Due provvedimenti accurati, pragmatici, eseguibili … dunque esemplari

19 LUGLIO 2021 | Numero speciale PAS

Gianluca Conte, Dottore magistrale in Giurisprudenza

Si è efficacemente detto che dalle decisioni della Suprema Corte in materia di Pas succedutesi dal 2013 ad oggi (per la cui compiuta disamina si rimanda alla scheda “L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di alienazione genitoriale: da sindrome a colpa d’autore), si trae l’insegnamento che

«occorre seguire un approccio “dal basso”, anziché “dall’alto”: occorre muovere, cioè, da un’attenta valutazione, in concreto, della capacità genitoriale del soggetto ritenuto “alienante”, che valorizzi gli eventuali positivi rapporti di accudimento con il minore e verifichi ogni possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero della relazione con il figlio», (Antonio Scalera in Questione Giustizia https://www.questionegiustizia.it/articolo/la-sindrome-della-madre-malevola).

Più precisamente quando un genitore lamenti di non poter intrattenere alcuna relazione col figlio perché osteggiato dall’altro genitore e denunci comportamenti manipolatori ed escludenti, secondo la Suprema Corte, il giudice di merito deve:

  • accertare la veridicità in fatto dei comportamenti denunciati «utilizzando i comuni mezzi di prova, tipici e specifici della materia, incluse le presunzioni» (Cass. Civ. n. 6919/2016 e Cass. Civ. n. 13217/2021),

  • motivare adeguatamente, prescindendo da qualsiasi riferimento ad una sindrome, quale la PAS di dubbia attendibilità scientifica

  • tener conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva «anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena». (Cass. Civ. n. 6919/2016).

A queste le regole si sono puntualmente attenuti il Tribunale di Treviso e il Tribunale di Trieste con due provvedimenti che meritano attenzione

  • per l’accuratezza con cui analizzano le vicende, accertando, in entrambi i casi e senza alcun richiamo alla PAS, le responsabilità delle madri “alienanti”, che risultano di una gravità drammatica;

  • per lo scrupolo e l’attenzione della parte dispositiva, che lungi dal limitarsi a delegare il ripristino della relazione ai Servizi sociali, con una di quelle “formule stereotipate”, ricorrenti nei provvedimenti giudiziari che sono già costate all’Italia numerose condanne della Corte Cedu (anche per queste si rinvia a “L’evoluzione della giurisprudenza di legittimità in tema di alienazione genitoriale: da sindrome a colpa d’autore) detta prescrizioni precise, adeguate al caso concreto e “costruite” all’evidente scopo di rendere effettivi i diritti riconosciuti.


 

L’ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI TREVISO

Si tratta dei “provvedimenti provvisori e urgenti relativi alla prole”, assunti dalla Presidente a conclusione della fase introduttiva di un procedimento per divorzio e dopo l’espletamento della consulenza disposta già nella fase presidenziale.

La CTU aveva accertato che il rapporto fra padre e figlia era ottimo, nonostante la prolungata esclusione dei contatti tra i due; valutò come patologico il rapporto della minore con la madre, “travolta nella sua bolla psicotica dal fantasma del padre abusante”, e come gravemente pregiudizievole per la bambina l’esclusione dalla figura paterna.

Nonostante la tragica chiarezza della valutazione della CTU, la Presidente non si è limitata a recepirne le conclusioni. Ma ha ricostruito e motivato la decisione anche attingendo a informazioni desunte dalla documentazione prodotta e a circostanze emerse nel corso della fase sommaria del giudizio, descrivendo puntualmente i comportamenti osteggianti, come la Suprema Corte richiede.

Infatti, l’ordinanza ricorda che la signora aveva denunciato il ricorrente per aver abusato della figlia e che il procedimento era stato archiviato; che i contatti fra il genitore escluso e la figlia erano stati fortemente ostacolati da marzo 2017, che da ultimo la signora si era trasferita con la bambina in Sicilia, addirittura impedendo i colloquio telefonici co, padre; che non aveva raccolto l’esortazione rivoltale dalla Presidente all’udienza di comparizione di organizzare dei momenti di incontro della bambina con il padre; che si era perfino opposta a che il papà si recasse con la figlia, durante una seduta peritale, in una vicina edicola per l’acquisto di alcune figurine.

Nondimeno l’ordinanza esclude di poter sconvolgere la vita della bambina e dispone che possa continuare a vivere con la madre in Sicilia.

Ma dispone pure che già nel mese di emissione del provvedimento (la data dell’ordinanza è 1° agosto 2021) la madre debba portare la piccola a Treviso e permettere «alla stessa di stare, da sola con il padre, senza l’intermediazione di terze persone e ciò per almeno sette giorni anche non consecutivi dalle ore 10 alle ore 20»

Se ciò non fosse accaduto, la minore avrebbe dovuto essere collocata presso il padre, che avrebbe avuto facoltà di prelevarla «presso la residenza della madre o dove medio tempore si trovi avvalendosi dell’ausilio dei Servizi Sociali territorialmente competenti sul luogo di domicilio o di residenza della convenuta i quali dovranno individuare una o più figure professionali che organizzeranno tale consegna, nel senso di rendere il passaggio della figlia dalla madre al padre il meno drammatico possibile per la minore».

Il provvedimento si fa carico dunque:

  • di immaginare e neutralizzare eventuali comportamenti elusivi della signora (sottrarsi al provvedimento del Tribunale portando la bimba in luogo diverso dalla residenza);

  • di dare immediate indicazioni pratiche per l’ipotesi che il provvedimento debba eseguirsi coattivamente;

  • di richiamare l’attenzione sul fatto che anche nell’esecuzione del provvedimento deve essere tenuto in considerazione il best interests of the child.

