato dalla legge”

Nel codice della privacy, però, non sono rinvenibili norme che limitino la portata delle disposizioni processuali sopraricordate

L'art. 51 Codice della privacy (Dlgs 196/2003), infatti, dà per presupposta la legittimità della disciplina delineata dagli artt. 743 e 744 cpc e, anzi, facilita la conoscibilità dei provvedimenti giudiziari prevedendo che “chi vi abbia interesse” possa accedervi anche utilizzando strumenti telematici.

Art 51 cod. Privacy:

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni processuali concernenti la visione e il rilascio di estratti e di copie di atti e documenti, i dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono resi accessibili a chi vi abbia interesse anche mediante reti di comunicazione elettronica, ivi compreso il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet.

2. Le sentenze e le altre decisioni dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado depositate in cancelleria o segreteria sono rese accessibili anche attraverso il sistema informativo e il sito istituzionale della medesima autorità nella rete Internet, osservando le cautele previste dal presente capo.»

Ed è proprio alle “cautele” cui si richiama la parte conclusiva della disposizione appena citata che il Codice della privacy affida il contemperamento tra diritto alle copie e diritto alla privacy.

La disciplina è concretamente dettata dall’art. 52 che prevede:

  • che la parte che ne ha interesse possa chiedere all’autorità che pronuncia una sentenza «un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o provvedimento»;

  • «che quest’annotazione possa essere apposta anche d’ufficio «a tutela dei diritti o della dignità degli interessati»;

  • «che in queste ipotesi, in caso di diffusione anche da parte di terzi di sentenze o di altri provvedimenti recanti l'annotazione di cui al comma 2, o delle relative massime giuridiche, è omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato».

Il comma quinto, poi, richiamato l’art 734 bis cp che sanziona penalmente la diffusione delle immagini delle vittime di alcuni reati tra i quali la violenza sessuale, dispone una particolare tutela della riservatezza connessa alla materia cioè alle decisioni che riguardano minori, rapporti familiari o lo stato delle persone.

Dispone infatti:

Art 51, co. 5, cod. Privacy:

«chiunque diffonde sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali dell'autorità giudiziaria di ogni ordine e grado è tenuto ad omettere in ogni caso, anche in mancanza dell'annotazione di cui al comma 2, le generalità, altri dati identificativi o altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l'identità di minori, oppure delle parti nei procedimenti in materia di rapporti di famiglia e di stato delle persone[…]»

Si tratta di una tutela più ampia rispetto a quella posta dai primi quattro commi del medesimo articolo, visto che la norma impone di omettere, nei casi ivi considerati, non solo le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti tutelati, ma anche gli «altri dati anche relativi a terzi dai quali può desumersi anche indirettamente l’identità» di tali soggetti.

Inoltre l’obbligo opera "in ogni caso", cioè, come pure precisa testualmente la norma, anche se il provvedimento giudiziale oggetto di diffusione non riporti l’annotazione di cui al comma 2 dell´art. 52.

Il comma 7 è la norma di chiusura:

Art 51, co. 7, cod. Privacy:

«Fuori dei casi indicati nel presente articolo è ammessa la diffusione in ogni forma del contenuto anche integrale di sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali»

Va precisato che l’accoglimento della richiesta di apposizione dell'annotazione, l’apposizione d’ufficio a tutela «dei diritto e della dignità degli interessati» o la circostanza che la decisione riguardi rapporti familiari, minori o lo stato delle persone impongono di omettere generalità e i dati identificativi “in caso di diffusione” delle decisioni. Si tratta di prescrizioni quindi volte a disciplinare l’“informatica giuridica”, intesa come attività di riproduzione e diffusione di sentenze o altri provvedimenti giurisdizionali in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica, ovvero di documentazione, studio e ricerca in campo giuridico, su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, compresi i sistemi informativi e i siti istituzionali dell’Autorità giudiziaria (artt. 51 e 52 del Codice).

Le “cautele” sull’oscuramento dei dati identificativi sono dunque tradotte in prescrizioni dirette in primo luogo all’Autorità giudiziaria, ma anche a tutti i soggetti che svolgono attività di diffusione dei provvedimenti per finalità di informazione giuridica

Non incombe invece sulle cancellerie e segreterie l’onere di cancellare materialmente i dati dell’interessato sulle copie dei provvedimenti rilasciate a chi ne abbia diritto e che riportino la menzionata annotazione.

Il rilascio della copia costituisce infatti attività di comunicazione (art. 4, comma 1, lett. l) del Codice della Privacy), e non di diffusione dei dati (lett. m), comma cit.), per ciò stesso esclusa dal dettato dell´art. 52.

Le disposizioni del Codice della privacy, infatti, non riguardano gli adempimenti svolti dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie che, in quanto connessi allo svolgimento dei processi, comportano trattamenti effettuati per ragioni di giustizia. E il rilascio di copie, attività direttamente disciplinata dalle norme codicistiche, rientra proprio in tale ambito.

Spetterà poi eventualmente a chi riceve la copia provvedere all’omissione dei dati ove intenda riprodurla e diffonderla per finalità di informazione giuridica.

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