Masse distinte... unica divisione?

Con la sentenza n. 15494/2019, depositata il 7.6.2019, la Corte di Cassazione (Sez. II Civ.) è intervenuta sul tema relativo alla divisione di beni provenienti da una comunione ereditaria e da una comunione ordinaria, stabilendo che senza il consenso di tutti i condividenti, non è possibile procedere ad un’unica divisione.

IL CASO. Tizio ha convenuto avanti il Tribunale di Bergamo i fratelli Caio e Sempronio, chiedendo fosse disposta la divisione dei beni pervenuti loro dalla successione del padre, nonché dei beni acquistati in comunione tra le parti, con due atti di compravendita datati 11.10.1961 e 13.4.1965.

I convenuti hanno aderito alla domanda di divisione. Il Tribunale ha disposto la chiamata in causa della moglie del defunto, nominata usufruttuaria di tutti i beni caduti in successione, con testamento 23.5.1958. Con sentenza non definitiva, il Tribunale ha dichiarato la validità del testamento e ha rimesso la causa in istruttoria per la divisione.

Con la sentenza definitiva, il Tribunale ha poi disposto la divisione, secondo il progetto divisionale redatto dal Consulente Tecnico, stabilendo i relativi conguagli tra i condividenti.

La pronuncia è stata parzialmente riformata in appello, in quanto la Corte d’appello di Brescia ha escluso che occorresse procedere alla formazione di masse distinte per i beni provenienti dalla successione ereditaria e per quelli acquistati in comunione ordinaria tra le parti, rilevando che la questione non era stata tempestivamente sollevata in primo grado e che l’appellante non aveva interesse a dolersene perché le quote divisionali erano state esattamente determinate.

LA SENTENZA. Per quello che rileva ai fini del presente commento, la Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso relativo alla violazione degli artt. 713 e 720 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., I° comma, n. 3, nonché in relazione all’art. 360 c.p.c., I° comma, n. 4. Il ricorrente aveva sostenuto che, nel procedere alla divisione, occorreva tenere distinti i beni acquistati in comunione ordinaria con i rogiti 11.10.1961 e 13.4.1965 da quelli provenienti dalla successione paterna, non potendosi unificare le due masse senza il consenso di tutti i condividenti, espresso in forma scritta.

Nell’accogliere l’indicato motivo di ricorso, gli Ermellini hanno affermato che la domanda di divisione proposta dall’attore in primo grado riguardava sia i beni pervenuti dalla successione paterna che quelli acquistati in comunione ordinaria. Di conseguenza si era in presenza di

masse fondate su titoli diversi che in sede di divisione non potevano essere unificate.

Nella motivazione la Suprema Corte ha rilevato che

è orientamento costante quello secondo cui, quando i beni in godimento comune provengono da titoli diversi, non si realizza un’unica comunione, ma tante comunioni quante sono i titoli di provenienza dei beni,

corrispondendo, quindi, alla pluralità di titoli una pluralità di masse, ciascuna delle quali costituisce un’entità patrimoniale a sé stante, nella quale ogni condividente deve poter far valere i propri diritti indipendentemente da quelli che gli competono sulle altre masse.

Nell’ambito di ciascuna massa, inoltre, debbono trovare soluzione i problemi relativi alla formazione dei lotti ed alla comoda divisione dei beni immobili che vi sono inclusi (Cass. civ. nn. 27645/2018; 2231/19885).

La Suprema Corte ha altresì affermato che

la possibilità di procedere ad un’unica divisione in presenza di masse distinte esige il consenso di tutti i condividenti,

che deve trovare titolo in uno specifico negozio (che, ove riguardante beni immobili, deve rivestire la forma scritta ad substantiam: Cass. civ. n. 314/2009), con il quale si attui il conferimento delle singole comunioni in una comunione unica.

In difetto, la parte che non si sia opposta alla domanda di divisione sin dal primo grado, può sollevare la questione in grado di appello (Cass. civ. n. 5798/1992).

La Cassazione ha quindi concluso nel senso che il Giudice di merito avrebbe dovuto rilevare che i beni da dividere provenivano da titoli diversi e che nessun consenso scritto era stato prestato dalle parti affinché si procedesse ad un’unica divisione, non potendo giudicare inammissibili le contestazioni sollevate dal ricorrente, dato che – peraltro – il giudizio era stato proposto con citazione notificata in data 8.9.1987 e non erano comunque operanti le preclusioni introdotte dalla L. n. 353 del 1990 (le cui disposizioni, relativamente alla nuova disciplina del processo di cognizione, sia in primo grado di appello, sono applicabili ai soli processi radicati a far data dal 30.4.1995).  

 

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