Inammissibile nel processo penale il ricorso per cassazione "in proprio" dell’avvocato contro la revoca del compenso per il gratuito patrocinio

Caso: Un avvocato, in proprio e quale difensore della cliente già ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del Tribunale il quale, revocato il provvedimento di ammissione al patrocinio ai sensi dell'art.112, comma 1, lett. d) d.P.R. n.115/2002, aveva disposto altresì la revoca del decreto di liquidazione a favore del difensore ricorrente dei compensi professionali maturati nella fase dinanzi al giudice per le indagini preliminari. 
I ricorrenti, afferma la Cassazione penale, non contestano le ragioni poste a fondamento del provvedimento di revoca del decreto di ammissione dell'imputata al Patrocinio a spese dello Stato, ma si limitano a dedurre violazione di legge per essere stata disposta la revoca del decreto di liquidazione dei compensi al difensore nella fase dinanzi al giudice per le indagini preliminari assumendo, sulla scorta di recente giurisprudenza del S.C., che il provvedimento di liquidazione ha una propria autonomia, decisoria e funzionale, che non consente di fare dipendere la sua efficacia dalla sopravvenuta caducazione del provvedimento presupposto.
La decisione. La Corte ritiene entrambi i ricorsi inammissibili, pur reputando corretto quanto sostenuto dal difensore secondo cui, nel caso di specie, trattandosi di revoca dell'ammissione al patrocino a spese dello Stato disposta su richiesta dell'Ufficio finanziario, sussistevano i presupposti per il ricorso per cassazione, d.P.R. n. 115/2002. 
Con riferimento al ricorso avanzato dal difensore in quanto destinatario tanto del decreto di liquidazione che di quello di revoca, quale soggetto certamente legittimato ad impugnare quest'ultima perchè titolare di un interesse concreto a vedersi riconosciuto il diritto a riscuotere il compenso professionale, la Corte ritiene ricorrere un difetto di rappresentanza processuale. In proposito essa osserva che è "inammissibile il ricorso, proposto contro il provvedimento che abbia rigettato l'opposizione al diniego di liquidazione dei compensi professionali prestati in materia di gratuito patrocinio, allorchè il gravame venga personalmente sottoscritto dal difensore della persona ammessa al beneficio, atteso che il ricorrente - indipendentemente dalla propria qualifica professionale - assume nel procedimento il ruolo di parte e deve pertanto avvalersi della rappresentanza, nel giudizio di legittimità, di un difensore iscritto nell'albo speciale" (sez.1, Ord. 21.10.2004, Chiodo e altro, Rv.230300)
In particolare, la Corte sottolinea

l’irrilevanza del fatto che l’avvocato ricorrente sia iscritto all'albo dei patrocinatori avanti alle giurisdizioni superiori, poiché tale iscrizione “lo abilità alla rappresentanza delle altre parti private” ma non già “all'autotutela dei propri interessi civili” nell'ambito del processo penale, poiché questo (a differenza di quello civile) “non consente l'autodifesa avanti il giudice penale.” 

La Corte ritiene altresì inammissibile per carenza di interesse ad impugnare il ricorso proposto dall'imputata (ex art. 100 c.p.c.), in quanto  

soggetto del tutto indifferente all'esito dell'accoglimento del ricorso contro la revoca del decreto di liquidazione dei compensi al proprio difensore, laddove nessun risultato utile può per esso conseguire da un eventuale accoglimento della impugnazione.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli