Il minor reddito di un coniuge non lo esime dal mantenimento del figlio, anche se l’affido è condiviso e la casa è assegnata al non obbligato

IL CASO. In primo grado, il Tribunale aveva disposto l’affidamento della figlia minore in via condivisa ad entrambi i genitori e l'obbligo del padre di corrispondere un assegno di mantenimento mensile per la figlia. La Corte d’Appello, investita da reclamo proposto da entrambe le parti, accoglieva le doglianze della madre, provvedendo ad assegnarle la casa coniugale in quanto collocataria della minore. Respingeva, invece, il reclamo proposto dal padre, teso a censurare la decisione di primo grado nella parte in cui aveva disposto la corresponsione di un emolumento mensile. Rigettava, infine, l'eccezione di nullità dell'espletata CTU.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione il padre. Lamentava, con il primo e terzo motivo di ricorso, che, "in una situazione di affido condiviso e di frequentazione paritaria della figlia con i due genitori”, non potesse essere disposto un assegno perequativo a carico del genitore che aveva un reddito inferiore a quello dell’altro. La Corte d’Appello avrebbe fatto riferimento, al fine di giustificare l’assegno, ad una collocazione prevalente della figlia presso la madre, di fatto inesistente. 
Con il secondo ed il quarto motivo di ricorso, il padre censurava la sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello aveva imposto la corresponsione di un assegno di mantenimento, nonostante i tempi paritari di permanenza della minore presso ciascun genitore, l’inferiorità dei redditi da lui percepiti rispetto a quelli della madre, l’assegnazione della casa familiare, di proprietà del padre, alla madre.
Con il quinto ed il sesto motivo di ricorso, il padre censurava la sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello aveva respinto l'eccezione di nullità della CTU sulla considerazione che il ricorrente si sarebbe limitato a rappresentare solo alcune lacune metodologiche nell'operato del consulente.  
DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 15397 del 05.06.2020 depositata in data 20.07.2020, ha rigettato il primo ed il terzo motivo di ricorso ritenendoli privi di fondamento. La Corte d’Appello, infatti, a giudizio della Cassazione, aveva esaustivamente spiegato sia le ragioni che avevano giustificato la determinazione dell’assegno, ritenuto congruo e proporzionato al reddito dei genitori in ragione del fatto che “il padre svolge l’attività di vigilante e percepisce circa 1000,00 euro mensili”, sia le ragioni dell’assegnazione della casa coniugale, giustificata dalla collocazione prevalente della figlia presso la madre. La Corte d’Appello, in particolare, aveva precisato che il collocamento paritario della minore era destinato ad essere superato non appena la madre, di professione infermiera, avesse cessato - come concordato dai coniugi - di svolgere turni notturni: in tal caso, era previsto un ampliamento dei tempi di permanenza della figlia con la madre sì da poter parlare di collocazione prevalente. 
Il secondo ed il quarto motivo sono stati dichiarati inammissibili.

La Suprema Corte, in passato, ha richiamato giurisprudenza consolidata secondo cui “anche in materia di affido condiviso ciascun genitore deve provvedere alla soddisfazione dei bisogni degli stessi in misura proporzionale al proprio reddito e il giudice può disporre, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico”. Non ha, quindi, alcun rilievo che un genitore goda di un livello reddituale inferiore a quello dell’altro. Nel caso di specie la Corte d’Appello, conformandosi al sopra richiamato principio giurisprudenziale, aveva correttamente motivato la propria decisione di imporre al padre un emolumento mensile in considerazione dell’ampliamento dei tempi di permanenza della figlia con la madre, che avrebbe presto mutato il proprio regime lavorativo.

È stata, infine, dichiarata l’inammissibilità del quinto e del sesto motivo di ricorso. Sia in sede di appello, sia in sede di impugnazione avanti la Suprema Corte, il ricorrente si era, invero, limitato a riprodurre un lungo elenco di lagnanze in merito alla CTU al fine di ottenerne una rinnovazione, senza mai specificare le ragioni per le quali la CTU espletata avrebbe dovuto essere rinnovata, atteso che non erano in contestazione fra le parti né l’affido condiviso né i tempi di frequentazione della bambina con ciascun genitore. Entrambi i motivi si risolvevano quindi in una generica richiesta di rivisitazione del sindacato di merito, non ammissibile in sede di giudizio di legittimità.
Il ricorso è stato dunque rigettato.

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