Il patrocinio a spese dello Stato

La legge 11 gennaio 2018 n. 4, tra le disposizioni dettate in favore degli orfani per crimini domestici, prevede una modifica alla normativa sull’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
Tale modifica non è che l’attuazione di quanto disposto dall’art. 13 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 secondo il quale “gli Stati membri garantiscono che le vittime che sono parti del procedimento penale abbiano accesso al patrocinio a spese dello Stato. Le condizioni o le norme procedurali in base alle quali le vittime accedono al patrocinio a spese dello Stato sono stabilite dal diritto nazionale
L’articolo 1 della legge intende quindi rafforzare, sin dalle prime fasi del processo penale, la tutela dei figli della vittima, modificando l’art. 76 del t.u. spese di giustizia (dpr n.115 del 2002), con l’aggiunta del comma 4-quater, per consentire loro l’accesso al patrocinio a spese dello Stato, a prescindere dai limiti di reddito.
Quest’ultima disposizione prevede infatti che, in ipotesi di delitto di omicidio commesso dal coniuge, dalla parte dell’unione civile (anche se cessata) o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza, i figli della vittima minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito.  
Si segnala un errore di coordinamento legislativo tra la legge n.47/2017 recante “disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” e la legge n.4/2018 poiché già quella legge aveva inserito un comma 4-quater (recante quindi la medesima numerazione) che è stato poi erroneamente reiterata dalla legge in tema di orfani speciali. Sul punto il Ministero di Giustizia ha emanato una circolare di chiarimenti che dà atto dell’errore e ne chiede la modifica legislativa.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza che la norma anzidetta, come le altre della legge, limita l’ammissione ai benefici solo con riferimento a quelle relazioni affettive con la vittima che si siano espresse in convivenze stabili, così creando un’irrazionale disparità di trattamento tra figli.
La loro comune sorte di “orfani speciali” li avrebbe potuti rendere pacificamente meritevoli della medesima tutela a prescindere dalla stabile convivenza tra la vittima e l’agente, dovendo ritenersi sufficiente la relazione affettiva.
Nella pratica i figli potranno costituirsi parte civile nel processo penale a carico del genitore accusato di omicidio dell’altro genitore: potranno cioè esercitare l’azione civile per il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, non solo davanti al giudice civile, ma anche davanti a quello penale.
Non avendo il minore il libero esercizio dei propri diritti, la costituzione di parte civile potrà avvenire mediante il legale rappresentante: il tutore quindi, a tal fine, dovrà essere previamente autorizzato dal G.T., il quale valuterà la richiesta nell’interesse del minore e tenuto conto di tutto ciò che la partecipazione, se pur mediata, ad un processo del genere comporta.
Occorre osservare che, se anche il minore orfano non dovesse costituirsi parte civile, in qualità di persona offesa, potrà ugualmente partecipare al processo penale nei confronti dell’altro genitore, presentando memorie e indicando elementi di prova, sempre tramite il tutore.    

 

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