I Protocolli dei Tribunali del Veneto

Il Veneto può certamente essere annoverato tra le Regioni più virtuose per quanto riguarda la sensibilità alle problematiche derivanti dalla distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie per i figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, tanto che, ad esclusione dei Tribunali di Belluno e Rovigo, gli altri Tribunali si sono dotati (mediante accordo tra Magistratura e Consigli dell’Ordine) di Protocolli ad hoc, alcuni più dettagliati e puntuali altri, a dire il vero, più generici.  
La loro comparazione evidenzia alcune questioni che meritano di essere segnalate.
Anzitutto, solamente il Protocollo di Padova è un documento autonomo, a sé stante, sottoscritto il 17.1.2017, mentre gli altri sono inseriti nel più ampio Protocollo per le udienze, o per il processo, in materia di separazioni e divorzi dei rispettivi Tribunali.
Mantenimento ordinario: solamente i Protocolli di Vicenza, Treviso e Padova danno un contenuto specifico a questa tipologia di spese, indicando specificamente in maniera quasi sovrapponibile, ad esempio: vitto, abbigliamento, contributo per le spese di abitazione, medicinali da banco, ecc.
Mantenimento straordinario: ad eccezione del Protocollo di Venezia, gli altri Protocolli veneti danno un contenuto a tale categoria in maniera più o meno dettagliata.
Il più carente, sotto questo profilo, è quello di Verona che le distingue solo per categorie generali le spese straordinarie, suddividendole in medico-sanitarie, scolastiche, parascolastiche, extrascolastiche e rinviando alla diligenza dei difensori che nei loro scritti dovranno provvedere ad una più specifica connotazione delle singole spese concernenti tali categorie.
Padova, Treviso e Vicenza ne danno, invece, un’indicazione assai puntuale e quasi sovrapponibile (es. tasse scolastiche per iscrizioni a scuole pubbliche o private, gite scolastiche con pernottamento, attività sportiva, corsi di istruzione, spese per interventi chirurgici, odontoiatrici ecc.), salvo le spese per il trasporto pubblico che Padova non indica tra le spese straordinarie, mentre Vicenza invece le qualifica come tali se sostenute per frequentare la scuola, e Treviso solo in caso di trasporto extraurbano.
Il Protocollo di Padova, in particolare, è l’unico che, prima di procedere ad una puntuale elencazione, indica i criteri generali caratterizzanti una spesa straordinaria, ribadendo i caratteri dell’imprevedibilità, della rilevanza e della saltuarietà già individuati dalla Corte di Cassazione; tuttavia, come si può desumere dalla lettura delle singole voci di spesa, tali criteri non debbono necessariamente concorrere, ma risultano alternativi.
Il Protocollo del Tribunale di Venezia, assai carente, si limita a richiedere agli avvocati che, nei loro atti, espongano e documentino, quali sono le spese ulteriori rispetto al contributo mensile di cui viene fatta richiesta.
Accordo sulle spese straordinarie: i Protocolli di Venezia e Verona nulla prevedono relativamente alle modalità di raggiungimento dell’accordo tra genitori in ordine alle spese straordinarie da affrontare per i figli.
Vicenza, Treviso e Padova, fatte salve diverse modalità concordate tra i genitori, prevedono una comunicazione scritta da parte del genitore che intende affrontare la spesa e la necessità di risposta entro 15 giorni (10 per Treviso), attribuendo al silenzio protrattosi oltre detto termine il significato di un assenso alla spesa in questione.
Una volta raggiunto l’accordo, il Protocollo di Vicenza prevede altresì che il genitore che le ha anticipate invii all’altro, con cadenza almeno bimestrale, il relativo conto e la documentazione di spesa, stabilendo che quest’ultimo dovrà provvedere al rimborso entro 15 giorni dalla richiesta.
Spese straordinarie che non necessitano di preventivo accordo: Il Protocollo di Verona  riconosce non necessario l’accordo solamente in caso di spese medico-sanitarie urgenti, fermo restando il rispetto della reciproca informazione.
Vicenza, Padova e Treviso sul punto contemplano soluzioni più articolate, ammettendo più ipotesi di spese straordinarie per cui non è necessario un preventivo accordo (in linea con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità che valorizza la preminenza delle scelte di maggior interesse per il minore), seppur in alcuni casi non coincidenti.
Tutti, ad esempio, ritengono non necessario un preventivo accordo in caso di visite specialistiche prescritte dal medico curante, farmaci e presidi prescritti dal medico curante, ticket sanitari, spese per uno sport e relativa attrezzatura (purché sostenibile in rapporto alle capacità economiche dell’obbligato), libri di testo richiesti dalla scuola e altre simili.
Diversamente i Protocolli di Padova e Vicenza per le tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici non richiedono il preventivo accordo mentre per il Protocollo di Treviso questo è necessario a meno che non si tratti di corsi o scuole già frequentate dai figli prima della crisi coniugale dei genitori.
Per Treviso le spese mediche (es. analisi mediche) o sportive che non superino euro 50 mensili non necessitano di concertazione, mentre per Padova prescindono dall’accordo le cure dentistiche entro una spesa annua complessiva di euro 500 da ripartirsi trai genitori. Per Vicenza non serve preventivo accordo per la baby-sitter in caso di malattia della prole o del genitore affidatario e per centri-vacanza, soggiorni estivi a iniziativa di parrocchie o enti analoghi.
Onere della prova: tutti i Protocolli, tranne quello di Verona, prevedono la necessità di prova documentale per poter chiedere il rimborso pro quota della spesa straordinaria anticipata.   
Indicazione forfettaria delle spese straordinarie: pur essendosi più volte espressa la Suprema Corte contro la possibilità di una previsione forfettaria delle spese straordinarie, in quanto potrebbe verificarsi un grave nocumento nei confronti del minore che potrebbe essere privato di cure necessarie e di altri indispensabili attenzioni, solo il Protocollo di Verona, coraggiosamente e forse e realisticamente, la ammette nel caso si rendesse opportuno evitare un’eccessiva conflittualità tra le parti.
Assegno per il nucleo familiare (cd. assegni familiari): solo il Protocollo di Verona se ne occupa, auspicando che i difensori delle parti, in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto, diano atto del relativo accordo, in modo che l’erogazione di tali assegni al beneficiario così designato possa decorrere retroattivo dalla data dell’omologa o della sentenza e non successivamente al momento della presentazione dello stato famiglia modificatosi.
Infine, va sottolineato che nei provvedimenti dei Tribunali di Padova, Vicenza e Treviso, avendo i rispettivi Protocolli dato indicazioni abbastanza dettagliate su quali spese siano ordinarie e quali straordinarie, seppur nell’evidente impossibilità di stilare un elenco esaustivo, troviamo il richiamo espresso a tali accordi, ai quali si rinvia per relationem.
 
 
    

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