Nessuna esclusione della punibilità per il furto tra i conviventi more uxorio

Con sentenza del 16 giugno 2014, la Corte d’appello di Perugia confermava la decisione di primo grado con la quale Tizia era stata condannata alla pena di mesi 6 di reclusione ed € 120 di multa, in relazione all’art. 624 c.p., per aver sottratto all’ex compagno monili e un orologio d’oro che questi deteneva presso la sua abitazione.

Avverso tale decisione Tizia proponeva ricorso per cassazione, sollevando, fra i vari motivi d’impugnazione,  questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p. in relazione alla mancata estensione della causa di non punibilità ivi prevista alle ipotesi di convivenza more uxorio.

In particolare, a sostegno della propria difesa, la ricorrente invocava, oltre alla stabilità del rapporto di convivenza (durato più di 7 anni), la recente normativa introdotta dalla legge n. 76/2016 in materia di regolamentazione delle unioni civili, che ha modificato con il d.lgs. 6/2017 l’art 649 c.p., introducendo al comma 1 bis la causa di non punibilità anche per le ipotesi di reato commesso in danno della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso. Tale normativa, a parere della difesa, rendeva ingiustificata l’esclusione della causa di non punibilità al convivente more uxorio, anche alla luce delle recenti pronunce della Corte di Strasburgo in materia famiglia di fatto.

La Suprema Corte, con la sentenza in commento n. 37873/2019, ha rigettato il ricorso sul punto, in quanto manifestamente infondato, ritenendo corretta l’applicazione da parte del giudice di merito del principio di diritto più volte affermato in sede di legittimità, secondo il quale

la causa soggettiva di esclusione della punibilità prevista per il coniuge dall’art. 649 c.p. non si estende al convivente more uxorio.

I Supremi Giudici, tuttavia, ricordano che la giurisprudenza di legittimità non è sempre stata uniforme in tale materia.

Secondo alcuni arresti giurisprudenziali (Cass. pen. n. 32190/2009), non è punibile il furto commesso in danno del convivente more uxorio, mentre è punibile a querela della persona offesa, quello commesso in danno di persona già convivente more uxorio. Altre pronunce di legittimità hanno, invece, escluso l’estensione della causa soggettiva di non punibilità al convivente more uxorio (Cass. pen. n. 44047/2009 e n. 28638/2015). Si tratta, tuttavia, di pronunce precedenti al d.lgs 6/2017, introdotto al fine di armonizzare specifici istituti di diritto penale con la nuova disciplina delle unioni civili.  

Ciò si evince dal chiaro tenore degli artt. 574 ter c.p. : “agli effetti della legge penale il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile tra persone dello stesso sesso“ e 649 co. 1 bis: “non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno della parte dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. Il legislatore ha così inteso attribuire rilievo, ai fini dell’operatività della causa soggettiva di esclusione della punibilità, all’esistenza di una convivenza per così dire qualificata, distinguendola rispetto al mero rapporto di convivenza di fatto.

La decisione in commento ricorda, inoltre, che la Corte Costituzionale è stata investita in più occasioni della questione di legittimità costituzionale dell’art. 649 c.p., sempre rigettandola. La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha costantemente evidenziato la non meccanica assimilabilità tra convivenza more uxorio e rapporto di coniugio, in quanto la prima si fonda sull’affectio quotidiana, liberamente ed in ogni momento revocabile, e pertanto non sempre connotata dal carattere di certezza e tendenziale stabilità propri del vincolo coniugale e riscontrabili in sede di risultanze anagrafiche nel caso di unione qualificata.

In una più recente decisione la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione sollevata perché il fatto per il quale si procedeva risultava commesso in danno dell’ex convivente (Cort. Cost n. 57/2018).  

I Supremi Giudici osservano da ultimo che, con riferimento al caso concreto, non è affatto certo che il furto sia stato commesso in costanza di convivenza ovvero in un periodo successivo alla sua cessazione, quando l’imputata aveva ancora la disponibilità delle chiavi di casa per prelevare i propri effetti personali.

Conclusivamente, la Corte osserva che l’imputata non aveva minimamente assolto all’onere che le incombeva di dimostrare la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 649 c.p., ovvero l’esistenza di una stabile convivenza, asseritamente durata sette anni, ma rimasta indimostrata.

Tale ultimo rilievo pare aprire uno spiraglio a soluzioni interpretative di segno opposto a quella fatta propria dalla sentenza n. 37873/2019 della Cassazione.

 

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