Affidamento e tutela del preminente interesse del minore: due interessanti pronunce

Due recenti pronunce giurisprudenziali, una di merito, resa dal Tribunale di Rimini con la sentenza n. 197 del 4 marzo 2020, ed una della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 5604 depositata il 28 febbraio 2020, offrono lo spunto per riflettere, ancora una volta, sulla effettiva valenza del preminente interesse del minore in ordine alla concreta individuazione delle modalità di affidamento.

IL PRIMO CASO
Il Tribunale di Rimini, avanti al quale era stata proposta domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, poi riqualificata domanda di scioglimento di matrimonio civile, ha disatteso la domanda di affido esclusivo della figlia diciasettenne, proposta dalla madre e motivata “…dal disinteresse per le figlie manifestato da tempo dal padre…”.

Il Collegio premesso che “…ai sensi dell’art. 337 quater, comma 1 c.c., è possibile derogare alla regola generale dell’affidamento condiviso quando il giudice ritenga che l’affidamento ad uno dei due genitori sia contrario all’interesse del minore…”, ha tuttavia ritenuto che, nel caso di specie, non fossero “…stati dimostrati elementi di pregiudizio nella prosecuzione, fino alla maggiore età della [figlia] … del regime dell’affido condiviso…”. 

Infatti, il genitore, che dopo la separazione aveva intrapreso una nuova convivenza, dalla quale era nata un’altra figlia, non aveva “… mostrato carenze dal punto di vista della idoneità genitoriale, ma esclusivamente una scarsa capacità di instaurare un intenso legame di affetto e di frequentazione con la figlia…” di primo letto la quale, nell’ultimo anno, lo aveva visto poche volte e non aveva mai pernottato presso di lui.

Il Tribunale, ritenendo che, nel caso concreto, non sussistessero ragioni sufficienti per derogare al regime preferenziale stabilito dall’art. 337 bis, secondo comma, c.c., ha confermato l’affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, attribuendo al padre la facoltà di frequentare liberamente la ragazza “…secondo accordi direttamente conclusi…” tra di loro nel rispetto delle esigenze di entrambi.

IL SECONDO CASO
La Corte d’Appello di Roma, con decreto n. 584/2018, aveva rigettato il reclamo con il quale un padre, impugnando la sentenza di primo grado, aveva chiesto l’affidamento condiviso del figlio minore, il quale, poi, previa sospensione della responsabilità genitoriale in capo ad entambi i genitori, era stato affidato al Comune di Roma, con collocamento stabile presso la madre.

Il genitore non collocatario aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte di merito, denunciando, tra l’altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 337 ter c.c. e 8 CEDU, nonché il vizio di motivazione, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5 c.p.c., in particolare adducendo che nella situazione concreta non vi era la possibilità di “…un pieno esercizio della bigenitorialità, garantita al minore dal primo comma dell’art. 337 ter c.c. …”

La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 5604/2020, depositata il 28 febbraio, ha dichiarato inammissibile il ricorso, ribadendo in particolare che  “…la mera conflittualità riscontrata tra i genitori  … non preclude –in via di principio- il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso dei figli ove si mantenga nei limiti di un tollerabile disagio della prole, mentre può assumere connotati ostativi alla relativa applicazione, ove si traduca in forme atte ad alterare e a porre in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico dei figli, e, dunque, tali da pregiudicare il loro interesse (Cass. 06/03/2019 n. 6535, Cass. 29/03/2012 n. 5108)”.

Nello specifico, osservano ancora gli Ermellini, la sentenza della Corte d’Appello, con “…un’ampia e logica motivazione…”, aveva evidenziato l’incapacità di entrambi i genitori di “…rapportarsi responsabilmente alla genitorialità…” e di avere “…un minimo dialogo nell’interesse superiore del minore, ossia di concordare alcunchè senza il ricorso ad avvocati ed autorità giudiziaria…”, circostanze  che, opportunamente considerate dai giudici del merito, hanno legittimato la reiezione della domanda di affidamento congiunto formulata dal padre, confermando l’affidamento del minore al Comune di Roma, con la nomina del Sindaco pro-tempore quale tutore provvisorio.

 

  

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