In tema di autenticità del testamento olografo

05 DICEMBRE 2019 | Successioni e donazioni

Con l’ordinanza n. 24749 del 3 ottobre 2019, la Corte di Cassazione affronta un tema frequente nelle cause successorie, relativo alla prova della non autenticità del testamento olografo.

IL CASO. Gli attori hanno convenuto in giudizio Caio, impugnando il testamento olografo con cui quest’ultimo era stato istituito erede universale di Caia, deducendone la falsità, e comunque l’incapacità di intendere e di volere della testatrice.

Sia il Tribunale di primo grado che la Corte d’appello hanno rigettato la domanda degli attori, ritenendo che gli istanti non avessero adempiuto all’onere – su di essi incombente - di provare la falsità del testamento e lo stato di incapacità della de cuius al momento della redazione della scheda testamentaria.

Uno solo degli attori ha promosso ricorso per Cassazione denunciando, con il primo motivo, la violazione degli artt. 216 e 214 c.p.c., in quanto i Giudici di secondo grado avrebbero violato dette norme, ritenendo autentico un testamento che gli attori avevano disconosciuto fin dall’atto di citazione introduttivo. Il secondo motivo verteva sulla domanda relativa alla declaratoria di incapacità naturale.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, affermando che la decisione impugnata è conforme al costante orientamento adottato dalla Corte Suprema a partire dalla

pronunzia delle Sezioni Unite n. 12307/2015, che ha statuito il principio secondo cui chi agisce contro l’erede testamentario deve proporre azione di accertamento negativo dell’autenticità del testamento olografo ed è quindi onerato del relativo onere probatorio.

Gli Ermellini hanno altresì specificato che quello sancito dalle Sezioni Unite è un orientamento condiviso dalla costante giurisprudenza successiva della Corte Suprema (ex multis: Cass. civ. nn. 24814/2018; 21556/2018; 18363/2018; 711/2018; 109/2017; 1995/2016).

La tesi del ricorrente, secondo cui l’art. 216 c.p.c. porrebbe a carico di chi intende valersi di un testamento l’onere di proporre istanza di verificazione nel solo caso in cui lo stesso venga disconosciuto dall’altra parte, non è stata ritenuta fondata. Al riguardo la Cassazione ha richiamato la sentenza n. 18363/18, che ha ribadito come il testamento olografo non sia contestabile attraverso il procedimento previsto per le altre scritture private, avendo le Sezioni Unite chiarito che tale negozio - pur gravitando nell’orbita delle scritture private - non può essere equiparato ad una qualsivoglia scrittura proveniente da terzi.

Pertanto, per la contestazione dell’autenticità di un testamento olografo, va escluso sia il mezzo della querela di falso, sia la possibilità che colui che agisce contro l’erede testamentario possa limitarsi a disconoscere il testamento olografo ex art. 214 c.p.c. (rimedio ordinario di contestazione delle scritture private), ponendo a carico dell’altra parte l’istanza di verificazione.

L’ordinanza in commento ribadisce, infatti, che chi intenda impugnare un testamento olografo per difetto di autenticità ha l’onere probatorio di proporre l’accertamento negativo della provenienza della scrittura testamentaria in osservanza della regola di giudizio dettata dall’art. 2697 c.c., secondo la quale l’onere di provare i fatti costituitivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere.

Con la conseguenza che, in sede di giudizio successorio in cui venga dedotto il difetto del requisito dell’olografia previsto dall’art. 606 c.c., la sussistenza dell’esclusione del fatto implicante l’eccepita non autenticità di tale particolare tipo di scrittura privata deve essere riscontrato probatoriamente dalla parte che adduce detta circostanza.

Ciò significa che, a fronte di una domanda giudiziale basata sulla dedotta autenticità di un testamento olografo per far valere i connessi diritti di erede, chi sul versante processuale opposto ne eccepisce la falsità è tenuto anche a provare tale fatto per impedire l’accoglimento dell’azione di parte avversa.

 

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