Comunione legale: la dichiarazione del coniuge non acquirente vale sempre ad escludere il bene personale dalla comunione?

Con ordinanza n. 7027/2019, la Corte di Cassazione, richiamando un precedente proprio (SS.UU. n.22755/2009), ha ribadito il principio per cui, in caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art.179 c.c, comma 2, si pone come condizione necessaria, ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, essendo indispensabile, oltre alla dichiarazione della natura personale del bene contenuta nell’atto di vendita, l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art.179 c.c, comma 1, lett. c), d) ed f).
Nel caso esaminato, la Corte d’appello di Napoli aveva confermato la sentenza del Tribunale di Napoli con la quale era stata rigetta la domanda della moglie proposta nei confronti della curatela del fallimento del marito e della società di cui questi era socio unico illimitatamente responsabile, per  sentir dichiarare che gli immobili che ella aveva acquistato come beni personali erano esclusi dalla comunione legale, e per ottenere conseguentemente la cancellazione della trascrizione della sentenza di fallimento nei medesimi beni.
Il curatore infatti aveva trascritto la sentenza di fallimento sul presupposto che la partecipazione al contratto del marito formalmente non acquirente ed il suo assenso all’acquisto di un bene personale da parte della moglie, contenuto nella dichiarazione riportata negli atti, non fossero elementi sufficienti ad escludere l’acquisto dalla comunione legale.
La Corte d’appello partenopea ha rigettato a sua volta la domanda della moglie sul presupposto che era mancata la prova della sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione legale di cui all’art.179 c.c, lett.c), d) ed f), e quindi la mera partecipazione all’atto del coniuge non acquirente e la sua dichiarazione circa la natura dei beni non comportavano l’esclusione dei beni dalla comunione stessa.
Secondo la Cassazione, la Corte d’appello aveva fatto corretta applicazione del principio di diritto già enunciato da SS.UU. n. 22755/2009 per cui

“nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei coniugi in regime di comunione legale, la partecipazione all’atto dell’altro coniuge non acquirente, prevista dall’art.179 c.c, comma 2, si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione, occorrendo  a tal fine non solo il concorde riconoscimento da parte dei coniugi della natura personale del bene, richiesto esclusivamente in funzione della necessaria documentazione di tale natura, ma anche l’effettiva sussistenza di una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dall’art.179 c.c, comma 1, lett.c), d) e f), con la conseguenza che l’eventuale inesistenza di tali presupposti può essere fatta valere con una successiva azione di accertamento negativo, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non acquirente sia intervenuto nel contratto per aderirvi”.

I Giudici di Piazza Cavour hanno, quindi, concluso che la Corte territoriale, nel caso in esame, aveva correttamente effettuato un accertamento di fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità, secondo il quale non sussistevano i presupposti di natura sostanziale per poter escludere l’appartenenza dei suddetti beni alla comunione.
Il principio espresso dai giudici di legittimità si ricollega alla questione della natura e degli effetti riconosciuti all’intervento adesivo del coniuge non acquirente, per cui “l’intervento adesivo del coniuge non acquirente rileva solo come prova dei presupposti dell’effetto limitativo della comunione, quando assuma significato di una attestazione di fatti. Ma non rileva come atto negoziale di rinuncia alla comunione. E quando la natura personale del bene che viene acquistato, sia dichiarata solo in ragione di una sua futura destinazione, sarà l’effettività di tale destinazione a determinare l’esclusione dalla comunione, non certo la pur condivisa dichiarazione di intenti dei coniugi sulla sua futura destinazione“ (Cass.SS.UU.22755/2009).    

 

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