La prova dell’esistenza di una holding familiare

21 MAGGIO 2021 | Impresa familiare

Con sentenza dell’19 gennaio 2021, n. 152, il Tribunale di Bologna, Sezione Impresa, si è interrogato in ordine alla sussistenza dei presupposti di una società di fatto tra consanguinei, volta all’attività di direzione e coordinamento delle diverse imprese facenti capo ai tre componenti di un medesimo gruppo familiare.

Com’è noto, l’art. 2497 c.c. prevede che le società o gli enti che agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, in violazione dei principi di corretta gestione delle società eterodirette, sono direttamente responsabili verso i soci e i creditori sociali di queste ultime.

Nell’ottica di tale norma, il fatto che i soci di una holding di fatto siano componenti del medesimo nucleo familiare, pur essendo del tutto irrilevante dal punto di vista della struttura giuridica dell’illecito, finisce per assumere un ruolo decisivo, sotto il profilo dell’onere probatorio.

In genere, infatti, l’indagine circa l’esistenza di una società di fatto costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente e correttamente motivato.

Di norma, inoltre, la mancanza di prova scritta del contratto sociale non impedisce al giudice l’accertamento aliunde dell’esistenza di una struttura societaria che può essere desunta, all’esito di un’attenta valutazione del complesso di circostanze idonee a rivelare l’esercizio in comune di un’attività imprenditoriale, con ogni mezzo di prova, ivi comprese le presunzioni.

Tuttavia, la prova dell’esteriorizzazione del vincolo societario nelle società di fatto tra coniugi e/o consanguinei dev’essere più rigorosa e deve basarsi su elementi e circostanze concludenti, tali da escludere che l’intervento del familiare possa essere motivato dalla affectio familiaris e deporre, invece, nel senso di una sua compartecipazione all’attività commerciale.

Nella fattispecie, dunque, ravvisando una mera forma di collaborazione e sostegno reciproco tra le imprese, il Tribunale ha escluso la sussistenza della fattispecie, limitandosi ad accertare gli estremi di una responsabilità per mala gestio, in capo alla figlia, liquidatrice di fatto della società fallita.

 

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