Le Sezioni Unite in tema di successione ereditaria internazionale e le norme di conflitto del diritto internazionale privato

02 MARZO 2021

di Fulvia Cattarinussi, avvocato in Treviso

Con la sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno affermato che, nel caso in cui la legge nazionale che regola la successione transazionale, ai sensi dell’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sottoponga i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e, ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), della legge n. 218 del 1995, rinvii indietro alla legge italiana per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti norme.  
IL CASO. Nel 2001 Tizia conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano Sempronio, Mevio e gli altri cinque figli di Caio, cittadino inglese morto a Milano il 19.12.1999, con il quale aveva contratto matrimonio il 25.10.1999. 
L’attrice proponeva azione di petizione di eredità e chiedeva l’accertamento dell’avvenuta revoca del testamento redatto a Londra in data 29.10.1997 da Caio, con cui quest’ultimo aveva lasciato un legato di 50.000 sterline e disposto del restante suo patrimonio immobiliare (beni siti nel territorio italiano) e mobiliare. Secondo Tizia, attesa la nazionalità del de cuius, in base alla legge n. 218 del 1995,  la successione doveva essere disciplinata dal diritto inglese, sicché il testamento doveva intendersi revocato per effetto del successivo matrimonio del testatore, in base a quanto prescritto dal Will Act del 1837. La successione di Caio, pertanto, doveva ritenersi ab intestato, restando disciplinata dal diritto inglese, con attribuzione in suo favore di tutti i beni mobili personali del defunto, nonché di un terzo degli immobili in applicazione dell’art. 581 c.c., operante per il rinvio indietro voluto dalla legge inglese. 
In via subordinata, nel caso in cui si fosse ritenuto efficace il testamento, Tizia chiedeva l’attribuzione del legato ivi contemplato e la riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, nonché, in ogni caso, lo scioglimento della comunione ereditaria. 
Tutti i convenuti si costituivano chiedendo l’accertamento della validità del testamento di Caio e sostenendo l’applicabilità della legge italiana.
Il Tribunale di Milano, espletata l’istruttoria, con sentenza del 20 aprile 2009, dichiarava revocato il testamento del 29 ottobre 1997, accertava la qualità di erede in capo a Tizia e le riconosceva il diritto ad un terzo dei beni immobili siti in Italia, nonché a tutti i beni mobili personali del de cuius, scioglieva la comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare, attribuendo lo stesso ai figli di Caio, con conguaglio in favore di Tizia. 
Sempronio, in qualità di acquirenti delle quote ereditarie degli altri fratelli, proponeva appello in via principale, mentre Mevio e Tizia in via incidentale.
La Corte d’appello di Milano, nel confermare la sentenza di primo grado, riteneva applicabile la legge inglese alla successione di Caio, stabilendo che,  di conseguenza, doveva ritenersi revocato il testamento del 29 ottobre 1997 per effetto del successivo matrimonio del testatore con Tizia, trattandosi di questione attinente ai rapporti patrimoniale fra coniugi e non alle successioni, ai sensi degli art. 13 e 15 della legge n. 218 del 1995. La successione doveva, pertanto, ritenersi ab intestato. Applicando la legge di diritto internazionale privato inglese, doveva, quindi, applicarsi ai i beni mobili la legge inglese, perché legge del domicilio del testatore al momento della morte, ed ai beni immobili quella italiana in quanto lex rei sitae.
I MOTIVI DEL RICORSO. Mevio proponeva ricorso per cassazione. 
Con il primo motivo i) deduceva la violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di diritto internazionale privato italiano e inglese e degli articoli 13, comma 1, e 15, legge n. 218 del 1995, sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente applicato dapprima il diritto materiale inglese, intendendo quindi revocato il testamento a seguito del matrimonio del testatore, e poi la norma di diritto internazionale privato inglese sulla successione degli immobili regolata dalla lex rei sitae. Secondo Mevio, accertata l’applicabilità della legge italiana in base al diritto internazionale inglese, la validità e l’efficacia del testamento del 1997 doveva essere giudicata in base alla legge italiana. 
