La richiesta di modifica dei provvedimenti presidenziali tra Giudice Istruttore e Corte d’Appello

L'istanza di revoca o modifica dei provvedimenti provvisori ed urgenti dettati dal Presidente offre un panorama giurisprudenziale assai vario, tanto rispetto la competenza, quanto rispetto ai presupposti e agli effetti.
Quanto alla competenza,  un  primo orientamento  giurisprudenziale  ritiene che tale istanza debba essere  rivolta  direttamente al Giudice Istruttore e indipendentemente da eventuali sopravvenienze rispetto il momento dell'emissione dei provvedimenti  presidenziali , ritenendo che il GI possa così, in ogni momento   revocare, modificare o integrare  qualsiasi ordinanza (apripista in tal senso : Tribunale Lamezia Terme, ordinanza  30.3.2010).
V'è chi ha invece riconosciuto l'alternatività tra i due rimedi (App. Torino, decreto  10/12/2013 : " Nel processo di separazione e divorzio il reclamo alla corte d'appello ex art. 708, comma 4, c.p.c. e il potere di revoca/modifica da parte del giudice istruttore ex art. 709, comma 4, c.p.c. rappresentano entrambi strumenti di controllo pieno avverso l'ordinanza presidenziale, il cui coordinamento ha luogo sotto forma di alternatività tra i due rimedi" ).
Quanto, invece, al secondo aspetto, altre decisioni  di merito hanno ritenuto che il Giudice Istruttore  possa  "intervenire" sui provvedimenti presidenziali solo se si siano verificate sopravvenienze (App.Roma, ordinanza 17/06/2016 "In tema di regime di impugnabilità dei provvedimenti presidenziali nel giudizio di separazione e divorzio, nella ipotesi di fatti nuovi o sopravvenuti è prevista la richiesta di revoca o modifica al giudice istruttore") .
Non è mancata qualche decisione che ha ritenuto possibili entrambi i mezzi succitati, ma alternativi fra loro, esprimendosi pure per la prevalenza dell’istanza rivolta al Giudice Istruttore ove la parte, pur in momenti successivi, li proponga entrambi e, se proposta in pendenza del termine per il reclamo, suscettibile di provocarne l’inammissibilità (App. Bologna Sez. I, 23/02/2015: "In materia di separazione giudiziale, avverso i provvedimenti presidenziali è proponibile il reclamo, ai sensi del 4° comma degli artt. 708 e 709 c.p.c. Qualora l'istanza di revoca/modifica al G.I. sia stata presentata prima della proposizione del reclamo alla Corte d'Appello, quest'ultimo deve essere dichiarato inammissibile, avendo la parte esaurito il proprio potere d'impugnativa. Nel caso in cui, invece, proposto reclamo alla Corte d'Appello e prima che questa si pronunci, venga altresì presentata al G.I. istanza di modifica/revoca ai sensi del quarto comma dell'art. 709 c.p.c., la scelta della parte di adire un organo il cui ambito cognitivo è maggiore, evidenzia la volontà implicita di rinuncia al rimedio di minore portata (il reclamo ex art. 708 quarto comma c.p.c.), che pertanto diviene improcedibile)”.

Con una sintetica pronuncia, il Presidente della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Venezia, ha rigettato  d'ufficio, la domanda di modifica dei provvedimenti presidenziali,indipendentemente dall’esame del merito, senza neppure  costituire, sul punto, il contraddittorio, ritenendo che la parte istante, per dolersi dei provvedimenti presidenziali, avrebbe dovuto avvalersi del rimedio del reclamo avanti la Corte d'Appello, considerandone  la specialità del disposto e del rito “superveniens” , essendo “ oltretutto più recente“ della richiesta di modifica di cui all’art. 709 c.p.c..

Il tema della modifica si fa ancor più pressante in ragione del mutato orientamento della Prima Sezione della Cassazione Civile in tema di "assegno divorzile”  e delle richieste di modifica dell’assegno “provvisorio” determinato a seguito dell’udienza presidenziale in sede di divorzio, tenuto conto che la natura giuridica di quest’ultimo risulta controversa ( è ancora assegno di separazione o  già anticipa l'assegno  divorzile?).
 

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