L’AFFIDAMENTO ED IL COLLOCAMENTO DELLA PROLE MINORENNE

E’ confermato che l’affidamento condiviso costituisce la scelta assolutamente prioritaria per la prole minorenne; la conflittualità presente nella coppia che si separa non viene più considerata un fondato motivo per escludere tale forma di affido.

Si focalizza, peraltro, molta attenzione sul dovere di ogni genitore di favorire il rapporto con l’altro, ritenendo che la presenza di entrambi nella vita del minore costituisca il cardine della sua crescita equilibrata.

Proprio i comportamenti gravemente contrari a detto principio vengono per lo più considerati dal Tribunale di Treviso ai fini dell’attribuzione esclusiva della responsabilità genitoriale sui figli ad un solo genitore.

Sotto il profilo processuale, prosegue la resistenza motivata a disporre l’audizione dei minori in sede giudiziale.

Si segnala la sentita necessità di attribuire alle statuizioni in materia genitoriale, contenute nella sentenza di primo grado, una stabilità che necessita del controllo nei tempi posteriori al giudizio, controllo che  viene demandato ai Servizi Sociali sotto la guida del Giudice Tutelare.
                                                          .

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 828/2016
Il Tribunale ha ritenuto contrario all’interesse della figlia minore un suo affidamento condiviso al padre, ed ha confermato l’affido esclusivo alla madre, in considerazione delle difficoltà rappresentate dalla minore a rapportarsi col padre, emerse sia in corso di C.T.U., che di presa in carico e monitoraggio della stessa avanti i Servizi Sociali; inoltre, sono state valutate le condizioni del genitore afflitto da dipendenza alcoolica con necessità di ricovero presso il CEIS di Treviso.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 934/2016
Nell’ipotesi in cui il padre, pur concorrendo al mantenimento dei figli, svolga attività stagionale presso località turistiche e veda la prole solo occasionalmente, durante i suoi rientri, sostanzialmente disinteressandosi  della cura ed assistenza dei minori, che gravano interamente a carico della madre, sussistono i presupposti per l’applicazione dell’affidamento cosiddetto “super esclusivo” che, a differenza di quello previsto dall’art. 337 quater c.c., “stabilisce che tutte le decisioni di maggior interesse per i minori relative all’istruzione, educazione, salute, scelta della residenza abituale, nonché relative alla straordinaria amministrazione, siano adottate dalla sola madre senza il preventivo accordo del padre”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 984/2016
Il Tribunale di Treviso ha disposto l’affido di due fratelli minori ai Servizi Sociali, con modalità diverse l’uno dall’altro, atteso il diverso coinvolgimento dei minori nel conflitto genitoriale e nel modo di rapportarsi ai genitori ed al fratello.
La suddetta pronuncia è rilevante per gli effetti oltre il giudizio (e quindi posteriori alla sentenza), in relazione agli oneri posti a carico dei Servizi Sociali: predisporre programmi di incontri con i genitori, vigilarne l’attuazione, vigilare sull’andamento dei percorsi psicoterapici di tutti i componenti dell’ex nucleo familiare, obbligo di trasmettere relazioni aggiornate al Giudice Tutelare.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1009/2016
Il Tribunale di Treviso ha disposto l’affidamento esclusivo del figlio minore in capo al padre, tenuto conto del “comportamento illegittimo della madre che ha sottratto ed arbitrariamente deciso di portare con sé all’estero il figlio minore quando aveva solo 33 mesi, impedendo da allora al padre di vederlo se non per brevi momenti nel 2009 e nel 2011. Il danno che con tale comportamento la madre ha causato al figlio privandolo della possibilità di crescere avendo a fianco la figura del padre; la decadenza dalla responsabilità genitoriale dichiarata dal Tribunale per i Minorenni di Venezia il (…); il totale disinteresse della resistente al rispetto delle sentenze sia italiane che slovacche”, circostanze tutte che hanno indotto il Giudice del divorzio a ritenere sussistenti i presupposti per l’affidamento esclusivo al padre.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1188/2016
Il regime di affidamento condiviso non può ritenersi precluso, di per sé, dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, ma solo ove nei confronti di uno degli stessi si accerti una condizione di carenza o inidoneità genitoriale.
L’audizione del figlio non può essere accolta, qualora abbia ad oggetto la richiesta di esplicitazione dei motivi per cui il minore rifiuta le visite di uno dei genitori, in quanto volta esclusivamente a coinvolgerlo nel conflitto genitoriale.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 284/2017
La richiesta di audizione del minore va disattesa: è pur vero che l’art. 337 octies c.c. impone tale ascolto diretto, tuttavia, nel caso di specie il figlio era già stato adeguatamente ascoltato sia dal Ctu che dal Neuropsichiatra infantile. Pertanto, un’ulteriore audizione è apparsa, oltre che assolutamente inutile a fronte di un adempimento svolto in modo particolarmente tecnico, anche pregiudizievole per il minore, che sarebbe stato costretto a subire un ulteriore stress, derivante proprio dal comparire avanti il Magistrato, con ragionevole riacutizzazione ed aggravamento del suo disagio.
Del resto, è presumibile ritenere che, se ascoltato XXX ripeterebbe anche al Giudice delegato o ai componenti del Collegio i suoi “desiderata” e cioè di rimanere con la madre continuando ad escludere la figura paterna.  Poiché come già sopra esaminato trattasi di propensioni, aspirazioni e desideri frutto di un conflitto di lealtà e il risultato di un processo simbiotico e di dipendenza dalla madre, ne va evidenziato il profilo non genuino, non libero e non autonomo, con la conseguenza che non rispondendo al superiore interesse del minore ma costituendo per lui fonte di conclamato danno, gli stessi non possono che essere disattesi”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 26/2017
Il Tribunale di Treviso, in sede di divorzio, ha confermato la richiesta congiunta dei genitori di affidamento condiviso dei figli, “anche se i minori avranno collocamento prevalente all’estero presso la madre (Giordania o Emirates) ed il padre rimarrà a vivere nello Stato italiano”.

