Le ore di sostegno del P.E.I. non possono essere ridotte dal dirigente scolastico

Con sentenza 10 giugno 2021, n. 6920, il T.A.R. del Lazio dichiarando improcedibile il ricorso sul quale era stato chiamato a pronunciarsi, ha offerto, in via di obiter dictum, un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 10 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66, così come modificato dall’art. 9 del d. lgs. 7 agosto 2019, n. 96, recante norme volte a favorire l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità.

Com’è noto, il Piano Educativo Individualizzato, alias P.E.I., introdotto dall’art. 12, 5° comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e più compiutamente descritto dall’art. 7, 2° comma, del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66, è un documento che viene redatto, all’inizio di ogni anno scolastico, dai docenti, con la partecipazione dei genitori e delle altre figure professionali che interagiscono con lo studente, al fine di individuare gli strumenti, le strategie e le modalità didattiche e di valutazione necessarie per assicurare un ambiente idoneo all’apprendimento e alla socializzazione, per l’allievo portatore di handicap.

Secondo un consolidato orientamento antecedente alla riforma, la determinazione del numero delle ore di sostegno contenuta all’interno di tale elaborato costituiva un provvedimento amministrativo definitivo e, pertanto, autonomamente impugnabile.

Il tribunale amministrativo si è, tuttavia, interrogato sull’attuale valenza di tale soluzione ermeneutica, alla luce dell’odierno impianto normativo che ha modificato l’iter amministrativo per l’assegnazione delle ore di sostegno, facendo apparentemente regredire il P.E.I. a mero atto endoprocedimentale, espressione di un potere amministrativo ancora in fieri, in quanto passibile di correzione per effetto interventi postumi, sia da parte degli organi di natura territoriale, sia da parte dello stesso dirigente scolastico, i quali manterrebbero un margine di apprezzamento residuo.  

Secondo l’odierna formulazione normativa, infatti, sulla base del P.E.I., il dirigente scolastico, raccolte le osservazioni e i pareri degli organi territoriali, tenendo conto delle risorse didattiche, strumentali, strutturali presenti nella scuola, nonché della presenza di altre misure di sostegno, invia all’ufficio scolastico regionale la richiesta complessiva dei posti di sostegno.

Secondo la sentenza annotata, tale previsione rischia, tuttavia, di sollevare ragionevoli dubbi di legittimità costituzionale: a) sia in relazione all’art. 76 Cost., per eccesso di delega rispetto ai poteri attribuiti dall’art. 1, comma 181, lettera c, della legge 13 luglio 2015, n. 107, che, invero, era finalizzata a rafforzare e non già a indebolire l’inclusione scolastica e, in ogni caso, non autorizzava alcuna modifica sostanziale all’iter di assegnazione delle ore di sostegno; b) sia in relazione all’art. 117 Cost., per violazione dei limiti imposti dalle fonti internazionali, con particolare riguardo all’art. 24 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con legge del 3 marzo 2009, n. 18.

Ad avviso del Collegio, la nuova procedura, delineata dall’art. 10 del d. lgs. 13 aprile 2017, n. 66, finirebbe, dunque, per porsi in stridente contrasto con i principi internazionali, laddove la norma interna dovesse essere interpretata nel senso di consentire ad organi portatori di potenziali interessi in conflitto (ad esempio, esigenze di finanza pubblica) e, comunque, non ubicati in una posizione di sufficiente vicinitas rispetto allo studente, di derogare ex post ed in pejus alle misure di sostegno personalizzate individuate da un gruppo di lavoro multidisciplinare i cui componenti sono più prossimi alla sua sfera affettiva e dinamico relazionale.

In quest’ottica, onde evitare il sospetto di incostituzionalità, il provvedimento in commento postula un’esegesi costituzionalmente orientata della disposizione in questione, affermando che eventuali modifiche alle misure di sostegno contenute nel P.E.I., sia proposte dagli organi territoriali dotati di poteri consultivi, sia apportate dal dirigente scolastico al termine delle sue valutazioni discrezionali sulla struttura e sugli strumenti dell’istituto scolastico, possono ritenersi ammissibili solo se in bonam partem, in quanto incidenti in melius sulla sfera giuridica degli alunni con disabilità.

Tale soluzione ermeneutica consentirebbe alla norma richiamata, da un lato, di garantire il rispetto della personalizzazione delle misure di inclusione scolastica, continuando a far assurgere le statuizioni del P.E.I. a nucleo indefettibile di tutele che devono in ogni caso essere riconosciute, tenendo fermo il consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa sul punto, e, dall’altro lato, di uniformare dette garanzie al livello scolastico e territoriale, mediante il loro livellamento verso l’alto, tendendo ad un’integrazione effettiva e territorialmente omogenea.

In quest’ottica, dunque, il P.E.I. deve ancora essere ritenuto, in continuità̀ con la pregressa giurisprudenza, uno strumento fondamentale, qualificabile a guisa di provvedimento autonomamente ed immediatamente lesivo e, in quanto tale, ex se impugnabile.

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