Per la riduzione dell’assegno separativo spetta al marito provare che la moglie lavora part time per sua scelta

E’ quanto afferma la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12329 depositata il 10 maggio 2021. I Giudici di legittimità, dopo avere sottolineato la diversa natura dell’assegno separativo rispetto a quello divorzile, hanno stabilito che il coniuge richiedente il mantenimento deve fornire solo la prova dei presupposti della sua legittimazione, mentre spetta all’obbligato la prova delle eventuali circostanze impeditive o limitative del diritto all’assegno.

 

IL CASO

Il Tribunale di Rovereto, pronunciando la separazione personale dei coniugi, aveva rigettato la domanda di assegno formulata dalla moglie, condannando il marito a corrispondere solo il contributo al mantenimento dei figli.

La Corte d’appello di Trento, comparati i redditi delle parti, riformava parzialmente la sentenza di primo grado e riconosceva alla moglie un assegno separativo di € 200,00 al mese.

Avverso tale pronuncia l’onerato proponeva ricorso per cassazione, denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 2697 c.c., in quanto la Corte territoriale, a suo dire, aveva operato una illegittima inversione dell’onere della prova, ponendo a carico del marito “la dimostrazione dell’impossibilità, per la consorte, di trasformare il rapporto in corso da rapporto a tempo determinato a rapporto a tempo indeterminato e di aver trascurato più favorevoli occasioni di lavoro"

La resistente replicava con controricorso.

 

LA DECISIONE

La Suprema Corte ha preliminarmente sottolineato che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicchè i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell’art. 156 cod. civ., l’assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell’addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale,che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post coniugale, presupposto per l’asssegno di divorzio (Cass. 16/05/2017, n. 12196; Cass. 24/06/2019, n. 16809) …”.

Tale principio è stato ulteriormente affermato nell’ordinanza n. 12802/2021, pronunciata dalla stessa sottosezione della Corte Suprema, successiva di soli tre giorni a quella in esame.

In tal senso anche recente Dottrina ha osservato che “la separazione funge … da momento di transizione, che giustifica il permanere di una situazione largamente vicina, sotto il profilo patrimoniale, a quella della vita coniugale, per concedere al coniuge economicamente più debole di organizzarsi in vista della recisione del vincolo che, se non comporta il venir meno definitivo del dovere di solidarietà, certamente ne comprime significativamente il contenuto.” (Alessandra Spangaro, Assegno di separazione e di divorzio – Assegno di mantenimento e di divorzio: le strade si separano, nota a Cass. ord. 17098/2019, in Giur. It., 2020, 11, 2425 e segg.).

Delineata la peculiarità dell’assegno separativo rispetto a quello divorzile, la Cassazione ha quindi affermato che la prova “…dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno incombe su colui che chieda il mantenimento (Cass. 20/03/2018 n. 6886”. E tuttavia “a fronte dell’accertamento positivo dei presupposti, compresa la mancanza di colpa del coniuge istante nel non riuscire a reperire un’occupazione confacente, operata dal giudice di merito”, spetta al coniuge obbligato la dimostrazione degli elementi di segno contrario, quali, come nel caso di specie, l’eventualità che l’altro coniuge non sia riuscito ad ottenere una modifica del proprio rapporto di lavoro o abbia scientemente rifiutato proposte di lavoro più favorevoli, senza che ciò comporti una illegittima inversione dell’onere della prova.

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di causa in favore della moglie.

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