Il lavoro "in nero" non basta per negare l`assegno divorzile, la cui funzione è (anche) perequativa e compensativa

IL CASO. In una causa di divorzio, la moglie aveva chiesto le venisse riconosciuto l'assegno divorzile poiché economicamente non autosufficiente. La Corte d'Appello di Napoli, con sentenza n. 2263/2018, confermando la sentenza di primo grado, respingeva la sua domanda, ritenendo che non avesse assolto all'onere di dimostrare il fatto di non essere economicamente indipendente poiché svolgeva attività lavorativa di colf ad ore, anche se non in regola. 

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione la soccombente, denunciando violazione di legge per non aver la Corte d’Appello applicato i criteri di determinazione dell'assegno divorzile fissati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 18287/2018, e precisamente il criterio “del contributo dato alla formazione del patrimonio familiare ed a quello personale dell'altro coniuge in ragione della durata del matrimonio”. 

LA DECISIONE. La Suprema Corte, con ordinanza n. 11202/2020, ha innanzitutto richiamato il principio sancito nella sentenza delle Sezioni Unite n. 18287 del 2018 in base al quale ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, a cui deve attribuirsi una funzione assistenziale, compensativa e perequativa, è necessario accertare l'inadeguatezza dei mezzi di sostentamento o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economiche e patrimoniali dei due coniugi, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla realizzazione della vita familiare e delle aspettative economiche e professionali eventualmente sacrificate nel corso della vita matrimoniale, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente stesso.

Nel caso di specie la Corte d'Appello di Napoli aveva rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile in ragione unicamente della autosufficienza economica della moglie, senza dare rilievo alla funzione perequativa e compensativa dell'assegno divorzile.

La Corte ha, quindi, accolto il ricorso proposto dalla moglie rinviando alla Corte d'Appello di Napoli per nuovo esame la questione anzidetta alla luce degli altri criteri indicati ai fini dell’eventuale riconoscimento dell'assegno divorzile. 
 

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