L’autonomia economica dei figli e la restituzione degli assegni pagati dal genitore

Con l’ordinanza n. 3659/2020, la Cassazione civile ha stabilito che la proposizione del procedimento di revisione delle condizioni economiche stabilite nella sentenza di divorzio dopo il raggiungimento dell’indipendenza economica dei figli, non impedisce la proposizione della azione restitutoria ai sensi dell’art. 2033 c.c. delle somme nel frattempo corrisposte indebitamente.

Il Tribunale di Taranto aveva respinto la domanda con la quale un padre chiedeva all’ex moglie la restituzione della somme corrisposte per il mantenimento delle due figlie concordato nel ricorso congiunto divorzile fino al termine degli studi universitari. 

Le figlie avevano infatti raggiunto la laurea e poco dopo entrambe si erano sposate.

Nonostante fosse venuto meno l’obbligo di corrispondere all’ex coniuge il contributo per il mantenimento delle figlie, in seguito alla notifica di un atto di precetto, il padre aveva comunque provveduto al pagamento, salvo poi chiedere la restituzione delle somme che riteneva di aver indebitamente corrisposto.

La Corte d’appello di Lecce aveva confermato la decisione di primo grado, assumendo che l’obbligo contributivo del padre era venuto meno solo col provvedimento del Tribunale di modifica delle condizioni divorzili, che lo aveva esonerato dall’obbligo di futuri pagamenti.

Il padre aveva quindi proposto ricorso per la cassazione della sentenza, sostenendo che erroneamente la Corte territoriale avesse escluso la ripetibilità delle somme versate negando il carattere indebito del pagamento del contributo in considerazione del venir meno della sua causa giustificativa.

La Corte di cassazione, nell’accogliere il ricorso, ha chiarito come la circostanza del matrimonio delle due figlie e la conseguente, definitiva indipendenza economica fosse una “circostanza non secondaria ma decisiva che giustifica il venir meno dell’obbligo del padre di provvedere al loro mantenimento”.

Secondo la Cassazione, “il fatto che il procedimento di revisione delle condizioni economiche proprie del regime post-coniugale sia stato introdotto solo più tardi, al fine di ottenere il riconoscimento formale del mutamento di dette condizioni di essere esonerato da ulteriori pagamenti per il futuro, non impedisce la proposizione dell’azione restitutoria delle somme corrisposte indebitamente a norma dell’art.2033 c.c. che ha portata generale e si applica a tutte le ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta, del titolo di pagamento, qualunque ne sia la causa”.

Sarà quindi compito del giudice cui si propone la domanda restitutoria valutare la fondatezza e rilevanza degli eventi successivi alla sentenza divorzile che hanno fatto venir meno la causa giustificativa dell’obbligo di pagamento.

Gli ermellini concludono precisando che

“l’irripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato all’ex coniuge si giustifica solo ove gli importi riscossi abbiano assunto una concreta funzione alimentare, che non ricorre ove ne abbiano beneficiato figli maggiorenni ormai indipendenti economicamente in un periodo in cui era noto il rischio restitutorio”.

La Corte quindi pone in stretta correlazione la ripetibilità delle somme versate con il venir meno del dovere di mantenimento. 
 
 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli