Per il Tribunale di Milano il padre assente deve risarcire il figlio

IL CASO. Una madre, in proprio e quale amministratrice di sostegno del figlio, aveva convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Milano il padre di quest’ultimo, lamentando che questi non avesse mai adempiuto agli obblighi di assistenza morale e materiale del figlio “affetto da una grave forma di paralisi cerebrale con tetraparesi spastica, sordità bilaterale e disfunzione cardiaca”.

Pertanto, ne aveva chiesto la condanna “al rimborso delle spese sostenute dalla nascita del ragazzo al settembre 2012, nonché al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patiti dal ragazzo a causa della totale assenza della figura paterna”.

LA DECISIONE. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2938/2017, ha accolto entrambe le domande della madre.

Anzitutto, quella di “ristoro del pregiudizio patrimoniale derivante dal mancato mantenimento del figlio … dalla nascita del suddetto (20.2.1982) al settembre 2012 (data del primo versamento da parte del datore di lavoro del convenuto … della somma di Euro 250,00 in ottemperanza alla sentenza di condanna del Tribunale di Busto Arsizio)”.

In proposito ha premesso che

l’obbligazione di mantenimento dei figli naturali … in quanto collegata allo status genitoriale, sorge con la nascita per il solo fatto di averli generati e persiste sino al conseguimento della loro indipendenza economica”, con la conseguenza che nell’ipotesi in cui uno solo dei genitori abbia “assunto l’onere esclusivo del mantenimento anche per la parte dell’altro genitore, egli ha diritto di regresso nei confronti dell’altro per la corrispondente quota

sulla base delle regole dettate dagli artt. 148 e 261 c.c. da interpretarsi alla luce del regime delle obbligazioni solidali ex art. 1299 c.c.”.

Applicando tali principi al caso di specie, il Tribunale di Milano ha sottolineato che la signora “ha provato integralmente di aver provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio dal momento della sua nascita senza alcun sostegno da parte del padre naturale dello stesso che ha permanentemente inadempiuto agli obblighi connessi al proprio status di genitore naturale” e ha, per tale titolo, richiesto la corresponsione della somma di euro 90.000,00 “pari alla somma di Euro 250,00 moltiplicata per 367 mesi, desumendo quale criterio di determinazione l’importo stabilito con la sentenza” di condanna del Tribunale di Busto Arsizio (che evidentemente si era in precedenza pronunciato al riguardo).

Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda della signora, ma non nella misura anzidetta, ritenendo che il calcolo da lei proposto non fosse corretto, “dovendosi infatti considerare … da un lato che verosimilmente i bisogni del figlio sono andati via via crescendo nel tempo in relazione all’età ed alle esigenze mutevoli per poi cristallizzarsi nella somma di Euro 250,00 nel 2012 e dall’altro il variabile potere d’acquisto della moneta, soprattutto con l’avvento dell’Euro”.

Pertanto, “alla luce di tali considerazioni ed accedendo ad una valutazione necessariamente equitativa” ha determinato il “ristoro del predetto pregiudizio” nel diverso importo di 60.000,00 euro.

Con riferimento, poi, all’ulteriore domanda di “risarcimento dei danni non patrimoniali per la privazione del rapporto genitoriale avanzata dalla madre … quale amministratrice di sostegno del figlio”, il Tribunale di Milano ha ritenuto “indispensabile” premettere “l’ammissione della imprescindibile presenza di entrambe le figure parentali ai fini di una corretta, sana ed equilibrata maturazione del bambino soprattutto nelle prime fasi dello sviluppo umano”, con la conseguenza che “

la violazione degli obblighi di assistenza morale, di educazione e di cura dei figli … rappresenta un illecito civile certamente riconducibile nelle previsioni dell’art. 2043 c.c.”, perché “essendo la famiglia l’ambiente primario in cui i singoli si costruiscono come adulti e come persone, la descritta situazione soggettiva ha senza dubbio un rango primario e come tale suscettibile di ristoro anche non patrimoniale in caso di lesione, interessando situazioni di rilievo costituzionale

Il Tribunale ha pure precisato come la liquidazione di tale pregiudizio debba necessariamente avvenire “in via equitativa ex art. 1226 c.c. facendo riferimento … alle Tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale redatte dall’Osservatorio di Milano per la liquidazione del danno in sede civile”, mediante un’adeguata rideterminazione dell’importo previsto per l’ipotesi di “decesso della figura genitoriale e della conseguente perdita definitiva della figura”.

Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, il Tribunale di Milano ha accertato che “il convenuto, pur avendo provveduto a riconoscere il figlio naturale, lo ha da sempre rifiutato non solo omettendo completamente di contribuire al suo mantenimento …, ma soprattutto rifiutando di vederlo se non in due sole occasioni all’età di sei e dodici anni e di prendersi cura dello stesso, anche solo supportando la madre sulla quale è gravato in modo assorbente ed esclusivo il compito di educare, curare ed assistere il figlio disabile”.

E tale comportamento, “a prescindere dalla astratta riconducibilità della condotta … al reato di cui all’art. 570 comma primo c.p.”, ha esposto il figlio “ad una situazione … che indubbiamente ha influito negativamente sul suo sviluppo psichico già duramente messo alla prova dall’infermità somatosensoriale connatale … Non vi è dubbio che il ragazzo abbia patito e patisca la sofferenza legata al suo rifiuto da parte della figura paterna … Malgrado le forti limitazioni nella comunicazione verbale del ragazzo … egli ha una sensibilità emotiva particolarmente sviluppata che gli ha fatto percepire la totale assenza del padre in modo ancor più acuto e pregnante rispetto a soggetti privi delle descritte disabilità … La condotta paterna, caratterizzata dal rifiuto di ogni approccio e contatto con il figlio disabile e particolarmente odioso in quanto motivato proprio dalla sua disabilità …, … rappresenta certamente una perdita per il figlio che ha segnato la sua vita incidendo significativamente sulla sua delicata identità personale e che non può essere certamente compensata dalla presenza dell’altro genitore o dei parenti prossimi e nemmeno compensata dal sostegno economico”.

Il Tribunale di Milano ha dunque ritenuto “sussistente il danno lamentato da deprivazione della figura parentale paterna”, quantificandolo nella misura di euro 100.000,00.

Il Tribunale di Milano ha così voluto ristorare il ragazzo dei pregiudizi patiti in conseguenza del disdicevole contegno tenuto da quel padre che non solo non aveva mai contribuito al suo mantenimento, ma l’aveva pure rifiutato a causa della disabilità.

L’ha fatto, però, con la consapevolezza che, purtroppo, non sia possibile “riconoscere un obbligo giuridicamente coercibile del padre ad amare un figlio”, né tanto meno ‘restituire’ a quest’ultimo l’affetto ed il sostegno che gli sono stati ingiustamente negati dal genitore.

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