In tema di affidamento dei minori il criterio guida è la conservazione dei legami con la famiglia di origine

Con decreto del luglio 2018, il Tribunale per i minorenni di Venezia, nella ritenuta inadeguatezza dei genitori e dei nonni paterni, disponeva il collocamento di tre fratelli di 14, 10 e 7 anni in ambiente protetto etero-familiare con incarico ai servizi sociali di disciplinare le visite con la famiglia in forma protetta.

Avverso detto provvedimento, il padre dei minori e i nonni paterni proponeva reclamo avanti la Corte d’appello di Venezia, lamentando:
1) il contrasto tra il decreto del Tribunale minorile e il precedente provvedimento amministrativo del Sindaco del Comune di residenza dei minori, emesso ai sensi dell’art. 403 cc, che aveva previsto, in via urgente, il collocamento dei bambini presso i nonni paterni,
2) l’inadeguatezza dell’istruttoria espletata dal Tribunale minorile circa l’idoneità dei nonni paterni ad esercitare un ruolo di “supplenza” dei genitori e sostegno finalizzata al recupero della capacità genitoriale (la decisione del Tribunale si basò essenzialmente sulle relazioni rese dai servizi sociali a seguito di incontri con i nonni e i genitori);
3) la mancanza di un termine finale di efficacia del provvedimento di collocamento etero-familiare dei minori, nonostante la relazione dell’Ulss avesse indicato 12/18 mesi come termine opportuno.

Si costituiva la madre dei minori sostenendo, nel merito, che il collocamento dei figli presso i nonni paterni avrebbe comportato la coabitazione dei figli nello stesso ambiente domestico del padre, impedendole di fatto di mantenere contatti con loro, alla luce dell’atteggiamento critico ed offensivo da sempre dimostrato da tutta la famiglia paterna nei suoi confronti, come emerso nel corso dell’istruttoria.

La Corte d’appello di Venezia accoglieva solo il terzo motivo di reclamo, fissando in 18 mesi il termine di durata del provvedimento impugnato. Per il resto, confermava la decisione del Tribunale minorile, affermando, quanto al primo motivo, che l’ordinanza dell’autorità amministrativa è destinata, per sua natura, ad avere efficacia sino all’intervento dell’autorità giudiziaria, avendo dato semplicemente atto della disponibilità dei nonni paterni in presenza di una ”situazione di emergenza”; quanto al secondo motivo, la Corte confermava l’adeguatezza dell’istruttoria espletata.

Il padre e i nonni paterni proponevano ricorso per cassazione nei termini di cui all’art. 111 Cost.

Resistevano con controricorso la madre dei minori e l’Azienda ULSS territorialmente competente.

Con il primo motivo i ricorrenti deducevano la violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 2 e 4 della l. n. 183/84 per la mancanza di una “accurata valutazione” della non idoneità dei nonni paterni a prendersi cura dei nipoti, non avendo la Corte disposto né l’audizione dei nonni stessi né una consulenza tecnica. Con il secondo motivo, denunciavano l’omessa valutazione di un fatto decisivo, ossia del rapporto affettivo in essere tra nonni e nipoti e del desiderio dei primi di occuparsi dei minori.

La Suprema Corte ha cassato con rinvio al giudice di secondo grado il provvedimento impugnato, ritenendo fondati sia il primo che il secondo motivo del ricorso e, dunque, censurando la decisione della Corte d’appello per non aver osservato il principio cardine cui si ispira la materia dell’affido dei minori, anche ove limitato nel tempo e finalizzato al superamento di condotte pregiudizievoli dei genitori ai sensi dell’art. 333 cc, ovverosia il diritto del minore ad una crescita equilibrata all’interno della famiglia di origine.

L’affido intrafamiliare, a detta della Corte, deve dunque essere privilegiato rispetto ad altre forme di affido temporaneo “nell’esigenza prioritaria di evitare al minore, insieme al trauma conseguente l’allontanamento dai genitori, quello di essere deprivato del contesto familiare in cui è cresciuto”.

Ne consegue il principio secondo cui, in materia di affido dei minori, ai sensi dell'art. 333 cc, il giudizio e l’istruttoria in ordine all'adeguatezza, o meno, del familiare prescelto quale affidatario in via temporanea vanno accuratamente svolti

valorizzando il contributo che la figura vicariante inter-familiare può dare al mantenimento del rapporto con la famiglia di origine, che deve essere il criterio giuda di ogni scelta.

 

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