Non va sanzionata la madre se è la figlia a non voler vedere il padre

IL CASO. Il Tribunale di Torino prima e la Corte d’appello della stessa città, poi, avevano disposto “l'affidamento condiviso della figlia [Sempronia], collocata presso la madre, la sospensione degli incontri con il padre per alcuni mesi”, sollecitando i genitori “ad attuare un percorso di sostegno psicoterapico per la figlia”.
Il Tribunale torinese, “più volte adito dal [Caio] per fare rivedere le condizioni della separazione”, con decreto in data 12.01.2017, aveva evidenziato che Sempronia “soffriva di uno stato di malessere che dipendeva dal fatto di essere stata esposta per anni alla conflittualità tra i genitori; la ragazza viveva con la madre una quotidianità adeguata alla sua età che non intendeva modificare e rifiutava di incrementare gli incontri con il padre per una scelta personale e non perché plagiata dalla madre, la quale era persona fragile ma comunque idonea a svolgere la funzione genitoriale”.
Avverso detto decreto Caio aveva proposto reclamo, lamentando “di essere stato costretto a rivolgersi più volte all'autorità giudiziaria per fare modificare le modalità di affidamento della figlia, al fine di poter esercitare il ruolo di padre che riteneva osteggiato dalla [Tizia] indicata come responsabile di comportamenti denigratori nei suoi confronti mirati a fare allontanare la figlia da sé”.
La Corte d'appello di Torino aveva rigettato il reclamo, rilevando che “dalla compiuta istruttoria, con il contributo attivo dei Servizi sociali, non emergeva che il difficile rapporto, acuitosi nel tempo, con il padre - la cui figura era vista da [Sempronia] come perturbatrice del suo equilibrio e fonte di ansietà - fosse causato dalla, non dimostrata, opera denigratoria della madre”.
Aveva, pertanto, “confermato quanto fosse inopportuno disporre l'affido esclusivo di [Sempronia] al padre, con l'effetto di sradicarla dal contesto materno, tanto più che la ragazza era ormai prossima alla maggiore età”.
Caio aveva, quindi, proposto ricorso per cassazione, in base a cinque motivi.
Coi primi due aveva denunciato “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, che sono stati oggetto di discussione fra le parti, e violazione di legge, in relazione agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c., artt. 614 bis e 709 ter c.p.c., per avere trascurato i comportamenti pregiudizievoli per la figlia [Sempronia] tenuti dalla moglie da cui era separato, …, fra i quali l'infondata denuncia, a carico del ricorrente, per abusi sessuali in danno della figlia minore, e mancata adozione dei provvedimenti ex art. 709 ter c.p.c. nei confronti del genitore inadempiente ai provvedimenti giurisdizionali in tema di affidamento dei minori o, comunque, in caso di comportamenti pregiudizievoli per questi ultimi”.
Col terzo motivo Caio aveva, poi, denunciato “violazione e falsa applicazione degli artt. 336 bis, 337 ter e octies c.c., artt. 5 ss. della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e 6 della Convenzione di Strasburgo, nonché artt. 91 e 92 c.p.c., circa le modalità dell'audizione della figlia; la sottovalutazione dell'importanza del legame genitoriale paterno; la mancata assunzione di provvedimenti sanzionatori idonei a contrastare i comportamenti ostili della madre; la condanna alla rifusione delle spese processuali”.
Col quarto motivo egli aveva lamentato “violazione e falsa applicazione degli artt. 221 c.p.c. e ss., per avere ritenuto inammissibile e pure infondata la querela di falso avente ad oggetto relazioni dei Servizi sociali, che si assume ritualmente presentata con memoria autorizzata del 20 ottobre 2017 e all'udienza collegiale del 10 novembre 2017”.
Infine, col quinto motivo Caio aveva denunciato “nullità del decreto impugnato, in relazione all'art. 132 c.p.c., n. 4, artt. 135 e 737 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per mancata indicazione delle norme poste a fondamento della decisione”.

LA DECISIONE. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 27207/2019, ha rigettato il ricorso.
Anzitutto, ha ritenuto “infondati” i primi due motivi, “risolvendosi nel tentativo di ottenere una impropria rivalutazione degli elementi fattuali posti a base della decisione impugnata”.
Elementi che, peraltro, erano stati adeguatamente valorizzati dalla Corte d’appello di Torino, la quale “ha valutato, sulla base delle risultanze della consulenza tecnica di ufficio e delle relazioni dei Servizi sociali, sia i comportamenti delle parti antagoniste, sia

l'atteggiamento assunto dalla minore (la quale è diventata maggiorenne nel corso del presente grado di giudizio) nei confronti del padre, riconducibile alla sua volontà e non ad un plagio perpetrato dalla madre.

La Corte ha tenuto conto dei fatti rilevanti nella vicenda, emersi dall'attività istruttoria, compresa la denuncia rivelatasi infondata nei confronti del [Caio], sulla quale non vi è riscontro alcuno dell'intento calunnioso della denunciante, e li ha ritenuti non idonei a dimostrare la fondatezza della domanda del ricorrente ex art. 709 ter c.p.c., rispetto alla quale non può pertanto parlarsi di omessa pronuncia, ma di implicito rigetto della stessa”.
La Cassazione ha ritenuto “infondato” anche il terzo motivo, “composto da una serie di eterogenee censure sostanzialmente basate sulla necessità di garantire il rapporto fra la figlia ed il padre”.
In particolare, ha rilevato l’inammissibilità tanto della “generica censura di mancato approfondimento istruttorio”, “risolvendosi in una istanza di rivisitazione di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito, emergendo proprio dalla motivazione del decreto impugnato l'avvenuto svolgimento di una complessa attività istruttoria nel corso della quale vi è stato un approfondito esame della conflittualità esistente fra la figlia e il padre”, quanto della “censura riguardante le modalità di audizione della figlia (si lamenta la mancata assistenza del giudice da parte di professionista specializzato e la mancata indagine sulle autentiche motivazioni sottese alle esternazioni verbali della ragazza), tenuto conto che sulle modalità di ascolto del minore provvede il giudice di merito con valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità di questa Corte”.
Con riguardo, poi, alla “mancata adozione di misure dissuasive verso la madre, ritenuta responsabile della difficile relazione padre-figlia”, ha osservato che “non vi era spazio per l'applicazione dell'art. 614 bis c.p.c. in assenza di un provvedimento esecutivo cui la [Tizia] fosse rimasta inadempiente”.
Il Giudice di legittimità ha ritenuto “infondato” anche il quarto motivo di ricorso, “non essendovi spazio per l'anzidetto rimedio rispetto alle valutazioni svolte dai Servizi sociali circa la condotta paterna, le quali sono prive di fede privilegiata”.
Infine, ha concluso per l’infondatezza anche del quinto motivo, “non avendo il giudice di merito l'obbligo di indicare specificamente le norme applicate, essendo sufficiente che dalla sua decisione emergano le ragioni in diritto della decisione (Cass. n. 766 del 2013, n. 27890 del 2008)”.

 

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