SENTENZA TRIB. DI TREVISO N. 219/2017
Concorrono le condizioni per derogare al principio generale dell’affidamento condiviso nei confronti del genitore che, in costanza di matrimonio, abbandona definitivamente la famiglia per recarsi all’estero in cerca di occupazione lavorativa, senza più occuparsi sia sotto il profilo morale, ed anche materiale dei figli, disinteressandosi degli stessi (conforme sentenza n. 155/2017 pubbl. 24.01.17 e n. 237/17 pubbl. 01.02.17).

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 284/2017
In ipotesi di accertata diagnosi di Sindrome di Alienazione parentale (PAS) il Collegio aderisce alla “soluzione prospettata dal perito che seppur drammatica e apparentemente molto severa, rappresenta l’unica ipotizzabile in un’ottica “salvifica” per il minore e cioè l’affidamento esclusivo di XXX al padre, soggetto certamente dotato di capacità genitoriale, con un immediato allontanamento dalla casa materna e collocazione per un periodo di mesi sei, decorrenti dall’ingresso, presso la struttura che si individua nella Comunità WWW che a fronte della sua ubicazione (anche nelle succursali disponibili), dei servizi forniti, appare la più idonea ad ospitare XXX e a garantire il raggiungimento quotidiano della scuola di ZZZ frequentata dal minore e nel cui contesto lo stesso appare ben inserito, a suo agio ed appagato”.
La circostanza che XXX rifiuti il padre impedisce, allo stato, che il medesimo sia collocato presso di lui, mentre un soggiorno in un ambiente “neutro” permetterà allo stesso in quanto adeguatamente supportato e comunque munito di risorse personali per affrontare la situazione, di elaborare il suo atteggiamento oppositivo e di eliminazione della figura paterna e quindi di acquistare una dimensione di reale bigenitorialità”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1025/2017
In ipotesi di accertata ludopatia della madre collocataria della prole minore, l’assegno per il figlio non può comunque essere riscosso da soggetto diverso da costei, ma le problematiche del genitore giustificano la trasmissione degli atti alla competente Procura della Repubblica per l’attivazione di procedimento per la nomina di un Amministratore di sostegno.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1789/2017
Qualora nel corso del giudizio di separazione sia richiesta la modifica o la revoca di un provvedimento ablativo o modificativo della responsabilità genitoriale emesso dal Tribunale per i Minorenni nei confronti di un genitore, in ossequio al principio di concentrazione delle tutele, quale declinazione dell’art. 24 Cost., nonché degli artt. 6 e 13 CEDU, tale domanda dovrà essere esaminata e decisa dal Giudice ordinario investito della causa di separazione.
Tale soluzione può trovare applicazione in via analogica nel caso in cui nel corso del giudizio ex art. 150 cod. civ. sia proposta da parte di uno dei coniugi domanda di reintegrazione nella responsabilità genitoriale, atteso che tale ultima ipotesi presuppone comunque una richiesta di modifica del regime della responsabilità genitoriale disposto nel corso di separato giudizio”.

SENTENZA TRIB. TREVISO N. 1170/2018
La pronuncia di affidamento esclusivo alla madre si giustifica  alla luce dell’atteggiamento di disinteresse e chiusura del padre nei confronti del figlio minore, nonché per la sua mancata opposizione alla conferma della condizioni previste dalla sentenza di separazione.
Quanto alle modalità di frequentazione con il figlio, “il padre avrà facoltà di vederlo in spazio neutro, in presenza di un operatore, nei tempi di volta in volta definiti dal Consultorio Familiare competente”.
Dette conclusioni sono imposte anche dal comportamento del resistente che sin dall’anno 2013 risulta non abbia più contribuito all’assistenza morale e materiale dei figli, né abbia ritenuto di evidenziare le proprie ragioni costituendosi nel presente procedimento, comportamento valutabile ex art. 116, comma 2°, c.p.c.”.

 

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli