Assegno divorzile e nuova convivenza del beneficiario

LA VICENDA. Nel procedimento instaurato avanti il Tribunale di Brescia per la modifica delle condizioni di divorzio, il soggetto onerato dal versamento dell’assegno divorzile aveva chiesto che venisse accertato il venir meno del diritto all’assegno da parte dell’ex, per effetto della stabile convivenza more uxorio instaurata da quest’ultimo .
Il Tribunale aveva accolto l’istanza del ricorrente, ma la Corte d’Appello di Brescia aveva riformato la decisione, riconoscendo ancora come dovuto l’assegno.
L’ex coniuge obbligato aveva, pertanto, proposto ricorso per cassazione. 

 
LA DECISIONE.  La VI sezione della Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 5 febbraio 2018, ha richiamato la Giurisprudenza consolidata, in base alla quale la scelta dell’ex coniuge di costituire una convivenza stabile e duratura fa venire meno il diritto all’assegno (vedasi, tra le altre: Cass. civ. n. 18111/2017; Cass. civ. n. 6855/2015; Cass. civ. n. 17195/2011), accogliendo il ricorso principale, rinviando tuttavia alla Corte d’Appello di Brescia, perché, in diversa composizione, fermo il principio richiamato accerti il momento in cui la convivenza si era costituita.
In forza di tale principio,si potrà addivenire anche ad una posizione debitoria del soggetto che ha beneficiato dell’assegno, pur non avendone più il diritto.


Rilevante, quindi, l’onere della prova da assolvere: chi intende essere esonerato dal versamento dell’assegno, dovrà comprovare il momento storico e fattuale in cui la mera convivenza dell’ex coniuge si sia trasformata in  “famiglia di fatto”,

che, come descritta dalla Corte di Cassazione:
non  consiste soltanto nel  convivere come coniugi, ma indica prima di tutto una "famiglia", portatrice di valori di stretta solidarietà,di arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, e di educazione e istruzione dei figli………… e i conviventi elaborino un progetto ed un modello di vita in comune , analogo a quello che di regola caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio: …. potenziamento reciproco della personalità dei conviventi, e trasmissione di valori educativi ai figli“  (così, tra tutte:  Cass. Civ. n. 6855/2015).

 

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