Il legittimario totalmente pretermesso diventa erede solo con il positivo esperimento dell’azione di riduzione

30 SETTEMBRE 2018 | Legittimari | Successioni e donazioni

Con l’ordinanza n. 20971/2018, depositata il 22.8.2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui il legittimario pretermesso acquista la qualità di erede solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione e pertanto non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.

IL CASO. Gli eredi di Tizio avevano convenuto in giudizio i nipoti del de cuius al fine di accertare la simulazione dell’atto con il quale Tizio aveva venduto a costoro un immobile con atto di vendita dissimulante una donazione. Gli eredi chiedevano, per l’effetto, la riduzione dell’atto di disposizione lesivo.
Il Tribunale di Latina aveva dichiarato ammissibile ed accolto la domanda degli attori.
La Corte d’Appello di Roma, in accoglimento dell’appello promosso dai convenuti, riformava la sentenza di primo grado, statuendo che, “allorquando l’erede intenda far valere la simulazione relativa e l’atto simulato, lesivo della sua quota di legittima, abbia, come nell’ipotesi di donazione dissimulata, tutti requisiti di validità, l’azione di simulazione è in funzione unicamente dell’azione di riduzione ai sensi dell’art. 564 c.c. e non può che soggiacere alle condizioni stabilite da questa norma, per cui è proponibile solo se sussiste il presupposto al quale è condizionata l’azione di riduzione vale a dire l’accettazione di eredità con beneficio di inventario”.
La Corte ha precisato che dispensati dall’onere dell’accettazione beneficiata sono solo i soggetti legittimari completamente pretermessi.
Nel caso di specie, posto che il de cuius, con gli atti dispositivi del proprio patrimonio non aveva esaurito l’intero asse ereditario, era onere degli eredi attori provare l’inesistenza nel patrimonio, del de cuius di altri beni, oltre a quelli formanti oggetto dell’azione di riduzione dagli stessi promossa.
La Corte Territoriale ha quindi dichiarato l’inammissibilità della domanda di simulazione proposta dagli attori e della conseguente azione di riduzione della donazione dissimulata.
Gli eredi proponevano ricorso per Cassazione.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20971/2018, ha riformato la decisione della Corte d’Appello affermando che

il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i diritti di erede solo dopo l’esperimento dell’azione di riduzione o di annullamento del testamento.


La Suprema Corte ha quindi argomentato che la condizione della preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario ex art. 564 c.c. per l’esercizio dell’azione di riduzione vale soltanto per il legittimario che rivesta anche la qualità di erede e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore.
Ha quindi precisato che la totale pretermissione di un soggetto legittimario può avvenire, sia nella successione testamentaria che nella successione ab intestato, nelle suindicate ipotesi: a) nella successione testamentaria se il testatore ha disposto a titolo universale dell’intero asse a favore di altri; b) nella successione ab intestato, qualora il de cuius si sia spogliato in vita dell’intero suo patrimonio con atti di donazione.
La Suprema Corte ha quindi concluso che il legittimario totalmente pretermesso che impugna per simulazione un atto concluso dal de cuius a tutela del proprio diritto alla reintegrazione della quota di legittima agisce, sia che si tratti di successione testamentaria che di successione ab intestato, in qualità di terzo e non in veste di erede, qualità che acquista solo in conseguenza del positivo esercizio dell’azione di riduzione.
Per tali ragioni egli non è tenuto alla preventiva accettazione dell’eredità con beneficio di inventario.
I Giudici della Suprema Corte hanno altresì rilevato - contrariamente a quanto argomentato dai Giudici di secondo grado - che gli attori avevano specificamente contestato l’effettiva sussistenza di altri beni relitti dell’eredità di Tizio ed, inoltre, avevano dedotto la irrilevanza di detti beni ai fini della costituzione di un relictum tale da imporre loro l’accettazione di eredità con beneficio di inventario.
Ciò in quanto si trattava: di un credito non definitivamente riconosciuto né nell’an, né nel quantum; di beni mobili di pertinenza di un’abitazione già donati dal de cuius in vita; del corrispettivo della vendita impugnata, che non era mai entrato nel patrimonio del de cuius.

 

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