Mantenimento per il figlio maggiorenne: un importo elevato è diseducativo?

Con la recente ordinanza n.2020/2021 la Corte di Cassazione ha ribadito che la tutela dell’interesse morale del figlio, minorenne o maggiorenne non ancora autosufficiente, costituisce il fine che deve ispirare l’esercizio della responsabilità genitoriale ed altresì ogni provvedimento giudiziale riguardante i figli anche con riferimento alla quantificazione del contributo al mantenimento, in modo da consentire ogni opportunità di crescita sociale e professionale del figlio, ma non certo una ingiustificata retrocessione delle condizioni di vita materiale.   
IL CASO – Con ricorso in Cassazione, il padre ricco e divorziato, chiedeva la riforma della sentenza di secondo grado che, a conferma della sentenza del locale Tribunale, aveva rigettato la domanda di riduzione dell’assegno divorzile riconosciuto a favore dell’ex moglie in € 1.000,00 mensili e dei figli in € 3.500,00, di cui € 2.000,00 da versare alla ex moglie ed € 750,00 ciascuno, direttamente ai figli.
In primo luogo l’ex marito riteneva non più dovuto l’assegno divorzile poiché l’ex moglie aveva raggiunto, nel tempo, una sua indipendenza economica ed aveva instaurato una stabile convivenza con le caratteristiche di una famiglia di fatto.
Il ricorrente lamentava inoltre che la Corte d’appello non aveva tenuto in considerazione la contrazione della sua capacità economica e quindi una sensibile riduzione dei suoi redditi.
Con il terzo motivo il padre denunciava la violazione degli artt. 147 e 315-bis c.p.c., in quanto la misura del contributo per il mantenimento dei figli, confermata nella sentenza della Corte d’appello sarebbe “contraria alle previsioni di legge, esorbitante e dannosa per i figli, resi, in tal modo, incapaci di adeguarsi ad un diverso e inferiore tenore di vita quando avrebbero trovato un lavoro”.
La Suprema Corte accoglieva il primo motivo di ricorso, ritenendo che, riguardo all’assegno divorzile, i giudici di merito non avevano fatto applicazione dei principi ispiratori delle più recenti pronunzie, divenute “integrative del diritto vivente”, in particolare che, in ragione della natura perequativa-compensativa da attribuire all’assegno divorzile, si deve tener conto nella sua quantificazione del contributo fornito dall’ex coniuge alla realizzazione della vita familiare  e non invece della ricomposizione del tenore di vita endoconiugale.
La Corte ha invece ritenuto infondati i motivi riguardanti l’assegno corrisposto per contribuire al mantenimento dei figli; in particolare ha chiarito che “non si può far rientrare tra i diretti parametri di determinazione del quantum dell’assegno di contributo, alla cui corresponsione i genitori sono tenuti per il mantenimento della prole, l’interesse morale del figlio”.
La normativa sulla determinazione e quantificazione dell’assegno di mantenimento di cui all’art.337-ter, quarto comma c.c, infatti, fa riferimento alle esigenze attuali del figlio, al tenore di vita goduto durante la convivenza con entrambi i genitori, al tempo di permanenza presso ciascuno di loro e alle risorse economiche di entrambi, mentre “l’interesse morale è canone che nella sua immediata portata resta estraneo alla previsione di cui all’art.337 ter, quarto comma c.c.”. 
Dopo questa premessa, la Corte chiarisce che “l’interesse morale del figlio, minorenne o maggiorenne non autosufficiente, torna a valere per una lettura di sistema in cui, specularmente fissati il dovere dei genitori ed il diritto del figlio, rispettivamente, di educare e di essere educato, di assistere moralmente e di essere assistito moralmente, nel rispetto di capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio stesso (artt.147, 315-bis, primo e secondo comma, 337-ter, primo e secondo comma c.c.) l’interesse diviene, nella sua centralità, il fine destinato ad ispirare l’esercizio della responsabilità genitoriale e, comunque, ogni provvedimento giudiziale tanto in ipotesi di permanenza del vincolo coniugale che di suo allentamento, scioglimento o caducazione o, ancora, anche rispetto ai figli di genitori non coniugati, per contenuti patrimoniali o meno”. 

La Corte così conclude: “è infondato quindi il parametro dell’interesse morale del figlio declinato in ricorso quale ragione per ottenere dal genitore onerato la riduzione dell’ammontare dell’assegno di contributo al mantenimento e diviene inammissibile perché non conducente né alimentato di evidenze decisive prospettate, ma omesse dal giudice, nella parte in cui quel quantum possa condurre a sicuri fatti diseducativi”.

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