La pensione di reversibilità

Modifica introdotta dall’art. 7 della legge n. 4 del 2018

vecchio testo

Legge 27 luglio 2011, n. 125

 

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

nuovo testo

Legge 27 luglio 2011, n. 125

 

Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta.

Art. 1

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell’iscritto o del pensionato.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 1

1. Non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell’iscritto o del pensionato.

1-bis. Sono altresì sospesi dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum il coniuge, anche legalmente separato, separato con addebito o divorziato, quando sia titolare di assegno di mantenimento o divorzile, nonché la parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, quando la parte stessa sia titolare di assegno, per i quali sia stato richiesto il rinvio a giudizio per l’omicidio volontario nei confronti dell’altro coniuge, anche legalmente separato o divorziato, ovvero dell’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, fino alla sentenza definitiva. In caso di passaggio in giudicato della sentenza di proscioglimento, sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto, ad eccezione dell’ipotesi di cui al comma 1-ter.

1-ter. I figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti sono destinati, senza obbligo di restituzione e per il solo periodo della sospensione di cui al comma 1-bis, sino a quando sussistono i requisiti di legge per la titolarità in capo a loro del diritto allo stesso tipo di prestazione economica, della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità una tantum del genitore per il quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio per l’omicidio volontario dell’altro genitore.

1-quater. Con la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per il delitto di omicidio commesso contro il coniuge, anche legalmente separato o divorziato, o contro l’altra parte dell’unione civile, anche se l’unione civile è cessata, ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il pubblico ministero comunica senza ritardo all’istituto di previdenza l’imputazione, ai fini della sospensione dell’erogazione o del subentro dei figli ai sensi del comma 1-ter nella titolarità della pensione di reversibilità o indiretta ovvero dell’indennità una tantum.

1-quinquies. Quando pronuncia sentenza di condanna per il delitto di omicidio, aggravato ai sensi dell’articolo 577, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice penale, il giudice condanna al pagamento, in favore dei soggetti di cui al comma 1-ter, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato, a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui comma 1-bis.

2. I soggetti di cui al comma 1 che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

Articolo 1-bis, Legge 27 luglio 2011, n. 125: “Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta”

L’articolo 7 della Legge n. 4/2018 apporta una modifica anche alla Legge n. 125/2011 in materia di pensione di reversibilità. Va ricordato che quest’ultima esclude dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta ovvero all’indennità una tantum i familiari superstiti che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per omicidio (volontario, colposo o preterintenzionale) dell’iscritto a un ente di previdenza o del pensionato.

Come per l’indegnità a succedere, la Legge n. 4/2018, aggiungendo cinque commi all’art. 1 della Legge n. 125/2011, ha introdotto la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità a partire dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’indagato per omicidio, anticipando così gli effetti di una eventuale sentenza di condanna (comma 1-bis).

In caso di archiviazione o di sentenza definitiva di proscioglimento, la sospensione viene meno e al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto (comma 1-bis).

Durante la sospensione, in presenza di figli della vittima, la pensione viene percepita da questi ultimi, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, senza obbligo di restituzione in caso di proscioglimento o archiviazione (comma 1-ter).

Pertanto, in caso di proscioglimento o archiviazione, venendo meno gli effetti della sospensione, al soggetto sono dovuti gli arretrati dal giorno della maturazione del diritto (comma 1-bis), salvo vi sia stato il subentro dei figli.

Per attuare la sospensione del diritto alla pensione di reversibilità, la Legge prevede l’obbligo per il Pubblico Ministero di comunicare, senza ritardo, all’istituto di previdenza la richiesta di rinvio a giudizio o di giudizio immediato per omicidio commesso contro il coniuge (anche separato o divorziato) o contro l’altra parte (o ex parte) dell’unione civile (comma 1-quater).

Nel caso di sentenza di condanna per omicidio o tentato omicidio, il giudice penale deve condannare l’imputato al pagamento in favore dei figli, minorenni o maggiorenni non autosufficienti, di una somma di denaro pari a quanto percepito dal condannato a titolo di indennità una tantum ovvero a titolo di pensione di reversibilità o indiretta, sino alla data della sospensione di cui al comma 1-bis (comma 1-quinquies).

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