Con il secondo motivo ii) il ricorrente deduceva la violazione/falsa applicazione del diritto internazionale privato inglese e degli artt. 13, comma 1, e 15, legge n. 218 del 1995, nonché del Will Act del 1837. La Corte d’appello di Milano aveva infatti ritenuto che la revoca del testamento fosse regolata dalla legge inglese sia in base al regime successorio che alla disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi. Secondo Mevio, invece, la revoca del testamento avrebbe dovuto essere giudicata secondo la lex rei sitae degli immobili, cosicché il testamento avrebbe conservato la sua efficacia nonostante il successivo matrimonio del testatore. 
Con il terzo motivo iii) Mevio allegava violazione e/o falsa applicazione degli artt. 13 e 46 della legge n. 218 del 1995 laddove la Corte d’appello aveva affermato che secondo l’art. 46 citato il testatore sarebbe stato ammesso soltanto ad optare per la legge dello Stato in cui risiedeva, che nella specie sarebbe stata quella italiana: in sostanza la Corte d’appello aveva errato nell’applicare l’art. 46, in quanto la “non scelta” della legge di residenza da parte del testatore avrebbe dovuto indurre ad escludere l’operatività dell’art. 13 e del rinvio indietro. 
Con il quarto motivo iv) Mevio censurava la violazione del giudicato interno in relazione all’affermazione che il de cuius, con il testamento del 1997, non aveva positivamente scelto la legge inglese, a differenza di quanto accertato dal Tribunale. 
E con il quinto motivo, infine, v) Mevio denunciava la violazione degli artt. 46, comma 1, 13 e 15 della legge n. 218 del 1995, per aver la Corte di Milano ritenuto che la successione fosse disciplinata dalla legge inglese per i beni mobili e dalla legge italiana per gli immobili, in quanto l’art. 13 citato escluderebbe la possibilità di applicare le norme di conflitto inglesi che frazionano la successione: secondo Mevio, il richiamo dell’art. 46 alla legge nazionale avrebbe dovuto comportare che l’intera successione fosse regolata dal diritto materiale inglese, con la conseguente revoca del testamento per successivo matrimonio ed esclusione dalla successione ab intestato del coniuge con riguardo ai beni immobili. 
Proponevano ricorso incidentale sia Sempronio sia Tizia. 
In particolare, per quanto d’interesse in questa sede, Sempronio denunciava la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 13 e dell’art. 46 legge n. 218 del 1995 in quanto il rinvio alla lex rei sitae voluto dal diritto inglese per il patrimonio ereditario immobiliare, avrebbe dovuto condurre alla conclusione della permanente volontà del testamento del 29 ottobre 1997 alla stregua della disciplina successoria italiana, limitando la quota spettante al coniuge alla misura di un quarto stabilita dall’art. 542 c.c. in tema di tutela dei legittimari. 
LA DECISIONE. La seconda sezione civile della Corte di cassazione, con ordinanza interlocutoria n. 18/2020 del 3 gennaio 2020, sottoponeva alle Sezioni Unite i seguenti quesiti: 
- se, in base al combinato disposto degli artt. 13, comma 1, 15 e 46, comma 1, della legge n. 218 del 1995, la collocazione dell’istituto della revoca del testamento nell’ambito della materia successoria o di quella matrimoniale debba operarsi in base ai criteri di qualificazione della legge italiana o delle legge straniera (nella specie quella inglese);
- se l’applicabilità del diritto inglese sia altrimenti comunque da escludere a causa del criterio della scissione dello statuto successorio adottato in quell’ordinamento, in quanto contrastante con il principio di unitarietà ed universalità della successione recepito anche dalla legge n. 218 del 1995;
