Assegno unico e universale. Assegno temporaneo: prorogato al 31 ottobre il termine per richiedere gli arretrati. I primi problemi interpretativi

29 SETTEMBRE 2021 | Varie

Dott.ssa Gerarda Ranieri, consulente del lavoro di Treviso

in collaborazione con Valentina Alberioli, avvocato di Treviso

La legge 46/2021 ha dato delega al Governo di riorganizzare le misure a sostegno della genitorialità attraverso l’istituzione dell’Assegno Unico e Universale: Unico perché ha lo scopo di unificare e potenziare le diverse misure di sostegno alla genitorialità oggi esistenti; Universale perché diretto a tutte le famiglie con figli, indipendentemente dal fatto che il reddito familiare provenga da lavoro autonomo o da lavoro subordinato. L’unico elemento discriminante sarà la situazione economica equivalente, ossia l’indicatore ISEE.

L’Assegno Unico e Universale avrebbe dovuto essere operativo con decorrenza dal 1° luglio 2021, ma la sua operatività a regime è stata rinviata al 1° gennaio 2022.

Tuttavia, a copertura del periodo 1° luglio/31 Dicembre 2021, in attesa dei decreti attuativi della Legge Delega, il DL n. 79/2021 ha introdotto:

  • Un Assegno Temporaneo, c.d. Assegno Ponte, per le famiglie con minori che non hanno diritto all’ ANF vigente;
  • Una maggiorazione degli importi degli ANF vigenti

Indichiamo di seguito le principali caratteristiche delle due misure.

 

ASSEGNO TEMPORANEO

 

A CHI SPETTA

 

 

  • Lavoratori Autonomi
  • Disoccupati
  • Coltivatori Diretti, coloni e mezzadri
  • Titolari di pensione da lavoro autonomo
  • Nuclei che non hanno i requisiti per l’ANF

 

 

 

MISURA MENSILE

 

 

  • Da un minimo di € 30,00 a un massimo di € 217,80 per ciascun figlio minore
  • Importi decrescenti al crescere del livello ISEE della famiglia, secondo la tabella allegata al D.l. 79/2021
  • L’importo viene maggiorato di € 50,00 per ciascun figlio disabile

 

 

  • ISEE massimo € 50.000,00
  • oltre tale soglia non si ha diritto

 

 

IMPONIBILITA’

 

 

  • L’Assegno non costituisce Reddito, quindi non concorre a formare la base imponibile Irpef

 

 

 

DOMANDA

 

 

  • La domanda deve essere presentata telematicamente, direttamente sul sito Inps oppure attraverso gli Istituti di Patronato
  • L’Assegno viene erogato interamente al genitore richiedente che convive con il minore in caso di genitori coniugati, di genitori naturali, di genitore “solo”
  • L’Assegno può essere erogato al 50% all’altro genitore in caso di genitori separati con affido condiviso, salvo accordo tra le parti per il pagamento dell’intero importo al genitore richiedente che convive con il minore
  • La domanda deve essere comunque presentata da un solo genitore

 

 

  • Scadenza 31 dicembre 2021
  • L’Assegno decorre dalla data di presentazione della domanda
  • Le domande presentate entro il 30 settembre (termine differito in data odierna al 31 ottobre) danno diritto agli arretrati dal 01 luglio 2021

 

 

 

COMPATIBILITA’

 

 

  • Con il Reddito di Cittadinanza
  • Eventuali altre misure previste dalle Regioni e dagli Enti locali
  • Nelle more dell’attuazione della legge delega, con le altre misure a sostegno della genitorialità (Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; Assegno di natalità; Premio alla nascita o all’adozione; detrazioni fiscali per figli a carico), con esclusione degli ANF di cui godono attualmente i dipendenti

 

 

  • I percettori di Reddito di cittadinanza non sono tenuti a presentare domanda: l’Assegno Temporaneo viene erogato d’ufficio dall’Inps congiuntamente al RdC

 

REQUISITI

Il nucleo familiare deve avere congiuntamente i requisiti indicati a fianco

 

 

 

  • Il Richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario, o extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno UE di lungo periodo, o avere permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale
  • Essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia
  • Essere residente e domiciliato in Italia con i figli minori
  • Essere residente in Italia da almeno due anni, oppure avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di durata almeno semestrale
  • Avere un ISEE inferiore a € 50.000,00 annui

 

 

  • Nel caso di eventuali variazioni del nucleo familiare deve essere presentata una variazione dell’ISEE, nonché una nuova domanda dell’Assegno Temporaneo

 

In merito all’Assegno temporaneo, ci sembra opportuno evidenziare in particolar modo due aspetti.

