Maltrattamenti in famiglia anche quando sono rivolti contro l’amante?

Con una interessante la pronuncia, la n. 4424/2021 (10.12.2020 - 4.2.2021), la Cassazione penale ha riconosciuto la responsabilità per maltrattamenti in famiglia (rectius, contro familiari e conviventi) di un uomo nei confronti dell’amante da cui aveva avuto un figlio.
La difesa dell’imputato aveva sostenuto l’inapplicabilità della fattispecie, prevista dall’art. 572 c.p., sulla base dell’inesistenza di una reale convivenza tra questi e la donna con cui intratteneva una relazione extraconiugale e, pur ammettendo che tra i due vi fosse un legame sentimentale, lo aveva definito non continuativo e caratterizzato da interruzioni, indicando nella nascita del figlio un evento meramente accidentale.
L’art. 572 del codice penale punisce le condotte, reiterate nel tempo, che siano volontariamente lesive dell’integrità fisica, della libertà o del decoro, oppure degradanti, fisicamente o moralmente, realizzate nei confronti di un familiare, di un convivente, o di una persona che sia sottoposta all’autorità del soggetto agente o sia a lui affidata.
La norma è volta alla tutela di soggetti vulnerabili, termine con cui si fa riferimento a quelle situazioni in cui la vittima non ha altra scelta, se non cedere all’abuso: il legislatore italiano, infatti, in seguito alla ratifica della Convenzione di Lanzarote del 2007, ha accordato una sempre maggiore tutela a tali situazioni.
Proprio in quest’ottica, il reato di maltrattamenti è il risultato di diversi interventi normativi succedutisi nel tempo, primo tra tutti la riforma attuata con la l. n. 172/2012, che non solo ne ha modificato la rubrica, che prima faceva riferimento ai “maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli”, ma ha anche inserito tra i possibili soggetti passivi del reato chiunque conviva con il soggetto agente.
La fattispecie in esame è stata, da ultimo, modificata dalla l. n. 69/2019, cd. Codice Rosso, che, nell’ottica di contrastare il verificarsi di episodi di violenza domestica, ne ha inasprito il quadro sanzionatorio (la pena prevista da 2 a 6 anni di reclusione è stata sostituita con quella da 3 a 7 anni), sia con riferimento alla fattispecie base di cui al comma 1, sia prevedendo, al comma 2, nuove circostanze aggravanti. Con la stessa norma il legislatore ha, altresì, previsto, all'ultimo comma, che il minore che assista ai maltrattamenti sia considerato persona offesa dal reato. Degno di nota, inoltre, il fatto che i maltrattamenti siano stati inseriti nell’elenco dei delitti che consentono, nei confronti degli indagati, l’applicazione di misure di prevenzione.

Punto nevralgico della sentenza in oggetto risulta, come detto, l’individuazione della convivenza tra vittima ed autore del reato quale elemento costitutivo della fattispecie (tratto distintivo tra il reato di maltrattamenti e quello di atti persecutori), connessa, per costante giurisprudenza, all’accertamento di rapporti legali di coniugio ovvero di altri rapporti ad esso assimilabili.

Con la sentenza n. 4424/21, la Suprema Corte afferma il principio per cui

è configurabile il delitto di maltrattamenti in famiglia anche in danno di persona non convivente ed al di fuori della famiglia legittima, in presenza di un rapporto suscettibile di determinare obblighi di solidarietà e di mutua assistenza, e comunque istituito in una prospettiva di stabilità, come nel caso in cui sopravvenga la nascita di un figlio.
Ciò che esclude la sussistenza del reato, pur in presenza dei figli, è il legame caratterizzato da precarietà ed instabilità.

Il dictum di Piazza Cavour s’inserisce, dunque, in un percorso evolutivo che cerca di armonizzare principi giuridici codificati con la progressiva estensione del concetto di “convivenza” nell’ambito della comunità sociale odierna.

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