In tema di donazione indiretta

08 FEBBRAIO 2021

Con l’ordinanza depositata il 28.10.2020 n. 23803 la Cassazione affronta il tema sempre attuale delle donazioni indirette, in un caso singolare ove, in una vendita simulata, il prezzo era stato corrisposto tramite provvista fornita dall’alienante.
IL CASO. Nella fattispecie Tizio corrispondeva al cognato Caio la somma di Euro 30.000,00. Caio emetteva quindi assegni circolari di pari controvalore che consegnava a Caia. Quest’ultima acquistava da Tizio un terreno di proprietà del medesimo e provvedeva a pagarlo con gli assegni circolari ricevuti da Caio.
L’Agenzia delle Entrate notificava avviso di liquidazione per omessa registrazione di due atti di donazione: quello avente ad oggetto il denaro da Tizio a Caio e quello avente ad oggetto gli assegni circolari da Caio a Caia.
Gli interessati proponevano ricorso avanti alla commissione tributaria, che riteneva sussistere una sola donazione indiretta, riconducibile alla vendita simulata intervenuta tra Tizio e Caia.
L’Agenzia delle Entrate impugnava la decisione avanti la commissione tributaria regionale, che accoglieva il ricorso, rinvenendo due donazioni tipiche di denaro: una tra Tizio e Caio, l’altra tra quest’ultimo e Caia.
Tizio e Caia proponevano quindi ricorso per cassazione per violazione dell’art. 769 c.c., affermando che non potevano ritenersi sussistere due donazioni, difettando gli elementi tipici dell’animus donandi, dell’impoverimento del donante e del contestuale arricchimento del donatario.
LA SENTENZA. La Cassazione accoglieva il ricorso,

rilevando che si trattava di una operazione complessa nella quale il negozio tra Tizio e Caio, relativo alla provvista per gli assegni circolari, ed il negozio tra Caio e Caia, relativo alla consegna degli assegni circolari emessi con la provvista di Tizio, erano meramente strumentali al negozio posto in essere tra Tizio e Caia, integrante una compravendita simulata di terreno dal primo in favore della seconda, unico atto donandi causa rinvenibile nella complessa vicenda. 

Vi era infatti il depauperamento di Tizio (che vede uscire dal proprio patrimonio il terreno, ma rientrare il denaro mediante gli assegni circolari) e l’arricchimento di Caia (che vede incrementare il proprio patrimonio del terreno, senza corrispondere alcun prezzo). 
La simulazione di tale negozio deriva – secondo la Suprema Corte – dal fatto che il corrispettivo della vendita deriva per l’intero da disponibilità dell’alienante. 
Vi era quindi un intento elusivo dell’imposta di registro sul trasferimento del terreno da Tizio a Caia effettuato con una vendita simulata (e quindi a titolo gratuito), ma – secondo la Suprema Corte – ciò non rendeva il giudice tributario disarmato. 
Quest’ultimo infatti poteva ricondurre la pretesa tributaria rispetto al negozio più aderente alla realtà, quale la finta vendita integrante una donazione indiretta, senza ravvisare donazioni di denaro (con conseguente tassazione) nei passaggi della provvista tra Tizio e Caio e poi tra questi e Caia, in quanto – come già detto – negozi meramente strumentali alla donazione indiretta attuata con la vendita simulata tra Tizio e Caia, e del tutto privi dei requisiti della donazione (animus donandi, impoverimento del donante ed arricchimento del donatario).
 

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