I principi ineludibili nel giudizio per la dichiarazione di adottabilità

IL CASO. Il Tribunale per i Minorenni di Brescia dichiarava l’adottabilità di un minore, disponendo la sospensione della responsabilità genitoriale e l’interruzione di ogni rapporto con genitori e parenti. Il reclamo successivamente proposto avverso la sentenza dichiarativa dello stato di adottabilità veniva rigettato dalla Corte d’appello di Brescia “in ragione di un apprezzato quadro istruttorio, all’esito del quale si è ritenuta la significativa inadeguatezza dei genitori e l’improbabilità di un loro recupero in tempi compatibili con lo sviluppo ed i bisogni del minore”.
Avverso tale sentenza la madre ed i nonni materni proponevano ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, con i quali veniva dedotta la violazione degli artt. 1 e 8 della legge n. 184/1983, nonché dell’art. 3 della Convenzione di New York, della Convenzione di Strasburgo del 1996, della Carta dei Diritti Fondamentali dell’UE e dell’art.8 della CEDU.
In particolare, secondo i ricorrenti,  il Tribunale per i Minorenni e la Corte d’appello avrebbero compiuto un accertamento sommario e si sarebbero pronunciati senza valutare la reale situazione di abbandono del minore, in assenza di un concreto pregiudizio per quest’ultimo e senza tener conto della disponibilità dei nonni materni a coadiuvare la figlia sotto il profilo economico, dell’assistenza e dell’educazione.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con ordinanza n.13408 del 17.5.2019, ha dichiarato la nullità della sentenza, cassandola con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione e disponendo che questa dovrà attenersi ai principi indicati nella propria decisione per l’accertamento dell’eventuale stato di abbandono e dovrà motivare sull’eventuale stato di adottabilità, previa: “attualizzazione degli esiti dell’esame del minore; definizione del profilo psicologico dei genitori e del rapporto col figlio, con scrutinio della capacità dei primi di consentire del minore uno sviluppo armonico, per le necessarie cure materiali affettive e psicologiche; individuazione del ruolo dei nonni materni in un quadro di recupero della capacità genitoriale di madre e padre del minore”.
Questi i principi enunciati, ancora una volta, in tema di dichiarazione di adottabilità, dalla Suprema Corte:

  • è nullo il giudizio introdotto in materia di adozione di minori “ove il giudice non disponga l’audizione degli affidatari o della famiglia collocataria”;
  • è nulla la sentenza contraddistinta da “una motivazione assolutamente deficitaria – nella inosservanza di quel minimo costituzionale, richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, secondo le più recenti affermazioni della giurisprudenza di legittimità (ex multis: Cass. 12/10/2017 n.23940) – sì da determinare l’impossibilità di ricostruire il percorso logico che ha determinato i giudici di appello all’assunta decisione, a definizione dello “stato di abbandono” del minore, estremo al cui vaglio rimane estraneo pertanto ogni giudizio di difficoltà e di disagio familiare”;
  • la dichiarazione di adottabilità integra l'extrema ratio nel carattere prioritario del diritto del minore a crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, intesa come ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, nel rilievo che la rescissione del legame familiare rappresenti l'unico strumento che possa evitargli un più grave pregiudizio e nella garanzia che lo Stato deve riconoscere a tale diritto, attraverso la predisposizione di interventi diretti a rimuovere situazioni di difficoltà e di disagio familiare”.

 

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