- se, in base agli artt. 13, comma 1, e 46, comma 1, della legge n. 218 del 1995 sia corretto anteporre l’operatività della norma sostanziale inglese, riguardante la revoca testamentaria, alla disciplina successoria individuata per gli immobili con riferimento alla lex rei sitae.  Potrebbe viceversa sostenersi che l’art. 13 citato, ove stabilisce che deve tenersi conto della norma straniera di rinvio, intenda escludere che la materia possa essere disciplinata dall’ordinamento straniero che – in base alle proprie norme di diritto internazionale privato – non vuole invece regolarla. In particolare, la conclusione di applicare la legge materiale inglese riguardante la revoca del testamento per susseguente matrimonio all’intera successione non sembra considerare la norma di rinvio contenuta nella legge di diritto internazionale privato inglese, che non è volta a disciplinare la devoluzione degli immobili situati in Italia, anche riguardo alle questioni concernenti l’efficacia del titolo testamentario;
- se la lex rei sitae, oltre ad integrare la legge successoria in base al primo comma dell’art. 46, possa costituire essa stessa la fonte di regolazione del titolo successorio per effetto del rinvio contenuto nelle norme di diritto internazionale privato straniero che contemplano il sistema della scissione; o se, piuttosto, detta legge venga in rilievo ai soli fini della regolazione delle modalità di acquisto dei beni ereditari. 
LA SENTENZA. La decisione delle Sezioni Unite si fonda, in particolare, sul seguente iter logico.
a) Alla fattispecie si applica esclusivamente la legge n. 218 del 1995, a nulla rilevando il Regolamento UE n. 650/2012, sia ratione temporis sia per il mancato opt-in del Regno Unito, come neppure la Convenzione dell’Aja del 1 agosto 1989, dal momento che l’Italia non è parte contraente. Gli articoli della legge n. 218/1995 che disciplinano la successione transnazionale sono gli artt. da 46 a 49, in tema di legge applicabile, e l’art. 50, in tema di giurisdizione.
b) Nella vicenda specifica, in forza del rinvio operato dalla legge n. 218/1995, art. 46, viene in rilevo il Wills Act 1837 quale legge nazionale del de cuius, che prevede la revoca del testamento nel caso di successivo matrimonio del testatore. La legge inglese, richiamata  dalle norme di conflitto, intende regolare la successione dei beni mobili, mentre rinvia indietro all’Italia (in generale lex rei sitae) per la regolazione della successione dei beni immobili.
c) L’art. 46 della legge 218/1995 ribadisce i principi di unitarietà e universalità della successione (sia essa ex lege o testamentaria), affermando il primo comma che la successione mortis causa è regolata dalla legge nazionale del defunto al momento della morte, senza che abbiano rilievo la natura e la situazione dei beni che ne costituiscono oggetto, divergendo in questo modo con la soluzione della pluralità delle successioni adottata dal Common Law e connotata dalla separazione tra legge regolatrice della proprietà mobiliare e legge regolatrice della proprietà immobiliare. 
d) L’operatività del meccanismo di rinvio ex art. 13 della legge 218/1995 potrebbe portare, tuttavia, come nel caso di specie, ad una scissione della successione. Pertanto, la coniugazione simultanea della regola dell’unitarietà e della universalità della successione e della regola del rinvio impone all’interprete un difficile coordinamento.  
e) Lo stesso art. 46 della legge n. 218/1995, peraltro, al secondo comma riconosce al soggetto della cui eredità si tratta la scelta di sottoporre, necessariamente con dichiarazione espressa in forma testamentaria,  “l’intera successione…alla legge dello Stato in cui risiede”, con la precisazione che, nel caso in cui il de cuius sia un cittadino italiano, tale scelta non può pregiudicare i diritti dei legittimari residenti in Italia al momento della morte del de cuius. Pertanto, perché possa ravvisarsi la scelta di cui all’art. 46, comma 2, della legge n. 218/1995, occorre una “dichiarazione espressa in forma testamentaria”, ovvero in una delle forme valide previste dall’art. 48 della medesima legge. Ne consegue che, la contemporanea operatività degli artt. 13 e 46 della legge n. 218/1995 esclude che al cittadino inglese, che non opti per la legge dello Stato di residenza, basti redigere testamento ai sensi della sua legge materiale nazionale per rendere applicabile quest’ultima all’intera successione: la scelta della forma del testamento non rivela ex se una volontà del testatore se manca nella scheda una dichiarazione espressa della legge applicabile alla sua successione. In tal modo la successione dei beni immobili finisce per essere disciplinata dalla lex rei sitae quale conseguenza del rinvio indietro. 

