La convalida di donazione nulla da parte dell’erede

Con l’ordinanza n. 9091/18, depositata il 12 aprile 2018, la Corte di Cassazione ha espresso il principio di diritto secondo cui la convalida di una donazione, attraverso l’esecuzione da parte dell’erede, presuppone l’esistenza dell’atto dispositivo, seppur nullo, nonché, in capo all’erede, la conoscenza della causa di invalidità e la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido.

IL CASO. Tizia citava in giudizio gli eredi di Caio, sostenendo che quest’ultimo, prima di morire, spinto dal legame sentimentale che li univa, aveva espresso la volontà di donarle la somma di Euro 120.000,00. Gli eredi, resi edotti della volontà di Caio, appena apertasi la successione, avevano prontamente dato parziale attuazione alla volontà del de cuius, versando in  favore di Tizia la somma di Euro 50.200,00.
Successivamente, con lettera del 10.3.2016, formalizzavano l’impegno a pagare a Tizia il residuo importo.
Mancando lo spontaneo adempimento da parte degli eredi, Tizia chiedeva al Tribunale la loro condanna al pagamento dei residui Euro 69.200,00.
Il Tribunale rigettava la domanda di Tizia, ritenendo che non fosse applicabile al caso di specie la disciplina di cui all’art. 799 c.c., che prevede la conferma della donazione nulla ad opera degli eredi del donante; condannava, inoltre, Tizia alla restituzione di quanto già ricevuto dagli eredi prima dell’avvio della causa.
In riforma della sentenza di primo grado, la Corte d’Appello dichiarava, invece, l’applicabilità dell’art. 799 c.c., dal momento che gli eredi, nonostante la consapevolezza della nullità della donazione, ne avevano volontariamente dato parziale esecuzione, nonché la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 1444 c.c. in relazione alla dichiarazione scritta con cui costoro si erano impegnati a corrispondere a Tizia il residuo importo.
Gli eredi proponevano ricorso per Cassazione.

LA SENTENZA. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9091/18, ha confermato la decisione della Corte territoriale, rigettando i motivi proposti dalla ricorrente.
Anzitutto, la Suprema Corte chiarisce che

solamente la donazione nulla, quale accordo tra donante e donatario diretto a procurare a quest’ultimo un arricchimento per spirito di liberalità, “può formare oggetto di conferma o esecuzione volontaria” di cui all’art. 799 c.c..

Al contrario, qualora manchino i presupposti “minimi” di cui all’art. 769 c.c., si versa in un’ipotesi di donazione non nulla bensì inesistente e, pertanto, l’eventuale “atto compiuto dall’erede” in esecuzione della presunta donazione “non è che atto di disposizione autonomo e indipendente”.
Dal punto di vista della forma, la Corte pone l’attenzione sul fatto che

l’art. 799 c.c. non esige particolari “formule sacramentali”, purché emerga in capo all’erede la conoscenza della causa di invalidità e la volontà di attribuire efficacia all’atto invalido, ben potendo ciò desumersi implicitamente anche “dall’esecuzione volontaria della liberalità nulla”.

Nulla vieta, a maggior ragione, aggiunge la Corte, che la convalida della donazione nulla avvenga mediante atto formale: in tal caso l’atto dovrà contenere i requisiti previsti dall’art. 1444 c.c., ossia l’indicazione del negozio, della causa di invalidità e la dichiarazione che si intende convalidarlo.
Rigettando l’ultimo motivo, la Corte di Cassazione, infine, ricorda che, per ricorrere nell’ipotesi di donazione nulla per violazione dell’art. 771 c.c. (divieto di donazione di beni futuri), l’analisi va condotta con “riferimento al momento dell’atto di disposizione da parte del donante” e non considerando “la situazione esistente al momento della morte”.
Pertanto, in conclusione, il principio espresso dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento può essere così riassunto:

qualora l’erede, pur conoscendone le cause d’invalidità, dia volontariamente e spontaneamente esecuzione alla donazione, esprime la volontà di attribuire efficacia all’atto stesso rimanendone vincolato; nel caso in cui, invece, la stessa volontà venga espressa con dichiarazione scritta, questa dovrà conformarsi ai requisiti previsti dall’art. 1444 c.c..  

 

 

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