Alle Sezioni Unite decidere se la dichiarazione di adottabilità del minore di nazionalità straniera, residente in Italia, appartenga alla giurisdizione del giudice italiano

22 GIUGNO 2021 | Adozione | Persone e processo

IL CASO Il Tribunale dei Minorenni di Roma e la Corte d’appello avevano dichiarato l’adottabilità di una minore di nazionalità moldava, ritenendo applicabile, ai sensi dell’art. 38 della legge n.128/1995, il diritto italiano, essendo la bambina in stato di abbandono in territorio italiano e poiché era nata e vissuta senza soluzione di continuità in Italia, con conseguente radicamento della giurisdizione italiana.

La Corte d’appello di Roma aveva confermato la decisione del TM, poiché da un lato era stato provato il carattere violento del padre e le sue ripetute violazioni del divieto di incontrare la figlia e dall’altra la completa sottomissione e dipendenza della madre alle vessazioni da parte dell’ex compagno, elementi che rilevavano nella coppia genitoriale, sia individualmente che congiuntamente, gravi elementi disfunzionali nei confronti della minore, così gravi da pregiudicare irrimediabilmente la possibilità di sostenerla nella crescita.

Entrambi i genitori proponevano ricorso per cassazione

Col secondo motivo la madre in particolare deduceva il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in relazione allo stato di abbandono e alla dichiarazione di adottabilità della minore, cittadina moldava, ancorchè residente in Italia con genitori di nazionalità non italiana.

Il Supremo collegio rilevato che, in tema di individuazione del giudice munito di giurisdizione nei procedimenti de quibus, non risultano precedenti specifici anche in relazione all’applicazione del criterio della residenza abituale del minore, ha disposto la remissione del processo alle Sezioni unite ex art. 360 cpc n. 1 e 374 c.p.c.

La decisione avrà un grandissimo rilievo tenuto conto del sempre maggior numero di minori stranieri nati e residenti in Italia dalla nascita con nazionalità e genitori stranieri.

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