Sì al riconoscimento del congedo parentale all’ “altra madre” di un bambino nato da procreazione medicalmente assistita

21 MAGGIO 2021 | Famiglia di fatto

IL CASO. Con ricorso ex art. 28 d.lgs. n. 150/2011, C.B. conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Milano il proprio datore di lavoro lamentando, per quel che qui interessa, la natura discriminatoria del mancato riconoscimento in suo favore del congedo parentale di cui all’art. 32 d.lgs. n. 151/2001.

Nello specifico, la ricorrente riferiva di essere unita civilmente con altra donna e che, dopo aver deciso di far ricorso alla procreazione medicalmente assistita in Spagna, la compagna aveva concepito L.C., che entrambe avevano riconosciuto formalmente quale “proprio figlio”, con dichiarazione resa avanti all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano, richiamata nell’atto di nascita del bambino. Senonché, a fronte della richiesta di C.B. di astensione dal lavoro con ricorso al congedo parentale, il datore di lavoro ATS Milano aveva negato la fruibilità nel caso di specie dell’istituto.

LA DECISIONE. Nell’accogliere il ricorso della dipendente, il Tribunale meneghino prende le mosse dall’insindacabilità delle risultanze anagrafiche, la cui disamina esclude di poter mettere in dubbio l’esistenza di un legame genitoriale tra la ricorrente ed il bambino.

L’esistenza e l’incontestata validità di tale documentazione anagrafica permette, nel caso di specie, al Giudice di assumere la decisione prescindendo dallo spinoso tema del mancato riconoscimento nel nostro ordinamento – sia da un punto di vista legislativo, che giurisprudenziale - di un vero e proprio diritto alla genitorialità delle coppie omosessuali.

Infatti, la presenza di “documenti dello Stato Civile (riconoscimento e atto di nascita del minore) che attestano l’esistenza di un legame genitoriale tra la C.B. e L.C. e la collocazione del minore nell’ambito del nucleo familiare formato dalle due donne”, secondo il Tribunale, avrebbe dovuto costituire l’unico elemento considerato dal datore di lavoro ai fini della valutazione dell’esistenza o meno dei presupposti per il riconoscimento del richiesto congedo parentale.

Ciò “senza entrare nel merito del diritto alla genitorialità della ricorrente”.

La decisione di ATS Milano di sindacare, quindi, aspetti ulteriori rispetto alle risultanze delle certificazioni anagrafiche, che sicuramente non sarebbe stata adottata in ipotesi di coppia eterosessuale, rivela la natura discriminatoria del comportamento assunto dal datore di lavoro, a prescindere dall’esistenza o meno di uno specifico intento in tal senso.

Con la decisione in commento, il Tribunale milanese si sofferma, inoltre, anche sulla questione della concreta tipologia di congedo parentale spettante alla madre cd. intenzionale che abbia effettuato il riconoscimento come “altra madre” dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, arrivando ad aderire alla soluzione interpretativa fornita, su richiesta della ricorrente, dall’INPS per cui, nel caso di due genitori di sesso femminile, alla madre biologica vada riconosciuto il congedo parentale di cui all’art. 32, comma 1, lett. a) del d.lgs. 151/2001, mentre all’altra madre spetti il congedo di cui alla lettera b) del medesimo articolo, pur letteralmente spettante al solo “padre lavoratore”.

Solo una siffatta lettura estensiva del testo normativo consente, infatti, “di assicurare al minore L. C. la stessa dimensione affettiva e di cura garantita dall'ordinamento ai figli di coppie eterosessuali”, dovendosi valorizzare l'istituto del congedo parentale non solo nell’ottica della tutela del diritto alla genitorialità del genitore/lavoratore, ma anche in quella del diritto del minore a godere dei benefici dati dalla presenza del genitore nei primi mesi di vita.

Accertati, quindi, il diritto della dipendente al congedo parentale e la natura discriminatoria del diniego opposto dal datore di lavoro, il Tribunale afferma anche la piena risarcibilità del danno patrimoniale patito dalla ricorrente in ragione della necessità di avvalersi dell’aspettativa non retributiva per accudire il figlio, stante il mancato riconoscimento del richiesto congedo; donde la condanna di ATS Milano non solo alla cessazione della condotta discriminatoria ed alla concessione del congedo parentale - con obbligo di pubblicazione della decisione nel proprio sito internet - ma anche al risarcimento del danno patrimoniale patito dalla C.B. in conseguenza dell’illegittimo diniego.

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