Il primo, legato alla richiesta degli arretrati: coloro che siano interessati ad ottenere le mensilità arretrate dell’Assegno temporaneo (a partire dal mese di luglio 2021) devono presentare la domanda entro il termine (prorogato quest’oggi) del 31.10.2021.

Successivamente a tale data, infatti, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda, con conseguente perdita della possibilità di richiedere gli arretrati. 

Il secondo aspetto interessante riguarda la peculiare disciplina dettata dalla normativa in oggetto per i casi di disgregazione della famiglia e, in particolare, per il caso di affidamento condiviso dei figli minorenni.

Si tratta, infatti, di quelle ipotesi che, con riferimento alla disciplina dell’Assegno per il Nucleo Familiare (cd. assegni familiari), hanno da sempre dato adito a non pochi problemi interpretativi (e conseguenti accesi scontri tra genitori) derivanti in primis dal fatto che per tale misura non ne è prevista la corresponsione da parte dell’Inps al 50% tra i genitori separati, divorziati o, comunque, non più conviventi affidatari di figli minorenni in via condivisa.

Come emerge chiaramente anche dalla Circolare Inps n. 93/2021, “in presenza di … genitore … che risulti affidatario in via esclusiva del minore, il pagamento è effettuato interamente al genitore richiedente che convive con il minore”, mentre “nell’ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente o divorziati con affido condiviso disposto con provvedimento del giudice ai sensi della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l’Assegno temporaneo, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 79 del 2021, potrà essere accreditato in misura pari al 50% sull’IBAN dell’altro genitore, salvo diverso accordo intercorso tra i genitori stessi. Di comune accordo tra loro, infatti, i genitori separati o divorziati possono optare per il pagamento dell’intero importo dell’assegno spettante al genitore richiedente che convive con il minore. Tale opzione dovrà essere espressa nel modello di domanda telematica e dovrà essere validata anche dall’altro genitore; in assenza di tale validazione, il pagamento verrà effettuato nella misura del 50% al genitore richiedente”.

In base alla disciplina dell’Assegno temporaneo, la regola applicabile in presenza di genitori affidatari in via condivisa sembra, pertanto, essere quella della spettanza al 50%, derogabile nel senso del riconoscimento dell’intero importo al “genitore richiedente che convive con il minore” solo in forza di un preciso accordo tra i genitori stessi, da esprimersi nel modello di domanda telematica e da validarsi anche da parte dell’altro genitore nell’apposita sezione denominata “Completa le domande presentate dall’altro genitore”.

Resta, però, da capire se per “genitore richiedente che convive con il minore” debba necessariamente intendersi il genitore cd. prevalentemente collocatario o se, invece, i genitori possano eventualmente – per una serie di ragioni – accordarsi per l’erogazione integrale dell’Assegno anche all’altro genitore.

Confidiamo nella prossima pubblicazione, da parte dell’Inps, di ulteriori comunicazioni chiarificatrici, che sarà nostra cura illustrarVi tempestivamente.

 

 

MAGGIORAZIONE ANF VIGENTI

Per il periodo transitorio 01 luglio/31 dicembre 2021, i lavoratori dipendenti continuano a percepire l’Assegno al Nucleo Familiare secondo le regole finora vigenti, tuttavia con una maggiorazione mensile di:

  • € 37,50 per ciascun figlio per i nuclei familiari fino a due figli
  • € 55,00 per ciascun figlio per i nuclei con almeno tre figli

Resta fermo che dal 01 gennaio 2022, con l’entrata in vigore dell’Assegno Unico e Universale, questo sostituirà anche gli attuali ANF.

Sarà nostra cura aggiornare i lettori della Newsletter in prossimità di fine anno, anche in relazione alle eventuali novità che dovessero intervenire medio tempore. 

Treviso 29 settembre 2021

Allegati  circolare e messaggio INPS

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