In conclusione, secondo le Sezioni Unite, l’applicazione al caso di specie dei meccanismi di rinvio alla legge di diritto internazionale inglese e di rinvio indietro alla legge italiana, di cui agli artt. 13 e 46 della legge n. 218 del 1995 “determina l’effetto della scissione tra i beni immobili e i beni mobili del defunto, senza che, per quanto detto, emerga alcun contrasto con l’ordine pubblico internazionale ex art. 16 della legge n. 218: la legge che governa la successione inerente ai beni immobili è la legge italiana, ovvero quella dello Stato in cui i beni si trovano (lex rei sitae); la legge che governa la successione inerente ai beni mobili, per contro, è la legge inglese, legge del domicilio del defunto”. 

Ciò in quanto il “nostro ordinamento accetta quale possibile conseguenza del rinvio indietro” l’incontro con una legge straniera che, poggiandosi sul principio “mobilia personarum sequuntur, immobilia vero territorium” prevede una possibile scissione delle successioni.

Il sistema dualistico che ne deriva comporta la “formazione di due masse distinte (quella dei beni mobili e quella dei beni immobili), ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi chiamate a verificare la validità e l’efficacia del titolo successorio, ad individuare gli eredi, a determinare l’entità delle quote e le modalità di accettazione e pubblicità”. 
E’ esattamente su questo punto, secondo la Corte di cassazione, che starebbe l’errore della Corte di appello di Milano, ossia laddove quest’ultima ha ritenuto che, essendo la legge inglese a disciplinare la successione mortis causa, avrebbe trovato applicazione prima la revoca del testamento per susseguente matrimonio e poi la successione ab intestato secondo le regole di diritto internazionale privato a questa applicabili, in tal modo dando applicazione prima alle regole di diritto internazionale privato inglese e dopo a quelle sostanziali per la risoluzione del conflitto che individuano, quanto ai beni mobili, le disposizioni della legge inglese in considerazione del domicilio del de cuius e, quanto, invece agli immobili, le disposizioni della legge italiana per il rinvio alla lex rei sitae. Sostanzialmente, i giudici di merito, errando, avrebbero finito “per regolare anche il titolo di acquisto della successione immobiliare in base alla legge inglese, relegando l’operatività della lex rei sitae alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto”.  
In forza di quanto sopra esposto, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione hanno enunciato i seguenti principi di diritto:

i) “in tema di successione transnazionale, per l’individuazione della norma di conflitto operante, ed in particolare per la qualificazione preliminare della questione come rientrante nello statuto successorio, e perciò da regolare alla stregua dell’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, il giudice deve adoperare i canoni propri dell’orientamento italiano, cui tale norma appartiene”.
ii) “Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell’art. 46 della legge 31 maggio 1995, n. 218, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana, come consentito dall’art. 13, comma 1, lettera b), della legge n. 218/1995, per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (anche, nella specie, con riguardo ai presupposti, alle cause, ai modi ed agli effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari”.

Per concludere, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno accolto il ricorso principale ed il ricorso incidentale di Sempronio, ritenendo assorbito quello di Tizia, così cassando la sentenza impugnata e rinviando la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché provveda  a decidere la controversia uniformandosi ai principi di diritto enunciati.  
 

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