La legge in favore degli orfani per crimini domestici n. 4/2018

La nuova normativa dettata dalla legge n. 4/2018 si colloca nell’alveo delle disposizioni volte a dare concreta attuazione alla Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul adottata dal Consiglio d’Europa l’11 maggio 2011.
Tale Convenzione – che qualifica la violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani – costituisce il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo contro qualsiasi forma di violenza di genere.
A tale formula comprensiva si riferisce poi l’autonoma categoria normativa della “violenza domestica”, inclusiva di ogni genere di condotte di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all’interno della famiglia o di una unità domestica ovvero tra coniugi o ex coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l’autore condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima.
L’art. 5 della Convenzione delinea gli obblighi internazionali degli Stati contraenti: ad un obbligo generale di astensione da condotte integrative di violenza contro le donne direttamente o indirettamente imputabili ad organi statali si accompagna la prescrizione di uno standard normativo nel prevenire, indagare, punire i responsabili e riconoscere alle vittime adeguate misure di riparazione per i casi di violenza imputabile a soggetti privati.
Con la legge n. 77/2013 l’Italia ha provveduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione di Istanbul, senza tuttavia introdurre disposizioni sostanziali di attuazione della Convenzione.
Nel solco tracciato dalla ratifica, pochi mesi più tardi il legislatore è intervenuto in via d’urgenza col d.l. 93/2013, convertito nella legge n. 119/2013 (c.d. Decreto antifemminicidio), introducendo nell’ambito del diritto penale, sostanziale e processuale, una serie di misure sia di carattere preventivo che repressivo volte a combattere la violenza contro le donne in tutte le sue forme.
In particolare:
•    è stata introdotta l’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 quinquies c.p. (c.d. violenza assistita);
• è stata modificata la procedibilità per il reato di stalking, prevedendo anche la possibilità di disporre intercettazioni;
• è stato introdotto l’ammonimento del questore anche per condotte di violenza domestica;
• sono stati introdotti specifici obblighi di comunicazione da parte dell’autorità giudiziaria e polizia giudiziaria alla parte offesa dei reati di stalking e maltrattamenti in ambito familiare, nonché modalità protette di assunzione della prova e della testimonianza dei minori e degli adulti vulnerabili;
• è stata prevista la priorità nei ruoli d’udienza nella trattazione di procedimenti per maltrattamenti, violenza sessuale e stalking (cfr. da ultimo: risoluzione CSM 9 maggio 2018);
• è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito, per le vittime di reati di atti persecutori, maltrattamenti in famiglia e mutilazioni genitali femminili;
• è stata riconosciuta agli stranieri vittime di violenza domestica la possibilità di ottenere uno specifico permesso di soggiorno;
• è stata demandata al Ministro per le pari opportunità l’elaborazione di un Piano straordinario contro la violenza sessuale e di genere.
Oltre agli interventi di carattere penale (sostanziale e processuale) sono state previste importanti misure di carattere preventivo per il contrasto della violenza di genere.
Nel contesto di queste misure, dirette ad attuare gli impegni assunti con la ratifica della Convenzione di Istanbul, ed in particolare nell’ottica di una finalità di protezione e sostegno alle vittime si colloca la legge n. 4/18, che ha introdotto una serie di modifiche al codice civile, al codice penale, e altre disposizioni a tutela dei figli – minorenni o maggiorenni non autosufficienti – rimasti orfani a seguito di un crimine domestico.

 

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