Prassi giurisprudenziale in ordine alle spese straordinarie per i figli e Protocolli d’intesa come strumenti deflattivi del contenzioso

Scopo di questo numero speciale della newsletter di APF è quello di fornire una guida pratica al lettore, seppure senza pretese di esaustività, per orientarsi in materia di spese straordinarie da sostenere per i figli, mediante l’analisi degli appositi Protocolli d’intesa concordati nei Tribunali del Veneto, del Friuli Venezia Giulia ed in altri Tribunali, con uno sguardo anche alle recenti Linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense.
Le spese straordinarie per i figli minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, per le quali il genitore che le ha anticipate ha diritto di regresso, pro quota, dall’altro genitore, è tema di grande attualità, ma, soprattutto, di notevole complessità e conflittualità.
La difficoltà nasce dall’inesistenza di una nozione di “spese ordinarie” e “spese straordinarie” ricavabile dall’ordinamento, vuoto normativo al quale negli anni ha sopperito la giurisprudenza di legittimità, tracciando i caratteri generali di tali diversi tipi di spese e delineando alcuni criteri distintivi che, tuttavia, avendo contorni alquanti sfumati, non sempre sono stati in grado di dirimere la conflittualità tra i genitori su questo tema.      In sintesi, per la Suprema Corte sono spese ordinarie quelle relative al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana della persona normale, o di una particolare persona, e le spese ad esse immediatamente propedeutiche e consequenziali; sono, invece, straordinarie le spese connotate dal carattere dell’imprevedibilità, della saltuarietà e della rilevanza, ma non è pacifico se tali requisiti debbano coesistere o se possano essere alternativi.
Molte le problematiche e i quesiti, dunque, che sorgono in ambito di spese straordinarie, fra i quali: 1) la loro individuazione; 2) l’individuazione di quelle che necessitano, perché si possa esercitare il diritto di regresso, del preventivo accordo tra i genitori debitori in solido ed, eventualmente, la rilevanza positiva del silenzio  di uno di essi; 3) la consistenza dell’onere della prova in ordine agli esborsi sostenuti dal genitore che le ha anticipate.
Nel silenzio normativo la giurisprudenza dei Tribunali di merito spesso, soprattutto in passato, non è stata omogenea, rendendo difficilmente pronosticabile l’esito di un giudizio in merito al rimborso di tali spese. Proprio per questo motivo, negli ultimi anni, con lo scopo di dare uniformità alle decisioni, si è sempre più diffusa la prassi di elaborare dei Protocolli condivisi dagli Ordini degli Avvocati e dai Magistrati presso i vari Tribunali.      
Purtroppo i Tribunali che beneficiano di un Protocollo sono ancora pochi. Per questa ragione, nella seduta del 14 luglio 2017, il Consiglio Nazionale Forense ha approvato le “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” che, nel successivo mese di novembre, sono state inviate a tutti i Presidenti degli Ordini degli Avvocati, con l’intento di facilitare la conclusione di eventuali Protocolli con la magistratura a livello territoriale.
In tal modo si cerca non solo di diffondere la “prassi virtuosa” del Protocollo, ma, soprattutto, di ottenere il più possibile una disciplina omogenea delle spese straordinarie in tutto il territorio nazionale, con lo scopo di ridurre la conflittualità fra genitori e, conseguentemente, il contenzioso.
La finalità deflattiva dei Protocolli dovuta alla prevedibilità dell’esito del giudizio fa sì che, pur nelle loro specifiche diversità, essi siano accomunati dalla ricerca di risposte il più possibile precise e chiare in ordine ai quesiti più sopra esposti.
In linea generale essi prevedono:
- l’individuazione di criteri distintivi tra spese ordinarie e spese straordinarie e, tra queste ultime, la distinzione tra quelle che necessitano di un preventivo accordo e quelle che non lo richiedono;
- l’individuazione specifica di spese sussumibili in questa ultima categoria;
- la predisposizione di una “procedura” per la formazione dell’accordo, per quelle spese che lo richiedono, che va dalla comunicazione, con diverse modalità, ma sempre in forma scritta, da parte del genitore che intende sostenerle alla previsione di un termine entro cui il destinatario deve comunicare la propria posizione, fino al significato di consenso da attribuire al silenzio protratto oltre un certo termine;
- la previsione dell’onere della prova a carico del genitore che intende agire in regresso, prescrivendo che questi debba provare sempre documentalmente di aver sostenuto la spesa straordinaria per la quale agisce.
Va precisato, infine, che il Protocollo ha la natura giuridica di un accordo convenzionalmente obbligatorio solo per chi vi aderisce ed ha la funzione, in prospettiva, di limitare i dissidi tra le parti.
E’ ovvio che, al di là di questo ambito, esso non ha efficacia vincolante e perciò, ove non accettato o ove non assunto (sedi giudiziarie che ne sono prive), rimane un documento cui ci si può riferire sollecitando il Giudice a valorizzarlo nella decisione.
 

   

 

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