L’assegno “una tantum” deve essere verificato dal giudice del divorzio e non può essere pattuito al di fuori del processo divorzile

La Cassazione, con ordinanza n. 4764 del 28 febbraio 2018, ha, ancora una volta, affermato che l’assegno ex art. 5, comma 8, legge 898/1970 può essere attribuito solo in sede processuale, nell’ambito del giudizio di divorzio, e con le forme per questo previste, dovendosi, in ogni altro caso, ritenere di essere in presenza di un accordo nullo per la violazione di norme inderogabili, ogniqualvolta non ricorra questo presupposto.

La Corte d’Appello di Genova con sentenza n. 530/2014, pronunciata in giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, aveva confermato la decisione di primo grado, secondo la quale l’impegno del marito alla costituzione di un diritto di usufrutto in favore della moglie, accertato in sede di separazione, poteva considerarsi come assegno “una tantum” ex art. 5, comma 8 legge 898/1970.
Avverso tale sentenza la moglie aveva presentato ricorso per Cassazione sostenendo che “erroneamente la Corte d’Appello così come il Tribunale, ha interpretato la domanda come domanda di corresponsione dell’assegno divorzile in un’unica soluzione, poiché nessun accordo tra le parti era intervenuto in tal senso…. lamentando sostanzialmente una non corrispondenza tra chiesto e pronunciato”.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 4764 del 28 febbraio 2018, ha accolto il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’Appello di Genova, in diversa composizione, per il riesame.
Osserva la Corte che “costituisce approdo indiscusso la differente natura giuridica che connota l’assegno divorzile periodico (comma 6), rispetto all’assegno divorzile corrisposto in un’unica soluzione (comma 8). Anche la Corte Costituzionale (Ord. n. 113 del 2007, confermativa dell’Ord. n. 383 del 2001) ha avuto modo di puntualizzare che…….l’assegno versato una tantum non corrisponde necessariamente alla capitalizzazione dell’assegno periodico, ma è liberamente concordato dalle parti – sia pure con soggezione al controllo di equità da parte del giudice -, al fine di fissare un definitivo e complessivo assetto degli interessi personali, familiari e patrimoniali dei coniugi tale da precludere ogni successiva domanda di contenuto economico“. Tale accordo, afferma ancora la Consulta, ha una “peculiare natura transattiva o novativa , oltre che aleatoria” e per essere efficace deve ottenere il placet giurisdizionale".
Delineata la natura dell’assegno una tantum rispetto a quello periodico, la Cassazione ha ribadito che

la corresponsione dell’assegno divorzile può avvenire in un’unica soluzione senza che si possa, in tal caso, proporre alcuna successiva domanda a contenuto economico, non è applicabile al di fuori del giudizio di divorzio, in quanto…richiede sempre una verifica giudiziale”.

Infatti ”una preventiva pattuizione, anche in sede di separazione, potrebbe condizionare  il consenso alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di guisa che la stessa risulta invalida per illiceità della causa, perché stipulata in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all’art. 160 c.c.” (Cass. Civ. nn. 2224/17, 3635/12; contra Tribunale di Torino 20.04.2012).
In dottrina si è  recentemente sostenuto che ”la valutazione di equità del Tribunale cui la citata norma assoggetta l’accordo non inficerebbe la validità dello stesso, ma avrebbe la (più ridotta) funzione di attribuire alla corresponsione carattere estintivo-preclusivo, sottraendo l’accordo alla generale regola del rebus sic stantibus” (C. Irti, L’accordo di corresponsione una tantum nelle procedure stragiudiziali di separazione e divorzio: spunti di riflessione sulla gestione patrimoniale della crisi coniugale  tra autonomia delle parti e controllo del Giudice, CEDAM, Le Nuove Leggi Civili Comm., n. 4/2017, pag. 819 e ss.; si veda anche B. Gazzini, Accordi preventivi fra coniugi e assegno divorzile una tantum: spunti di riflessione alla luce delle evoluzioni normative in materia di gestione della crisi familiare, CEDAM, NGCC, 2017, 7-8, pag. 958 e ss.).

 

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