Tik Tok, a rischio la privacy dei minori: il Garante privacy blocca il social

di Francesca Zanovello, Avvocato in Vicenza

Il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento n. 20 del 22 gennaio 2021 – doc. web n. 9524194 (consultabile sul sito del Garante al seguente link: https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9524194 ) ha disposto nei confronti di Tik Tok il blocco immediato dell'uso dei dati degli utenti per i quali non sia stata accertata con sicurezza l'età anagrafica.
L'Autorità garante ha così deciso di intervenire in via d'urgenza a seguito della drammatica vicenda della bambina di 10 anni di Palermo, morta nel bagno di casa mentre simulava il soffocamento, si suppone per un’assurda sfida online su Tik Tok, social network molto frequentato dai più giovani, ma che dovrebbe consentire l’accesso solo a chi ha almeno l’età minima di 13 anni, secondo la legge americana applicabile (il Children's Online Privacy Protection Act).
È importante infatti sottolineare come vi sia una scissione tra consenso al trattamento dei dati personali e consenso contrattuale dall’altro.
L’art. 8 del reg. UE 2016/679 fissa, con esclusivo riguardo ai servizi offerti dalle società dell’informazione (quindi i social network), l’età minima di 16 anni per prestare il consenso al trattamento dei dati personali. In ogni caso, lo stesso art. 8, par. 3, precisa che la regola sul consenso non pregiudica le disposizioni generali del diritto dei contratti degli Stati membri, ossia le norme sulla validità, formazione, efficacia del contratto rispetto al minore. 
Il legislatore italiano ha poi deciso, introducendo l’art. 2-quinquies del Codice privacy (con d.lgs. n. 101 del 2018) ed esercitando quel margine di discrezionalità concessogli dal regolamento, di abbassare a 14 anni l’età minima per prestare il consenso informato, scegliendo così di ridurre anche la soglia di protezione del minore proprio nel mondo digitale, laddove la sua vulnerabilità è maggiore.
Il triste episodio di Palermo, nello sgomento generale, porta nuovamente a riflettere su come l’agevole accesso ai social da parte dei giovanissimi ponga a rischio non solo la loro privacy, ma anche la loro persona e fa riemergere la questione, già ampiamente nota e dibattuta, dell’età minima per iscriversi, oltreché quella delle modalità adeguate da adottare per accertarla con sicurezza.
L’intervento in via d’urgenza del Garante privacy è un chiaro segnale di come il problema non possa più essere trascurato.
Già con la nota n. 47853 del 15 dicembre 2020 l’Autorità garante, nell’aprire un formale procedimento nei confronti di Tik Tok, contestava alla Società la presunta violazione di alcune disposizioni del Regolamento, rinvenendo forti criticità con riguardo a una pluralità di profili quali: la corretta base giuridica applicata al trattamento dei dati personali dei suoi utenti, le modalità di rilascio dell’informativa, il trasferimento dei dati all’estero, l’indeterminatezza del periodo di conservazione dei dati, l’osservanza dei principi di privacy by design e by default e, soprattutto, l’inadeguatezza delle forme previste per verificare l’età anagrafica degli utenti, con particolare riferimento ai minori.
Proprio relativamente a quest’ultimo aspetto, veniva contestato al social network che le modalità di iscrizione non tutelavano adeguatamente i giovanissimi. Il divieto di iscrizione al di sotto dei 13 anni risultava infatti facilmente aggirabile utilizzando una data di nascita falsa. Tik Tok, di conseguenza, non impediva ai più piccoli l’accesso, né verificava che venissero rispettate le norme sulla privacy italiane, ossia il compimento dei 14 anni per esprimere il consenso al trattamento dei dati in relazione all’offerta diretta dei servizi della società dell’informazione.
Il social non adottava neppure adeguate garanzie con riguardo all’informativa da rilasciare agli utenti più giovani; questa era infatti standardizzata e non prendeva in considerazione la condizione dei minori, nonostante la necessità di creare un’apposita sezione dedicata ai più piccoli, scritta con un linguaggio semplificato e chiaro, mettendo ben in evidenza i potenziali rischi.
Il tutto aggravato dalla preimpostazione del profilo dell’utente come pubblico, in tal modo consentendo la massima visibilità e divulgazione dei contenuti anche relativi ai minori.
In attesa di ricevere il riscontro richiesto con l’atto di contestazione, l’Autorità, mossa anche dalla gravità del riportato fatto di cronaca, che ha visto vittima dei social una bambina di 10 anni, si è ulteriormente attivata con il provvedimento n. 20 del 22 gennaio 2021, per assicurare immediata tutela ai minori iscritti a Tik Tok.

Nella specie, il Garante ha disposto “nei confronti di Tik Tok la misura della limitazione provvisoria del trattamento, vietando l’ulteriore trattamento dei dati degli utenti che si trovano sul territorio italiano per i quali non vi sia assoluta certezza dell’età e, conseguentemente, del rispetto delle disposizioni collegate al requisito anagrafico”.
Il provvedimento del Garante non può che essere un primo passo verso una maggior protezione dei minori in rete. 

Ancorché internet rappresenti una risorsa preziosa per i ragazzi, comunque i suoi rischi sono insidiosi. Fondamentale diventa allora il ruolo dei genitori, non solo nel monitorare l’uso delle nuove tecnologie da parte dei figli e i comportamenti da loro tenuti nel mondo virtuale, ma anche nell’impartire un’adeguata educazione digitale (cfr. A. Thiene, Gioventù bruciata online: quale responsabilità per i genitori?, in Annoni-Thiene, Minori e privacy. La tutela dei dati personali dei bambini e degli adolescenti alla luce del Regolamento (UE) 2016/679, Napoli, 2019). Aspetto quest’ultimo che rende centrale la partecipazione e il supporto delle scuole come messo in luce già dalla l. n. 71 del 29 maggio 2017 contro il cyberbullismo.
Ciò non toglie che l’accesso al mondo virtuale da parte dei minori debba essere puntualmente regolamentato e i controlli sull’età dell’utente debbano avvenire in modo rigoroso da parte di chi fornisce determinati servizi.

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