Perde l’affidamento il genitore non collocatario che non paga l’assegno di mantenimento per i figli

Il caso

La madre di due minori aveva proposto ricorso ex art 709 ter c.p.c al Tribunale ordinario di Velletri poiché il genitore non collocatario aveva ripetutamente violato il regolare svolgimento della modalità di affidamento e omesso il “pagamento del contributo di mantenimento mensile ... da oltre due anni”.

Con il ricorso la signora chiedeva la sospensione delle visite infrasettimanali alle figlie da parte del padre e la soppressione della giornata infrasettimanale, del pernottamento della domenica, oltre all’applicazione della sanzione ex art. 709 c.p.c ter II comma c.p.c.

Il resistente chiedeva, invece, il rigetto delle domande ex adverso formulate e la modifica del regime di visita alle figlie con un aumento del tempo della loro permanenza presso di sé. Per quanto riguarda l’assegno, invece, chiedeva che ciascun genitore vi provvedesse “in forma diretta”.

La decisione

Il Collegio, con decreto del 26 aprile 2021, anche a fronte del consolidato inadempimento all’obbligo di mantenimento da parte del padre e alla frequentazione discontinua delle figlie, ha ritenuto necessario modificare l’affido delle minori, disponendone l’affido esclusivo alla madre, pur modificando il regime di visite paterne a causa dell’oggettiva difficoltà del genitore non collocatario al rispetto dell’esercizio del diritto di visita causato dalla distanza.

Secondo il Tribunale, infatti, l’inadempimento “è da ritenersi alquanto grave nella misura in cui evidenzia un totale disinteresse e sprezzo del padre per le esigenze di educazione cura ed istruzione delle figlie che vengono fortemente pregiudicate dalla mancata corresponsione dell’assegno”.

Il Collegio, inoltre, nel caso di specie, ha stigmatizzato il comportamento del genitore non collocatario che non aveva dato prova, pur dopo essere stato ammonito, di non avere commesso “ulteriori inadempimenti in ordine al mantenimento delle figlie”, né, nella fase di merito “di avere adempiuto al suo obbligo di corresponsione dell’assegno ” per le figlie.

Pertanto per tale ragione, il Tribunale ordinario di Velletri, in composizione collegiale, ha modificato “in via definitiva” il regime in vigore, disponendo l’affido esclusivo delle minori alla mamma aderendo così all’orientamento della Corte di cassazione che riconosce la derogabilità del regime dell’affidamento condiviso allorquando “il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento  in favore dei figli minori ”.

In questa prospettiva, inadempimento ed esercizio discontinuo del diritto di visita del genitore non collocatario, sono chiaro indice di “inidoneità” “ad affrontare le maggiori responsabilità che l’affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (ex multis Cassazione sentenza n. 26587/2009).

Il Tribunale, quindi, nel confermare il decreto non defintivo, oltre a disporre l’affido esclusivo alla mamma, ha regolamentato ex novo il diritto di visita del padre con condanna del resistente al pagamento dei 2/3 delle spese di lite.

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