L’ordinanza ha poi fissato i tempi di frequentazione padre-figlia a partire dal mese di settembre per l’ipotesi in cui la madre avesse adempiuto alle prescrizioni di portare la bambina a Treviso a agosto. Per l’ipotesi di inadempimento e conseguente collocamento da settembre presso il padre ha previsto che l’individuazione dei turni di frequentazione materna fossero individuati dai Servizi del Comune trevigiano di residenza paterna.

Infine, ha previsto una condanna di 50 euro nei confronti della madre ex art. 614 bis c.p.c. per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, “impregiudicata ogni decisione da parte del G.I. designando di trasmissione degli atti alla procura competente per il promovimento dell’azione ex art. 330 e ss cc”.


 

Il decreto del Tribunale di Trieste

Quello del Tribunale di Trieste è invece un provvedimento collegiale e definisce un procedimento introdotto da un padre con ricorso ex art 709 ter c.p.c. per veder ripristinata la relazione con il figlio, gravemente ostacolato dalla madre.

Anche in questo caso il Tribunale ha accertato la condotta gravemente osteggiante attraverso una Ctu le cui conclusioni avevano evidenziato:

  • che la signora era solo apparentemente collaborativa, ma di fatto non riconosceva il ruolo paterno e ostacolava gravemente la relazione padre-figlio a suo dire per rispettare il desiderio del bambino;

  • che il bambino non manifestava alcun disagio negli incontri con il padre.

Il CTU aveva, quindi, suggerito l’affido esclusivo al padre con collocamento temporaneo del minore in una struttura protetta, onde facilitare la transizione del bambino verso il collocamento con il padre.

Il Tribunale fa proprio il suggerimento del CTU, ma, anche in questo caso, sottolinea altre circostanze dalle quali emergeva l’oppositivo comportamento materno e in particolare il fatto che la paternità del ricorrente avesse dovuto essere accertata giudizialmente, perché la signora non ne aveva consentito il riconoscimento, e che ben altre tre volte il padre si fosse dovuto rivolgere al Tribunale per chiedere dei provvedimenti che gli consentissero un effettivo rapporto col figlio, provvedimenti che sostanzialmente la signora aveva disatteso o eluso.

Il decreto dispone pure la “sospensione temporanea dei contatti tra … e la madre, che potrebbe continuare ad ostacolare la ripresa del rapporto con il padre e parallelo intervento di sostegno psico-educativo per cercare di recuperare il rapporto tra quest’ultimo ed il minore”.

Anche in questo caso le prescrizioni sono molto dettagliate e molto attente alle peculiarità della fattispecie e alle esigenze di tutela del minore:

  • viene indicato il tempo di collocamento del minore presso la struttura protetta «tre mesi, prolungabili a giudizio dei soggetti pubblici coinvolti»;

  • sono prescritti un programma specifico «di trattamento di tipo psicologico per la cura della salute psicoemotiva e psicorelazionale» del bambino e “ristabiliti immediatamente i rapporti padre-figlio» e, inoltre, a conclusione del percorso comunitario, viene prevista la «presenza di un educatore durante alcune giornate infrasettimanali”;

  • è prescritta la ripresa graduale dei contratti tra bambino e madre con la mediazione del Servizio sociale, il quale dovrà coordinarsi con l’Azienda Sanitaria “per verificare e arginare ogni possibile ulteriore comportamento condizionante”.


 

Conclusioni

Entrambi i provvedimenti contengono dunque prescrizioni molto dettagliate ed entrambi esprimono l’obiettivo di evitare il grave pregiudizio per la salute psicofisica dei minori che si produrrebbe con la reiterazione delle condotte escludenti.

Il Tribunale di Trieste, che decide per il collocamento in Comunità, lo fa con assoluta consapevolezza della sofferenza che la decisione può creare sulla minore, ma ritiene che l’accoglimento della domanda di collocamento presso la madre accompagnata dal monitoraggio dei Servizi, come la resistente aveva chiesto, “finirebbe soltanto con il posticipare le decisioni più sofferte radicali, ma più tutelanti per il minore” perché “…favorirebbe il consolidamento del legame simbiotico tra figlio e genitore dominante; il figlio continuerebbe a subire il condizionamento del genitore dominante a scapito dell’altro genitore. Tale soluzione comporta un grave pregiudizio per la salute psicofisica del figlio nonché violazione dei suoi diritti ex art 337 ter, co.1 cc”.

L’ordinanza del Tribunale di Treviso potrebbe apparire meno incisiva rispetto al decreto del Tribunale di Trieste, pur in presenza di situazioni che non appaiono meno gravi: ma va considerato che essa ha carattere intrinsecamente provvisorio, mentre il decreto del Tribunale di Trieste “chiude” il procedimento e deve dunque fornire una soluzione destinata ad aver maggiore stabilità nel tempo.

Il Giudice trevigiano ha voluto concedere alla “madre osteggiante” un’ultima possibilità di comprendere come la sua condotta stesse, in ultima istanza, danneggiando la figlia avvisandola che, se le violazioni fossero continuate, non sarebbe stato necessario adire nuovamente il Tribunale per porvi rimedio.

Infine, non possiamo non rilevare che i provvedimenti in esame paiono lodevoli sotto un ulteriore profilo, quello della rapidità dei tempi della giustizia e anche sotto questo profilo rispondono alle prescrizioni derivanti dalle pronunce della Corte Cedu, che hanno ripetutamente indicato la necessità che le decisioni riguardanti i minori in età evolutiva siano particolarmente sollecite.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli