Competenza nei reclami dei provvedimenti del GT in materia di ADS: intervengono le Sezioni Unite

Premessa: Il problema affrontato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte  con decisione n.21985 del 30 luglio 2021, era stato oggetto di pronunce contrastanti sulle quali avevamo già richiamato l’attenzione. In particolare  avevamo segnalato la peculiarità di una decisione del Supremo Collegio (la numero 32409 del 2019) che si era posta in contrasto con i precedenti giurisprudenziali anticipando la linea oggi assunta dalla Sezioni Unite e   a novembre scorso Link al 9 novembre  davamo notizia della remissione alla SU proprio del caso ora deciso .

IL CASO. Tizio chiedeva al Tribunale di Siracusa la nomina di un  amministratore di sostegno allo zio e si proponeva come amministratore. Il Giudice Tutelare disponeva la misura di protezione ma  nel disaccordo delle parti sulla persona che avrebbe dovuto potuto assumere l’incarico nominava un terzo.

Tizio impugnava allora il decreto , per la parte in cui disponeva la nomina di un amministratore diverso dal reclamante avanti il Tribunale di Siracusa che declinava la sua competenza.

Il procedimento, veniva riassunto dal reclamante avanti la Corte d’Appello di Catania che sollevava conflitto negativo di competenza, ritenendo il provvedimento reclamato non di natura decisoria e quindi insuscettibile di reclamo innanzi la Corte stessa. Rilevava la Corte che il reclamo investiva solo la designazione dell’amministratore di sostegno e quindi competente a pronunciarsi sarebbe stato il Tribunale in composizione collegiale. Secondo la giurisprudenza di legittimità infatti è necessario distinguere tra i provvedimenti cosiddetti decisori di apertura e chiusura della misura di protezione suscettibili di incidere sullo status e per i quali è competente la Corte d’appello e i provvedimenti cosiddetti semplicemente gestori che attengono alle modalità di attuazione della misura per i quali è competente il Tribunale in composizione collegiale. La modifica della persona dell ‘ADS rientra pacificamente nei secondi perché non incide sullo status. Per la Corte quindi non era condivisibile la decisione del Tribunale di Siracusa la quale s fondava, nonostante la formale declaratoria di inammissibilità, su di una valutazione di incompetenza, che legittimava la Corte d’appello a richiedere d’ufficio il regolamento di competenza.

La sesta sezione civile con ordinanza interlocutoria del 26 agosto 2020  dispose  la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite poiché:

  • da un lato la questione relativa alla competenza a decidere sul reclamo avverso il decreto del GT in materia di ADS, è sempre stata tradizionalmente nel senso che la competenza della Corte d’appello ex art. 720 bic c.p.c. fosse limitata ai provvedimenti decisori spettando invece al Tribunale la competenza per i provvedimenti di carattere gestorio compresi quelli di sostituzione dell’amministratore;
  • dall’altro una recente decisione della Corte di cassazione era andata di contrario avviso, ritenendo che la tradizionale distinzione non potesse avere seguito a fronte della lettera della norma che indica con precisione la Corte d’appello quale giudice competente su tutti i reclami in materia.

Essendo quindi evidente il contrasto il Primo Presidente ha disposto, ai sensi dell’art. 374 c.p.c. comma 2 che sulla questione la Corte si pronunci a sezioni unite.

LA DECISIONE. Il Supremo collegio, dopo aver ripercorso approfonditamente l’istituto dell’amministrazione di sostegno introdotto dalla legge 6 del 2004 e le differenze con gli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione e richiamati tutti i propri precedenti giurisprudenziali in tema di reclamabilità dei provvedimenti del Giudice tutelare ha ancora una volta precisato la distinzione tra il carattere decisorio o ordinatorio dei provvedimenti del GT in tema di Ads ricordando che sulla scorta di tale distinzione, dopo l’introduzione dell’art. 720 bis cpc, l’orientamento tradizionale si era assestato nell’affermare la competenza a decidere sui reclami inerenti a decreti a carattere decisorio in capo alla Corte d’appello mentre per quelli aventi carattere ordinatorio la competenza restava in capo al Tribunale in composizione collegiale.

Secondo i sostenitori di questa tesi la lettura dell’u.c. dell’art. 720 bis c.p.c. (che stabilisce la ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dalla Corte in sede di reclamo) portava a questa chiara distinzione poiché solo i provvedimenti a carattere decisorio sono suscettibili di ricorso in cassazione. Tale scelta permetteva anche dei vantaggi pratici evitando che moltissimi provvedimenti fossero reclamabili in Corte con aggravio di tempi e costi processuali in una materia che andrebbe trattata con estrema celerità.

Come si è ricordato però con ordinanza n. 32409 del 2019 la Suprema Corte mutava orientamento stabilendo che non fosse necessario condurre alcuna indagine preventiva sul carattere del provvedimento in quanto il legislatore con l’introduzione dell’art. 720 bic c.p.c. aveva risolto la questione a monte assegnando la competenza alla Corte d’appello per qualsiasi reclamo a prescindere dal contenuto del provvedimento del GT: trattandosi di norma speciale rispetto all’art. 739 c.p.c. essa  doveva prevalere.

Le sezioni unite scelgono di aderire a questo nuovo corso ritenendo che la tesi finora prevalente, richiedendo un giudizio ex ante sulla natura del provvedimento reclamato, contrasti con il contenuto della norma di cui all’art. 720 bis c.p.c che, come abbiamo visto prevede quale unico giudice competente a decidere sui reclami avverso i provvedimenti del GT solo la Corte d’appello. Aderendo a questa interpretazione  si semplificano quei casi che, seguendo la precedente interpretazione, avrebbero portato ad una doppia impugnazione (in Corte e in Tribunale) tutte le volte che il provvedimento impugnato presenti  in parte contenuto decisorio e in parte gestorio.

La Corte di cassazione a sezione unite quindi detta il seguente principio di diritto:

i decreti del Giudice tutelare in materia di amministrazione di sostegno sono reclamabili ai sensi dell’art. 720 bis, comma 2 c.p.c. unicamente dinanzi alla Corte d’appello, quale che sia il loro contenuto (decisorio ovvero gestori).

La natura decisoria o gestoria assume rilievo solo in relazione alla ricorribilità per cassazione del provvedimento emesso dalla Corte d’appello in sede di reclamo.

 La Corte in applicazione a tale principio ha  dunque dichiarato la competenza della Corte d’appello di Catania per il reclamo proposto avverso il provvedimento del GT del Tribunale di Siracusa davanti alla quale ha rimesso le parti fissando il termine di tre mesi per la riassunzione.

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