L’ascolto del minore ultradodicenne o infradodicenne capace di discernimento integra un obbligo tendenzialmente inderogabile del giudice (ancor più pregnante in caso di azioni di status)

IL CASO. La Corte d’appello di Torino, adita da un padre che chiedeva la riforma della sentenza di primo che aveva accolto la domanda di disconoscimento di paternità promossa dal curatore speciale del figlio minore, confermava la pronuncia del giudice di prime cure, fondata sulle risultanze di una CTU genetica. 

Avverso la decisione proponeva ricorso per cassazione il padre, lamentando: con il primo motivo, l’omesso esame della sentenza di separazione e delle relazioni dei Servizi Sociali e del Servizio di neuropsichiatria infantile, dalle quali emergeva, a suo dire, l’interesse del figlio ad essere collocato presso il padre ed il miglioramento delle relazioni padre-figlio; con il secondo motivo, la violazione del disposto dell’art. 315 bis c.c. per non essersi provveduto nel corso del giudizio all’audizione del minore; con il terzo motivo, la carenza di interesse del minore ad agire contro il padre per ottenere una pronuncia di disconoscimento ed a conoscere le proprie origini biologiche, stante il fortissimo legame affettivo con il ricorrente.

Resistevano con controricorso la madre ed il curatore speciale del minore, il quale evidenziava come, nelle more, il bambino fosse stato riconosciuto dal padre naturale ed avesse acquisito il cognome di costui.

LA DECISIONE. Con ordinanza n. 28521 del 6 novembre 2019, la Suprema Corte accoglieva il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbite le ulteriori ragioni di doglianza, e cassava quindi la pronuncia impugnata con rinvio al giudice d’appello.

Ad opinione dei giudici di Piazza Cavour, infatti, non risultava condivisibile la scelta - adottata in primo grado e confermata in appello - di non disporre l’audizione del minore in ragione della dubbia capacità di discernimento di quest’ultimo e dell’opportunità di non minare la sua stabilità, stanti il disturbo nel linguaggio del piccolo, la difficoltà a parlare del proprio ambiente familiare e della figura materna, la manipolazione operata dal padre sul minore e l’esaustività delle relazioni dei servizi acquisite agli atti.

La decisione in esame ha fornito ai giudici di legittimità l’occasione per ribadire la natura obbligatoria e tendenzialmente inderogabile dell’ascolto del minore, omettibile unicamente in caso di minore infradodicenne di cui sia certa l’incapacità di discernimento (e non, come nel caso di specie, quando vi sia un semplice dubbio al riguardo), ovvero in presenza di minore ultradodicenne per il quale sussistano particolari ragioni che la sconsigliano, specificatamente individuate ed indicate dal giudice e comunque non identificabili – come invece era avvenuto nel caso di specie - in mere ragioni di opportunità connesse alla sofferenza psicologica, alla difficoltà del minore di parlare della situazione familiare, all’esistenza di relazioni dei servizi già acquisite ed all’azione manipolativa eseguita dal padre. 

Tale ascolto costituisce, infatti, un “diritto assoluto del minore”, che ne garantisce in via primaria la partecipazione ai procedimenti che lo riguardano, consentendo al contempo al giudice di verificare direttamente le opinioni e la volontà del minore stesso, ed è pertanto “ancor più pregnante in tema di azioni di status, quale quella di disconoscimento della paternità, ove il minore è parte processuale che – anche ove sia promotore del giudizio (…) - non agisce personalmente, ma a mezzo del curatore speciale”.

La pronuncia in commento chiarisce altresì come, pur potendo il giudice delegare ad esperti l’attività di ascolto,

tale audizione delegata non possa ritenersi integrata nell’ipotesi in cui il minore sia stato semplicemente udito da soggetti esterni (quali, ad esempio, i servizi sociali) nell’ambito della loro ordinaria attività, con successiva acquisizione della relazione al fascicolo processuale.
 

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