Assegnazione della casa familiare alla madre convivente col figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente

Se il figlio maggiorenne, studente universitario, rientra ogni settimana nella casa familiare, questa circostanza integra il requisito della coabitazione tra figlio e madre, giustificando, nell’ambito di un procedimento di divorzio, l’assegnazione a quest’ultima dell’immobile di proprietà del marito. Lo ha affermato la Cassazione con l’ordinanza n. 23473/20.

IL CASO
Il Tribunale di Rimini, definendo un procedimento di divorzio, aveva assegnato la casa familiare alla ex moglie, quale “genitore coabitante” con il figlio maggiorenne, non economicamente autosufficiente e studente fuori sede, ponendo a carico del padre un assegno di contribuzione al suo mantenimento di € 2.000,00, oltre ad un assegno divorzile in favore dell’ex coniuge di ulteriori € 2.000,00. La Corte d’Appello, parzialmente accogliendo il ricorso dell’ex marito, ha ridotto la misura dell’assegno divorzile ad € 400,00, confermando quanto al resto, le statuizioni di primo grado.
La signora proponeva ricorso per Cassazione, censurando la decisione della Corte d’Appello in ordine alla riduzione dell’assegno divorzile, invocando in particolare la violazione dei principi espressi dalla nota decisione resa dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 18287/2018.
L’ex marito, invece, proponeva ricorso incidentale, deducendo, tra l’altro, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 155, 337 sexies e 337 septies c.c., in relazione agli art. 3 e 42 della Costituzione. Nello specifico, il padre aveva sostenuto che “…in presenza di figlio maggiorenne, sebbene non autosufficiente economicamente, non si possa ritenere necessaria la tutela dell’interesse a permanere nell’ambiente domestico in cui è cresciuto…”. Ciò rappresenterebbe “…un’irragionevole ed ingiustificata disparità di trattamento tra il maggiorenne autosufficiente e quello non autosufficiente in violazione del principio costituzionale di uguaglianza ex art. 3 Cost. e un’ingiustificata compressione del diritto del genitore proprietario ex art. 42 Cost. …”. Il ricorrente, inoltre, evidenziava che la nozione di convivenza esclude il “… saltuario ritorno presso l’abitazione solo per i fine settimana…”, richiamando a sostegno dell’affermazione alcuni precedenti giurisprudenziali (Cass. n. 13295/2014 e n. 18075/2013). 

LA DECISIONE
La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale proposto dalla moglie, sia quello incidentale del marito.

In particolare, la Corte ha ritenuto manifestatamente infondato il primo motivo di ricorso incidentale, e ciò proprio alla luce dei precedenti giurisprudenziali richiamati dal padre “…essendo stato oggetto di insindacabile accertamento di fatto che il figlio maggiorenne non autosufficiente torni con frequenza settimanale presso la casa familiare. Deve, pertanto, ritenersi integrato il requisito della convivenza con la madre presso tale abitazione. Non si ravvisa alcuna violazione del principio di uguaglianza a fronte della radicale diversità delle condizioni (figlio maggiorenne autosufficiente e non) poste in comparazione dal ricorrente…”.

Con ordinanza n. 16134/19 la Cassazione aveva peraltro precisato che “…La nozione di convivenza rilevante ai fini dell'assegnazione della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. comporta la stabile dimora del figlio maggiorenne presso la stessa, sia pure con eventuali sporadici allontanamenti per brevi periodi e con esclusione, quindi, dell'ipotesi di rarità dei ritorni, ancorché regolari, configurandosi in tal caso, invece, un rapporto di mera ospitalità; deve pertanto sussistere un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, caratterizzato da coabitazione che, ancorché non quotidiana, sia compatibile con l'assenza del figlio anche per periodi non brevi per motivi di studio o di lavoro, purché vi faccia ritorno appena possibile e l'effettiva presenza sia temporalmente prevalente in relazione ad una determinata unità di tempo (anno, semestre, mese)…”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli