Nei giudizi de potestate il minore è parte necessaria e (di norma) va nominato un curatore speciale

IL CASO. La Corte d’Appello di Bologna, con decreto del 27.5.2016, respingeva il reclamo di due genitori avverso il decreto del Tribunale per i Minorenni di Bologna che aveva dichiarato la loro decadenza dall’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore.
Il decreto veniva impugnato per cassazione dai genitori sulla base di due motivi. Col primo, quello che qui interessa, i ricorrenti deducevano la nullità dell’intero procedimento per violazione dell’art.336 c.c., stante la mancata nomina di un difensore o di un curatore speciale del minore.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, I Sezione Civile, con sentenza n. 5256/2018, ha accolto il primo motivo del ricorso, cassando il provvedimento impugnato e rinviando al Tribunale per i Minorenni di Bologna per l’integrazione del contraddittorio.
La Corte, muovendo dall’interpretazione data dalla Consulta al novellato art. 336 comma 4 c.c., che deve intendersi integrato dall’art. 12 della Convenzione sui diritti del Fanciullo, ribadisce che il minore, nei procedimenti ablativi o modificativi della potestà dei genitori, è parte necessaria, con la conseguente necessità di perfezionare il contraddittorio nei suoi confronti, se del caso anche previa nomina di un curatore speciale.

Secondo la Suprema Corte, pertanto, “una volta chiarito che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, ne discende, come logica conseguenza, che la mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti comporterà la nullità del procedimento medesimo, ai sensi e per gli effetti dell’art.354 c.p.c., comma 1”.


In questi casi, il soggetto al quale spetta la rappresentanza del minore nel processo, ove non sia già rappresentato da un tutore provvisorio, è il curatore speciale. Infatti, nei giudizi de potestate deve trovare applicazione il principio secondo il quale “è ravvisabile il conflitto di interessi tra chi è incapace di stare in giudizio personalmente e il suo rappresentante legale con conseguente necessità della nomina d’ufficio di un curatore speciale che rappresenti e assista l’incapace ogni volta che l’incompatibilità delle loro rispettive posizioni è anche solo potenziale, a prescindere dalla sua effettività”.


Aggiunge la Suprema Corte che “nei giudizi de potestate la posizione del figlio risulta sempre contrapposta a quella di entrambi i genitori, anche quando il provvedimento venga richiesto nei confronti di uno solo di essi”.

Nel caso di specie, poi, non poteva dubitarsi della sussistenza del conflitto di interessi, in quanto la richiesta di provvedimento ablativo della responsabilità genitoriale proveniva dal P.M. ed era rivolta contro entrambi i genitori. La mancata nomina di un curatore speciale a cui affidare la rappresentanza del figlio minore nel procedimento, e dunque la mancata integrazione del contradditorio nei suoi confronti, ha comportato quindi la nullità dell’intero procedimento.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli