L’assegno divorzile può essere richiesto per la prima volta nel giudizio per la modifica delle condizioni di divorzio

28 APRILE 2021 | Mantenimento del coniuge

IL CASO. Con ricorso ex art. 9 L. n. 898 del 1970 per la modifica delle condizioni di divorzio, l’ex moglie chiedeva al Tribunale di Bari l'attribuzione dell’assegno divorzile, precedentemente non richiesto (e dopo non aver richiesto un assegno nemmeno in sede di separazione), nonché l'aumento del contributo paterno al mantenimento dei figli minori e il pagamento da parte dell’ex marito delle spese condominiali relative alla casa familiare.

Si opponeva l’ex marito, chiedendo a sua volta la riduzione dell'assegno di mantenimento in favore dei figli e la revoca dell'assegnazione della casa coniugale all'ex moglie.

Il Tribunale di Bari rigettava tutte le domande proposte da entrambe le parti.

In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla signora, la Corte d'Appello di Bari poneva a carico del resistente l’obbligo di corrispondere all’ex moglie la somma mensile di € 600,00 a titolo di assegno divorzile, nonché di contribuire alle spese straordinarie per i figli nella misura del 70%.

La Corte d'Appello, dopo aver comparato redditi e patrimoni degli ex coniugi, ne rilevava uno squilibrio, non sussistente all'epoca della separazione e del divorzio, da un lato per il sopravvenuto considerevole decremento dei redditi dell'ex moglie derivanti dalla sua attività professionale di avvocato negli anni successivi al 2010, dall’altro per la complessiva capacità reddituale ed economico-patrimoniale dell’ex marito.

L’ex marito proponeva ricorso per la cassazione del provvedimento.

DECISIONE. La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato come sia possibile avanzare per la prima volta istanza di riconoscimento di assegno divorzile nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio ex art. 9 Legge 898 del 1970, anche laddove nel procedimento di separazione personale dei coniugi e nel procedimento di divorzio mai sia stato chiesto. A favore di tale orientamento si era già espressa la Suprema Corte con sentenza n. 25327/2017 e, prima ancora, con sentenza n. 108/2014.

Anche in tale caso, il Giudice deve uniformarsi ai principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 18287/2018, per i quali all’assegno va attribuita una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa.

Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, dev’essere preliminarmente accertata la sussistenza del requisito dell'”inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive”, previa “valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente l'assegno divorzile alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.

Va, pertanto, riconosciuto un contributo idoneo al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al ruolo assunto e al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, nella formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate.

Anche nel caso in cui l’assegno divorzile venga chiesto per la prima volta in sede di procedimento di modifica delle condizioni di divorzio dovranno essere seguiti i principi sopra enunciati, con alcuni accorgimenti, senza più avere riguardo “al tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio o a quello che, sulle basi poste durante il rapporto di coniugio, si sarebbe avuto ove il matrimonio fosse proseguito”.

Nel giudizio di revisione che venga instaurato a notevole distanza di tempo dal momento della definitiva cessazione del rapporto matrimoniale, può non essere facile individuare la correlazione tra l'inadeguatezza sopravvenuta dei mezzi del richiedente e il ruolo endofamiliare da questi svolto e i sacrifici professionali conseguitine, soprattutto laddove, come nel caso di specie, la disparità economica sia un fatto sopravvenuto, ossia non sussistente all'epoca dello scioglimento del vincolo matrimoniale.

Ne consegue che può rivestire carattere di prevalenza la finalità assistenziale dell’assegno quando il giudice di merito accerti che “il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l'assenza di altri obbligati o di altre forme di sostegno pubblico e che l'ex coniuge, meglio dotato nel patrimonio e capace di fornire una qualche forma di erogazione, abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi, pur se non incidenti, quando il vincolo matrimoniale si è estinto, sull'equilibrio economico tra i coniugi, da parte di quello successivamente impoveritosi e bisognoso di un sostegno alimentare, in senso ampio”.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha quindi cassato il decreto della Corte d’Appello, alla quale la causa è stata rimessa affinché i giudici di merito possano accertare se vi sia nesso causale tra la situazione economica attuale dell’ex moglie e le pregresse dinamiche familiari di rilevanza.

Qualora non sia riscontrato o riscontrabile il collegamento tra la sopravvenuta ed incolpevole inadeguatezza dei mezzi dell'ex moglie ed il suo pregresso ruolo endofamiliare, l'assegno divorzile potrà essere riconosciuto nella ricorrenza delle seguenti concorrenti condizioni: “a) sussista un'effettiva e concreta non autosufficienza economica dell'istante, che non sia più in grado di provvedere al proprio mantenimento (fatto nuovo avente valore giuridico ai fini dell'accertamento della "crisi" del giudicato - o accordi equiparati - rebus sic stantibus); b) alla nuova situazione del richiedente non possano fornire ausilio strumenti alternativi di tutela, per l'assenza di soggetti a ciò legalmente tenuti o per la mancanza di forme di sostegno pubblico; c) l'ex coniuge onerando sia, all'attualità, in grado di sostenere economicamente l'esborso di cui trattasi ed abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte dell'ex coniuge richiedente”.

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