Revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato "per manifesta oggettiva infondatezza della domanda”

IL CASO

Caia proponeva ricorso in opposizione avverso il provvedimento con il quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Lucca aveva revocato, all’esito del giudizio definito con sentenza n. 11 del 2021, l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato "per manifesta oggettiva infondatezza della domanda".

Il rigetto della domanda proposta da Caia, nei confronti dell'ex convivente e datore di lavoro, avente ad oggetto il pagamento di retribuzioni ed altro, era stato determinato dal fatto che, secondo il Giudicante, la ricorrente non era riuscita a dare prova, nonostante l’istruttoria svolta, del rapporto di subordinazione asseritamente intercorso tra le parti.

Secondo la ricorrente la decisione del Giudice non poteva essere condivisa tenuto conto che per rigettare la domanda egli aveva svolto un approfondito ed articolato esame degli atti e delle prove espletate, attività che non sarebbe stata necessaria se davvero il ricorso fosse stato “manifestamente infondato”.

La ricorrente concludeva per l'annullamento e/o revoca del provvedimento di revoca della concessione del gratuito patrocinio contenuto nella sentenza in oggetto e per l'accertamento del diritto della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Si costituiva in giudizio il Ministero della Giustizia deducendo che la giurisprudenza di legittimità aveva da tempo chiarito che l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato va revocata quando di fatto risulti a conclusione del giudizio che non esistevano i presupposti per la concessione e ricordava che anche la Corte costituzionale aveva chiarito che il legislatore ha previsto sia una valutazione ex ante del requisito della non manifesta infondatezza ( art. 122 DPR 115 i 2002) sia la revoca ex post dell'ammissione al beneficio, se risultava provato che la persona avesse agito o resistito con mala fede o colpa grave ( art. 136 comma 2 stesso DPR). Pertanto in base ai predetti principi non potevano porsi a carico dell'Erario gli oneri per la difesa di chi svolgesse in giudizio difese manifestamente infondate in concreto, come si era verificato nel caso di specie, in cui i presupposti fattuali dell'azione promossa dall'odierna ricorrente erano stati completamente sconfessati dall'istruttoria giudiziale. Dunque, la pretesa della ricorrente nei confronti dell'ex compagno risultava manifestamente infondata e il Tribunale correttamente aveva disposto la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non potendo giustificarsi che i costi di un'azione in concreto manifestamente infondata venissero posti a carico della collettività.

Il Ministero della Giustizia concludeva per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

LA DECISIONE

 Il Tribunale di Lucca ha   ritenuto dunque di uniformarsi alla giurisprudenza di legittimità  statuendo che «la revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato costituisce conseguenza automatica, prevista per legge (cfr. art. 74, comma 2, DPR 115 / 2002 ), della dichiarazione di manifesta infondatezza della domanda, trattandosi di misura evidentemente ispirata ad evitare che i costi derivanti dalla proposizione di domande evidentemente infondate, ovvero di iniziative giudiziarie attivate con malafede e colpa grave, ricadano sulla collettività»  Da questa premessa consegue secondo il Tribunale « che, dato che l'ammissione al beneficio viene sempre disposta in via provvisoria «appare ulteriormente ragionevole che, in sede di verifica finale, si faccia luogo alla revoca del beneficio in tutti i casi in cui la sua anticipata concessione si riveli non giustificata in ragione, alternativamente o cumulativamente, dell'atteggiamento soggettivo dell'interessato ovvero dell'oggettiva manifesta infondatezza della domanda da esso proposta (così Cass. 7869/2020)».

Pertanto, il Tribunale rigettava il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente.

BBlc

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