La pregiudizialità dell’azione di status rispetto all’azione di regresso del genitore

Massimo Osler, Avvocato in Padova

Con ordinanza n. 16561/2020, depositata in data 31.7.2020, la Corte di Cassazione ha confermato che, nel caso in cui un solo genitore abbia riconosciuto il figlio e lo abbia mantenuto in via esclusiva, il diritto di questi al recupero pro quota delle somme che sarebbero state dovute dall’altro genitore si prescrive nel termine ordinario di dieci anni che decorre non dall’effettuazione della singola spesa, ma dal passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della filiazione.
La Corte precisa, altresì, che, in assenza del predetto accertamento formale, l’azione di rimborso non potrà essere esperita, fatto salvo il caso in cui venga proposta unitamente alla domanda di dichiarazione giudiziale di filiazione. Tuttavia, anche in tale ipotesi, “l'azione serve alla precostituzione del titolo, il quale è comunque e sempre eseguibile soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della paternità naturale”.
Tale ricostruzione presenta alcune problematiche.
In primo luogo, essa non sembra coerente col principio secondo cui gli obblighi genitoriali, tra i quali quello di mantenimento, sorgono per il solo fatto materiale del concepimento e della nascita e non per effetto del passaggio in giudicato del provvedimento di accertamento sullo status. Dunque, se è vero che gli obblighi genitoriali, tra i quali quello di mantenimento, sorgono per il fatto materiale del concepimento e della nascita, allora l’esercizio dell’azione di regresso da parte del genitore dovrebbe potersi esercitare a prescindere da un provvedimento di accertamento sullo status.
In secondo luogo, il predetto orientamento porta ad escludere il diritto al rimborso pro quota nei confronti del genitore adempiente in tutte le ipotesi in cui non sia possibile (o non si voglia) ottenere una pronuncia formale sullo status. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il figlio maggiorenne decida di non promuovere l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o a quello che, avendo compiuto i 14 anni, non presti il consenso al riconoscimento tardivo. 
L’ordinanza in commento affronta la prima questione confermando che il conflitto tra i due principi (obbligazioni nascenti dalla nascita, ma diritto di rimborso solo in presenza di accertamento formale della filiazione) non può che risolversi nel senso sopra richiamato, ovvero attuando un bilanciamento tra i due interessi coinvolti, rappresentati, da un lato, dall'esigenza di favorire il genitore adempiente e, dall’altro, dalla necessità di garantire la certezza dei rapporti di status.
La Corte, quindi, insiste nel ritenere che l’accertamento formale di status costituisca il presupposto necessario per determinare l’obbligo di adempimento, in quanto è “condizione di certezza” del rapporto giuridico, che rileva “onde suggellare l'obbligazione di mantenimento all'esterno del rapporto”. 

L'esercizio dei diritti connessi allo status di figlio non può quindi prescindere dall'accertamento giudiziale o dal riconoscimento effettuato dal genitore, in quanto la sentenza che dichiara giudizialmente la paternità o maternità, attributiva di uno status e dei diritti ad esso connessi, sarebbe in realtà da qualificarsi come costitutiva (e non di mero accertamento), in quanto senza di essa lo status di figlio non sorge e non vi può essere rivendicazione utile dei diritti che a tale status si accompagnano, con la precisazione che il godimento dei relativi diritti retroagisce alla data della nascita (Cass. civ. n. 10124/2004 e Cass. civ. n. 23596/2006).

L’effetto del bilanciamento reca con sé la conseguenza di subordinare il diritto al rimborso al presupposto giuridico dell’accertamento, ma comporta un vantaggio per il genitore adempiente, in quanto l’ordinaria prescrizione decennale per l’azione di regresso non decorre - come di regola - dalla singola spesa effettuata, bensì dal passaggio in giudicato della sentenza di dichiarazione giudiziale di filiazione.
Tale impostazione è del resto coerente con il sistema. Si pensi all’ipotesi prevista dall’art. 480 c.c., il quale dispone che il termine decennale per l’accettazione dell'eredità decorra, per i figli non riconosciuti, dal passaggio in giudicato della sentenza che accerta la filiazione e non dall’apertura della successione.
L’ordinanza in commento non affronta la seconda questione, relativa alle ipotesi di diritto al rimborso a favore del genitore adempiente in assenza di riconoscimento. 
Sul punto si richiama, per completezza, la tesi formulata dal Tribunale di Roma con sentenza n. 7400/2014.
Il Tribunale di Roma, contrariamente a quanto argomentato dall’ordinanza in commento, afferma il diritto del genitore adempiente ad ottenere dall’altro genitore il rimborso pro quota delle spese di mantenimento del figlio, a prescindere da una pronuncia sullo status passata in giudicato. Ne consegue che la relativa azione di regresso possa essere oggetto di un giudizio autonomo, nel quale il fatto della procreazione venga accertato - in via incidentale o con efficacia di giudicato - solo qualora il presunto genitore convenuto contesti il rapporto di filiazione. 
A sostegno di tale interpretazione, il Tribunale osserva che vi sono altre ipotesi nell’ordinamento che prevedono la possibilità per il figlio non riconosciuto di esercitare i suoi diritti nei confronti del genitore, nell’ambito delle quali l’esigenza della certezza del rapporto di filiazione è soddisfatta attraverso un mero accertamento incidenter tantum.   
Si pensi, ad esempio, all'art. 279 c.c., il cui dettato - interpretato alla luce dell’art. 30 Cost. e del diritto internazionale - attribuisce al figlio, una volta accertato incidenter tantum il rapporto materiale di filiazione, il diritto al mantenimento, all'educazione ed all'istruzione, quand'anche non sia stato riconosciuto formalmente e, quindi, indipendentemente dalla qualifica formale dello status. 

Dunque, se per il figlio è sufficiente il fatto materiale della procreazione, seppur accertato in via incidentale, a costituire l'antecedente logico-giuridico del diritto al mantenimento, indipendentemente dalla qualifica formale, non si comprende perché tale fatto, alla luce di una lettura estensiva dell’art. 279 c.c., orientata dal tenore dell'art. 30 Cost., non possa consentire tale possibilità anche al genitore adempiente, al fine di consentirgli il rimborso pro quota di quanto versato in via esclusiva per il mantenimento del figlio. 

Se, pertanto, il diritto al rimborso non fosse subordinato al presupposto giuridico dell’accertamento di status, come ipotizzato dal Tribunale di Roma, non vi sarebbe ragione di attribuire un vantaggio al genitore adempiente e, quindi, la prescrizione dell'azione di regresso rimarrebbe nell’alveo della disciplina ordinaria, con la conseguenza che il termine di prescrizione decennale decorrerebbe da ogni singola spesa effettuata.
Secondo il Tribunale di Roma, tale ricostruzione sarebbe più coerente al sistema, in quanto consentirebbe di tutelare il genitore adempiente anche nei  “(…) casi in cui siano prima la madre e poi il figlio (compiuti i 14 anni) a ritenere contrario ai propri interessi il riconoscimento o la pronuncia sullo status, evitando così di lasciare in questa materia pericolosi vuoti di tutela”.

Allegati

Ok
Questo website usa solamente cookies tecnici per il suo funzionamento. Maggiori dettagli