Sul testamento olografo dell’inabilitato in favore del Curatore

Con ordinanza n. 6079 depositata il 4.3.2020, la Corte di cassazione ha statuito che il Curatore dell’inabilitato può succedere allo stesso laddove sia stato designato erede nel testamento olografo del medesimo. La Suprema Corte ha altresì ribadito che lo stato d’incapacità naturale di un soggetto, ai fini dell’invalidazione di un testamento olografo, deve essere provato con specifico riferimento al momento della redazione della scheda testamentaria.

IL CASO. Tizio, inabilitato, aveva istituito erede il proprio Curatore Caio, attribuendogli l’intera quota disponibile dell’asse, disponendo a favore della propria convivente Sempronia una rendita vitalizia annuale, pari alla metà dei frutti della predetta quota disponibile, e riservando ai figli la sola quota di legittima.

I figli di Tizio convenivano in giudizio avanti il Tribunale di Palermo il Curatore e la convivente del de cuius chiedendo che, previa dichiarazione di nullità o annullamento del testamento olografo redatto dal de cuius, fosse dichiarata aperta la successione legittima.

Sostenevano infatti gli attori che il padre aveva redatto la scheda testamentaria in condizioni di incapacità naturale o comunque determinato da errore, violenza o dolo. Sostenevano altresì che il Curatore del soggetto inabilitato non poteva essere ritenuto capace di succedere al proprio assistito.

Il Tribunale di primo grado rigettava la domanda, ritenendo non raggiunta la prova né dell’incapacità naturale, né del vizio di volontà. I Giudici di primo grado ritenevano altresì non pertinente il richiamo all’art. 596 c.c. e quindi insussistente la dedotta incapacità del Curatore a succedere al defunto inabilitato.

La Corte d’appello confermava la decisione di prime cure, rilevando che la CTU, espletata nel secondo grado di giudizio aveva confermato la capacità del testatore all’atto della redazione della scheda testamentaria.

La Corte Palermitana riteneva altresì manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della norma di cui all’art. 596 c.c. laddove prevede l’incapacità del tutore e del protutore di succedere per testamento al proprio assistito, ma non già del Curatore dell’inabilitato.

Gli appellanti avevano dedotto tale eccezione anche alla luce del fatto che l’art. 596 c.c. è espressamente richiamato dall’art. 411 c.c. per l’amministrazione di sostegno, istituto che riguarderebbe situazioni di minore gravità rispetto a quella dell’inabilitato.

I figli del de cuius promuovevano quindi ricorso per Cassazione, riproponendo la questione di incostituzionalità dell’art. 596 nella parte in cui detta norma non prevede l’incapacità a succedere al proprio assistito in capo al Curatore del soggetto inabilitato ed altresì denunciavano che la Corte territoriale si era pronunciata sulla base di una CTU disposta nel giudizio di secondo grado, senza provvedere sull’istanza di rinnovazione della stessa CTU proposta dagli appellanti.

LA SENTENZA. La Suprema Corte ha anzitutto ritenuto l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 596, 597 e 598 c.c. in relazione all’art. 3 della Costituzione.

Gli Ermellini hanno osservato che la tesi prospettata dai ricorrenti si fondava sulla ritenuta paragonabilità tra gli istituti della tutela dell’interdetto, della curatela dell’inabilitato e dell’amministrazione di sostegno, nonché sul presupposto logico che alle predette forme di assistenza corrispondano gradi crescenti di inattitudine a curare i propri interessi o di infermità del soggetto beneficiato.

Secondo la Corte di cassazione l’assunto non era coerente con il quadro normativo e con i propri precedenti che avevano espressamente escluso la possibilità di configurare l’istituto dell’amministrazione di sostegno come un quid minus rispetto ai preesistenti Istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione.

Infatti, l’ambito di applicazione dell’amministrazione di sostegno non va individuato con riguardo al diverso e meno intenso grado di infermità o di impossibilità di curare i propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto avendo presente la maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di costui. Da ciò - secondo la Suprema Corte - derivava l’infondatezza manifesta dello stesso presupposto logico della questione di costituzionalità posta dai ricorrenti.

Gli Ermellini hanno altresì precisato che l’art. 411, comma 2, c.c. rinvia gli artt. 596, 599 e 779 c.c. ‘in quanto compatibili’. Ciò che esclude che si possa ritenere, come invece vorrebbero i ricorrenti, l’automatica estensione anche all’amministratore di sostegno di tutte le prescrizioni contenute nelle norme oggetto del rinvio, inclusa quella relativa all’incapacità di succedere all’assistito.

Conclude la Corte che all’amministratore di sostegno in linea generale non è preclusa la capacità di succedere per testamento al proprio assistito, potendosi configurare un simile limite soltanto con riguardo ai casi di amministrazione mista o sostitutiva, in coerenza con la normativa prevista in tema di tutela.

Quanto alla doglianza secondo cui la Corte palermitana non aveva disposto la rinnovazione della CTU e l’ulteriore doglianza secondo cui non avrebbe valutato le richieste istruttorie proposte dai ricorrenti, prima di decidere nel merito l’impugnazione, la Corte le ha dichiarate entrambe inammissibili, in quanto si risolvevano nella richiesta di riesame del merito e di rivalutazione del compendio istruttorio, involgendo apprezzamenti di fatto riservati al Giudice di merito.

Gli Ermellini hanno altresì evidenziato che la sentenza impugnata era comunque ampiamente ed adeguatamente motivata, avendo la Corte d’appello ritenuto che i ricorrenti non avevano offerto la prova del vizio della volontà che avevano dedotto.

La sentenza in commento pertanto, da un lato, ribadisce un principio consolidato ovvero che la prova dell’incapacità naturale del testatore va fornita in modo rigoroso e con specifico riferimento temporale al momento della redazione del testamento; dall’altro, riveste un rilevante interesse laddove, nel disattendere la questione di legittimità costituzionale formulata dai ricorrenti, analizza le caratteristiche dell’amministrazione di sostegno e la sua assimilabilità o meno all’istituto della tutela, con i conseguenti riflessi anche in tema di capacità di succedere dell’amministratore di sostegno, e non solo del curatore dell’inabilitato.
 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli